LA SECONDA COMMISSIONE RICORSO DELL’EUIPO ACCOGLIE RICORSO PRESENTATO DA LGV E DICHIARA LA NULLITA’ DEL MARCHIO COSTITUITO DA UNA FORMA NECESSARIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UN RISULTATO TECNICO

08/02/2018

Con il provvedimento datato 8 gennaio 2018 e comunicato in data 29 gennaio 2018, l’Ufficio ha ribaltato la decisione della Divisione nullità resa all’esito del procedimento di primo grado e ha dichiarato la nullità del marchio in quanto costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per il raggiungimento del risultato tecnico ai sensi dell’art. 7(1)(e)(ii) EUTMR

 

Il marchio qui rappresentato oggetto della decisione in commento è stato depositato in data 6 luglio 2015 per i prodotti della classe 17 ed in particolare per moduli passacavi, fatti di plastica e gomma.

Il segno rappresenta in sostanza la porzione frontale di dispositivi plastici (i.e. passacavi) che proprio nel 2015 perdevano la tutela monopolistica fino ad allora garantita da brevetti per invenzione.
Una concorrente della titolare del marchio decideva quindi di chiedere la nullità del titolo in quanto concesso in violazione di impedimenti assoluti di cui all’art. 7 RMUE.
Ed in particolare rilevava che il segno era di fatto costituito esclusivamente i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
La decisione in commento giunge all’esito del procedimento di impugnazione della decisione resa dalla Divisione Nullità dell’EUIPO che, in prima istanza, aveva ritenuto che il seguente marchio fosse valido e che non vi fossero impedimenti assoluti alla sua valida registrazione.
La Secondo Commissione ricorso ha ribadito che la previsione di cui all’art. 7(1)(e)(ii) ha il fine di evitare che si abusi della tutela concessa dal RMUE e si crei, mediante la registrazione di un marchio, un monopolio potenzialmente perpetuo relativo a soluzioni tecniche. Sulla base della documentazione in atti la Commissione ha ritenuto che fosse immediatamente “chiaro che i cerchi concentrici sulla faccia del modulo non sono un disegno capriccioso; o meramente decorativo. Sono la conseguenza visibile di una pluralità di strati che possono essere strappati via in relazione alla dimensione del cavo, filo, tubo che verrà inserito nell’unità per fissarlo in modo sicuro”.
La Commissione ha ribadito che nel sistema dei diritti di proprietà intellettuale sviluppato all’interno dell’Unione Europea, le soluzioni tecniche possono essere tutelate solo per un limitato periodo di tempo ed ha pertanto dichiarato la nullità del marchio contestato.
La decisione in commento ha accolto rappresenta un importante traguardo per la riaffermazione delle categorie dei diritti di privativa industriale e degli ambiti di tutela che ad essi devono essere riconosciuti.