IL NUOVO REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI

3/08/2022

Il Registro pubblico delle opposizioni (“RPO” o “Registro”) è uno strumento che mira a rafforzare la posizione dei consumatori contro le pratiche commerciali aggressive degli operatori che svolgono attività di telemarketing. A partire dal 27 luglio 2022 è entrato in vigore il regolamento per il nuovo RPO che istituisce alcune importanti tutele nell’interesse degli utenti e obblighi nei confronti degli operatori.

 

Il RPO è una misura di contrasto al c.d. telemarketing aggressivo ed è un servizio pubblico messo a disposizione degli utenti per esprimere il proprio rifiuto a ricevere materiale cartaceo pubblicitario e telefonate promozionali.
Attraverso l’iscrizione al Registro, istituito con il DPR n. 178 del 2010, il consumatore esprime infatti il proprio dissenso alla ricezione di telefonate a fini commerciali o promozionali. Il servizio, attivo dal 2011 e del quale è competente il Ministero dello Sviluppo economico (“MISE”), è stato in seguito aggiornato con il DPR n. 149 del 2019 che ha ampliato l’ambito di applicazione del RPO anche alle comunicazioni pubblicitarie cartacee oltre a quelle telefoniche. Tramite contratto di servizio, il MISE ha affidato alla Fondazione Ugo Bordoni la realizzazione, la gestione e la manutenzione del servizio.
Il 21 gennaio 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma che potenzia il Registro pubblico delle opposizioni, introducendo numerose novità sia dal punto di vista delle imprese, sia dal punto di vista dei contraenti.
Prima di tutto, è bene sottolineare che l’ambito di applicazione delle disposizioni in questione è stato allargato anche ad altre forme di marketing, non solo nei confronti delle comunicazioni commerciali effettuate tramite l’attività dei call center. Come previsto dalla legge n. 5/2018, infatti, rientra nell’ambito di applicazione il trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale di tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili mediante l’impiego del telefono, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi.
Dal punto di vista del consumatore, l’iscrizione al Registro consente poi di bloccare non solo le telefonate tramite operatore ma anche le chiamate automatizzate, e cioè effettuate tramite software di composizione automatici, sempre più diffuse tra gli operatori e fino ad oggi sfuggite alla regolamentazione.
Inoltre, i consumatori possono decidere di inserire nel Registro anche le numerazioni di telefono mobile, così da impedire la ricezione di chiamate promozionali anche sui propri cellulari. Tale trattamento, infatti, era in precedenza riservato solamente alle numerazioni telefoniche fisse.
Un’altra novità riguarda la revoca dei consensi precedenti. I consumatori hanno la possibilità di iscrivere nel nuovo RPO le numerazioni telefoniche verso le quali non desiderano ricevere comunicazioni promozionali: ciò comporta l’annullamento di tutti i consensi prestati in precedenza.
Verranno inoltre iscritti automaticamente tutti i numeri che non sono presenti nell’elenco telefonico pubblico.
Dal punto di vista delle imprese che si avvalgono di attività del c.d. marketing diretto, gli operatori sono obbligati a consultare il Registro con scadenza mensile per eliminare dalle iniziative di telemarketing le nuove numerazioni iscritte. Gli operatori che contatteranno una numerazione a scopi promozionali, sebbene questa sia stata inserita dal consumatore all’interno del RPO, incorreranno nella violazione del diritto di opposizione e dovranno rispondere delle sanzioni amministrative applicabili sensi dell’art. 83 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”). Queste possono arrivare fino a 20 milioni di euro oppure fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo, se superiore.
In conclusione, l’iscrizione al RPO permette di evitare di ricevere comunicazioni commerciali indesiderate provenienti da qualsiasi azienda. Al contrario, qualora il consumatore abbia intenzione di ricevere tale tipologia di comunicazioni da uno specifico operatore, dovrà esprimere il proprio consenso direttamente a quella determinata società. Quest’ultima potrà dunque includere nelle proprie campagne promozionali le numerazioni di quel determinato utente, sempre facendo salve le regole in tema di trattamento di dati personali degli utenti, i quali dovranno essere trattati in linea con il GDPR, il Codice in materia di protezione dei dati personali, le linee guida ed i provvedimenti vincolanti del Garante per la protezione dei dati personali.

Alfredo Bergolo