diritto d’autore

IL CASO “THE PIRATE BAY”: PER LA CORTE DI GIUSTIZIA ANCHE I GESTORI DELLA PIATTAFORMA DI CONDIVISIONE DI FILE TORRENT VIOLANO I DIRITTI D’AUTORE

23/06/2017

La Corte di Giustizia, con la sentenza pronunciata il 14 giugno scorso nella causa c-610/15, ha affermato che la messa a disposizione su Internet di contenuti caricati da utenti costituisce una forma di “comunicazione al pubblico”,  attività che deve essere autorizzata dai titolari dei diritti dautore sulle opere.

 

La Stichting Brein, una fondazione dei Paesi Bassi che protegge gli interessi dei titolari del diritto d’autore, ha adito i giudici olandesi per far ingiungere alla Ziggo e alla XS4ALL, fornitori di accesso i cui abbonati utilizzano per la maggior parte la piattaforma di condivisione online “The Pirate Bay”, di bloccare i nomi di dominio e gli indirizzi IP di “The Pirate Bay” al fine di evitare che i servizi di questi fornitori possano essere usati per violare il diritto di autore dei soggetti di cui la Stichting Brein protegge gli interessi.

Le domande di Stichting Brein, accolte in primo grado, sono state tuttavia rigettate in appello.

La Corte Suprema dei Paesi Bassi ha quindi adito la Corte Europea al fine di chiedere se si configuri una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, ad opera del gestore di un sito Internet ove sul sito in parola non si trovino opere protette, ma esista un sistema con il quale vengono indicizzati e categorizzati per gli utenti metadati relativi ad opere protette disponibili sui loro computer, consentendo loro di reperire e caricare e scaricare le opere protette.

Nella recente sentenza la Corte statuisce che la fornitura e la gestione di una piattaforma di condivisione online, quale è “The Pirate Bay”, devono effettivamente essere considerate atti di comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva 2001/29 e in quanto tali sono consentite solamente previa autorizzazione dei titolari dei diritti di autore.

La Corte ha anche affermato che gli amministratori di “The Pirate Bay” non realizzano una «mera fornitura» di attrezzature fisiche ma svolgono un ruolo imprescindibile nella messa a disposizione delle opere protette. Essi, di fatto, intervengono con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento, al fine di dare accesso alle opere, indicizzando ed elencando i “file torrent” che consentono agli utenti di localizzare le opere e di condividerle nell’ambito di una rete tra utenti (peer-to-peer).

Tale comunicazione riguarda peraltro un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende un numero considerevole di persone, come anche dichiarato dagli stessi amministratori di “The Pirate Bay” sul proprio sito internet.

Infine, la Corte ha affermato che è incontestabile che la messa a disposizione e la gestione di una piattaforma di condivisione online, come quella di cui al procedimento principale, sono realizzate allo scopo di trarne profitto, dal momento che la piattaforma in questione genera considerevoli introiti pubblicitari.


SIMONA LAVAGNINI RELATRICE AD UN WEBINAR ORGANIZZATO DA MICROSOFT SUI RISCHI DEL SOFTWARE CONTRAFFATTO

20/06/2017

Il prossimo 27 giugno, alle 11.00, l’Avv. Simona Lavagnini parteciperà come relatrice ad un webinar organizzato da Microsoft sulla valorizzazione del patrimonio software dell’azienda, le conseguenze legali derivanti dalla vendita e dall’uso del software contraffatto, le modalità di gestione dei contratti IT e di licenza software.

 

Il software è ormai una risorsa di fondamentale importanza per tutte le aziende, che si trovano spesso a gestire un certo numero di contratti IT, che possono variare dallo sviluppo software, all’outsourcing, alle licenze d’uso. È essenziale che le aziende conoscano le caratteristiche di questi contratti, i rischi ad essi legati e le modalità migliori di controllo, per ottimizzare l’uso delle risorse e per evitare di incorrere in conseguenze negative.

L’Avv. Simona Lavagnini, Partner dello Studio LGV Avvocati, fornirà il quadro completo dei diritti sul software come opera dell’ingegno, trattando anche delle conseguenze legali di natura civile, penale e amministrativa connesse all’utilizzo di software senza licenza, ovvero con licenze non corrette. Esaminerà non solo i profili di tutela previsti dalla legge del diritto d’autore, ma anche le violazioni e i rimedi configurabili nell’ambito del diritto della concorrenza e della tutela del consumatore. L’Avv. Lavagnini fornirà infine importanti suggerimenti per riconoscere il software non genuino ed evitare i rischi legati al suo utilizzo.

Parteciperanno come relatori anche Paolo Valcher, Direttore della divisione Software Asset Management e Tutela Diritto d’Autore, e Marco Cattaneo, Product Marketing Manager Windows Commercial, di Microsoft Italia.

È possibile iscriversi compilando il modulo disponibile al link https://info.microsoft.com/WE-NOGEP-WBNR-FY17-06Jun-27-SoftwareFakeImparaariconoscerliedevitairischi-335046_01Registration-ForminBody.html.


