LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DA PARTE DI UN GIUDICE STRANIERO NON PRECLUDE L’ESPERIMENTO DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE
18/07/2017
Così si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza del 23 maggio 2017, resa a seguito del ricorso per regolamento di giurisdizione promosso da una società di diritto coreano, in pendenza di un giudizio di fronte al Tribunale di Nocera Inferiore volto all’accertamento di pretese violazioni contrattuali.
La ricorrente, in particolare, ha domandato ai giudici di legittimità l’accertamento e la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano, per effetto della clausola compromissoria inserita nel contratto azionato dalla controparte e che devolveva alla Camera Arbitrale di Seoul il potere di risolvere qualsiasi controversia derivante da, relativa a e/o collegata al contratto medesimo. Tale clausola era stata peraltro precedentemente azionata dalla ricorrente in merito alla medesima vicenda successivamente portata all’attenzione dei giudici di Nocera Inferiore e la questione è stata risolta dagli arbitri coreani con lodo emesso in data 16 maggio 2016.
Con la decisione in commento la Corte di Cassazione, nel dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha confermato la tesi sostenuta dalla ricorrente ed ha precisato che non osta alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione l’avvenuta pronuncia del lodo da parte degli arbitri coreani, atteso che la preclusione alla proposizione del rimedio di cui all’art. 41, comma 1, c.p.c., vale solo in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, mentre non opera in ipotesi di sentenza pronunciata dal giudice straniero, la quale piuttosto fa scattare meccanismi di raccordo affidati ad altri istituti.