L’ECCEZIONE FRAND VERRÀ DISCUSSA NUOVAMENTE DI FRONTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA: IL TRIBUNALE DI DÜSSELDORF RIMETTE ALCUNE DELLE QUESTIONI PIÙ DIBATTUTE IN CAMPO BREVETTUALE AI GIUDICI DI LUSSEMBURGO

09/12/2020

Nel procedimento che Nokia Technologies Oy ha promosso contro Daimler AG per violazione della parte tedesca di un brevetto europeo, il Tribunale di Düsseldorf (Germania) ha annunciato la scorsa settimana che non avrebbe emesso una ingiunzione contro Daimler. Il Tribunale si è invece rivolto alla Corte di Giustizia proponendo una serie di domande che riguardano l’ambito di applicazione della cosiddetta eccezione FRAND: il brevetto riguarda un metodo per l’invio di dati in un sistema di telecomunicazione, essendo il brevetto essenziale per lo standard LTE (4G). La battaglia tra la Nokia (ed altri proprietari di brevetti essenziali per lo standard) contro la Daimler ha già visto diverse decisioni dei tribunali di Mannheim e Monaco di Baviera che hanno escluso il rinvio alla Corte di Giustizia.

 

La controversia che interessa coloro che si occupano di brevetti riguarda la porzione tedesca del brevetto EP 2 087 629 B1. Il suo titolare, la società Nokia Technologies Oy ha richiesto una ingiunzione nei confronti della casa automobilistica Daimler AG. Il brevetto in parola è essenziale per lo standard LTE (4G) che prevede l’utilizzo di moduli abilitati LTE di vari fornitori, che vengono installati nelle macchine della casa Daimler. Questi moduli consentono servizi come lo streaming di musica o gli aggiornamenti via etere. Già nel settembre 2014, il predecessore dell’attrice aveva dichiarato di ritenere il proprio brevetto essenziale per lo standard LTE ed aveva rilasciato una dichiarazione FRAND, impegnandosi a concedere licenze a terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tuttavia, non solo la convenuta Daimler ma anche molti altri dei suoi fornitori avevano finora utilizzato lo standard (e quindi anche il brevetto in parola) senza aver ottenuto una licenza. Nel procedimento davanti al Tribunale di Düsseldorf, la convenuta Daimler sottolinea che, sulla base delle regole del mercato interno dell’UE e della dichiarazione FRAND del settembre 2014, l’attrice debba concedere una licenza ad ogni operatore che la richiede. Per quanto riguarda la portata, la licenza dovrebbe essere illimitata per tutti i tipi di utilizzo che lo standard permette. La procedura standard nell’industria automobilistica prevedrebbe che i fornitori debbano attivarsi per ottenere delle licenze. Un aspetto centrale della controversia tra Nokia e Daimler è, infatti, la concessione di licenze in articolate catene di fornitura, composte di vari livelli. Va sottolineato che sussistono prassi diverse a seconda dei settori: nel settore delle comunicazioni mobili, le licenze vengono tradizionalmente negoziate a livello del produttore del prodotto finale. Nell’industria automobilistica, invece, le licenze vengono tradizionalmente concesse ai fornitori, portando all’esaurimento dei diritti di licenza a valle lungo la catena di fornitura. Al contrario, l’attrice Nokia argomenta che la scelta del fornitore all’interno di una catena commerciale al quale concedere una licenza spetti unicamente ad essa stessa, in quanto titolare del brevetto essenziale per lo standard.
Il Tribunale non ha rigettato l’argomentazione della convenuta Daimler e ha sollevato la questione se l’iniziativa di Nokia possa considerarsi un abuso di una posizione dominante. Le domande sottoposte alla Corte di Giustizia appartengono a due macro-tematiche. La prima riguarda la questione se sussiste un obbligo del titolare di un brevetto essenziale per uno standard di concedere in via prioritaria licenze ai fornitori. La seconda concerne specificazioni degli incombenti formulati nella sentenza del 16 luglio 2015 della Corte di Giustizia nel procedimento Huawei ./. ZTE (C-170/13).
In merito all’eventuale obbligo di concedere licenze, in via prioritaria, ai fornitori (intesi come soggetti a monte nella catena commerciale), il Tribunale ha specificato la domanda come segue: può una società che nella catena commerciale si trovi a valle, invocare l’abuso di posizione dominante nel senso dell’art. 102 TFUE se il titolare del brevetto ha rifiutato di concedere una licenza ai fornitori che si trovano a monte nella catena commerciale?

Il Tribunale di Düsseldorf – forse avendo in mente quale fattore potrebbe essere decisivo per la risposta – ha poi formulato un’ulteriore domanda: è di rilevanza per la risposta la sussistenza di una prassi commerciale – nel settore del prodotto finale – secondo cui è il fornitore ad attivarsi per ottenere le licenze eventualmente necessarie per le componenti oggetti di fornitura? Sussiste tale priorità di concedere una licenza ai fornitori di ogni livello della catena commerciale o soltanto nei confronti dell’ultimo fornitore? È decisiva anche in questo caso la prassi del commercio?
Anche in quest’ultimo caso la formulazione delle domande lascia intendere una chiara tendenza del Tribunale tedesco.

Per quanto riguarda la seconda macro-tematica, il Tribunale di Düsseldorf ha sottoposto alla Corte di Giustizia anche questioni più generali relative alla difesa di FRAND: in primo luogo, il Tribunale di Düsseldorf chiede se gli incombenti previsti dalla sentenza nel procedimento Huawei ./. ZTE per entrambe le parti possono essere adempiuti anche dopo l’istaurazione di un procedimento giudiziale. In secondo luogo, il Tribunale chiede quali siano i presupposti per poter qualificare una proposta come sufficiente da chi ha intenzione di utilizzare un brevetto essenziale per uno standard nell’ambito del meccanismo della decisione citata.

La decisione del Tribunale di Düsseldorf di formulare una domanda di rinvio alla Corte di Giustizia da un lato alimenta la speranza di ottenere in futuro una maggiore chiarezza ed omogeneità di applicazione. Tuttavia, in vista dei procedimenti già in corso e/o instaurati prima dell’emanazione di una decisione definitiva, la sola pendenza del giudizio di fronte alla Corte di Giustizia comporta il rischio di ulteriori decisioni di sospensione, ragione per la quale non si può che sperare in una celere definizione definitiva.

Tankred Thiem