LEADERS LEAGUE 2017: LGV SI CLASSIFICA COME STUDIO LEGALE “LEADING” PER IL DIRITTO D’AUTORE E COME STUDIO D’ECCELLENZA NELLA LITIGATION IN MATERIA DI MARCHI E BREVETTI

26/05/2017

LGV ottiene il ranking come studio legale “leading” per il diritto d’autore, e viene confermato studio d’eccellenza nella litigation in materia di marchi e brevetti.

 

Leaders League – la società parigina che si occupa del rating degli studi professionali nei vari contesti nazionali – ha inserito LGV nella categoria degli studi legali “leading” tra quelli italiani specializzati in diritto d’autore, confermandolo per il secondo anno consecutivo quale studio d’eccellenza per il contenzioso in materia di marchi e brevetti. La guida aggiornata al 2017 tiene conto dell’altissima qualità del servizio offerto dallo studio relativamente al diritto d’autore, nonché dell’attività svolta da LGV come litigator in materia di marchi e brevetti.

Leaders League evidenzia in particolare: “Il diritto d’autore, applicato alle nuove tecnologie, costituisce una delle principali aree di specializzazione di LGV. Lo studio si occupa di tutti i tipi di opere dell’ingegno del mondo digitale e online, ed è altamente specializzato nella protezione di software, videogiochi, database online e offline, nonché nelle tematiche legate ai sistemi di protezione, società di gestione collettiva dei diritti d’autore e lobby”. Secondo la guida, LGV si differenzia perché: “Il team di 13 professionisti, interamente dedicato alla proprietà intellettuale e al diritto societario, è una della più grandi realtà nel mercato. LGV è una boutique dinamica con una prospettiva internazionale grazie a un dipartimento dedicato specificatamente al mercato coreano, a cui si aggiunge un dipartimento dedicato ai rapporti con la Germania e gli altri paesi di lingua tedesca. Il team ha anche una solida esperienza nella gestione dei contenziosi transfrontalieri”.

L’elevato posizionamento in questa prestigiosa directory rafforza ulteriormente la presenza e l’influenza di LGV nel contesto internazionale e riconosce allo studio un ruolo di rilevanza in un mercato globale sempre più competitivo. Per i dettagli si rinvia a: http://www.leadersleague.com/en/rankings/2017-ranking-of-the-best-law-firms-in-copyright-in-italy#dee6d702-f584-4271-8882-c1708508845b


CAUSA C-527/15 Stichting Brein v Jack Frederick Wullems: LA CORTE DI GIUSTIZIA TORNA SULLA QUESTIONE DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

10/05/2017

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea la nozione di “comunicazione al pubblico” di cui all’articolo 3 della direttiva 2001/29 ricomprende la vendita di un lettore multimediale nel quale sono state preinstallate estensioni contenenti collegamenti ipertestuali a siti web liberamente accessibili al pubblico e sui quali sono state messe a disposizione del pubblico opere tutelate dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei titolari di tale diritto. Inoltre, atti di riproduzione temporanea, effettuati per il tramite del lettore multimediale, di un’opera protetta dal diritto d’autore e ottenuta in streaming senza l’autorizzazione del titolare del diritto, non possono ritenersi coperti dall’eccezione di cui all’articolo 5 della medesima direttiva.

 

Il Sig. Wullems vendeva online diversi modelli di un lettore multimediale denominato “filmspeler”. Su tale lettore, il Sig. Wullems aveva installato un software open source che consentiva di aprire file in un’interfaccia facile da utilizzare tramite strutture di menù, e vi aveva integrato, senza modificarle, estensioni (add-ons) disponibili su Internet, concepite da terzi, alcune delle quali rinviavano specificamente a siti web nei quali venivano messe a disposizione degli internauti opere protette senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore.

Stichting Brein, una fondazione olandese che tutela gli interessi dei titolari del diritto d’autore, dapprima intimava al Sig. Wullems di cessare la vendita del lettore multimediale e, successivamente, procedeva a citarlo in giudizio dinanzi al Tribunale di Midden-Nederland sostenendo che, attraverso la vendita del lettore multimediale “filmspeler”, il Sig. Wullems avrebbe effettuato una “comunicazione al pubblico” in violazione dell’articolo 3 della direttiva 2001/29. Il Sig. Wullems per contro sosteneva che lo streaming di opere tutelate dal diritto d’autore provenienti da una fonte illegittima rientrava nell’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva.

A seguito di rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale olandese, la Corte di Giustizia, dopo aver richiamato la propria giurisprudenza sulla nozione di comunicazione al pubblico, stabiliva innanzitutto che nel caso di specie non si poteva parlare di una mera fornitura di un’attrezzatura fisica (i.e. il lettore multimediale) atta a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione. Il Sig. Wullems, infatti, procedeva con piena cognizione delle conseguenze della sua condotta alla pre-installazione, nel lettore multimediale “filmspeler” che lui stesso vendeva, di estensioni che consentivano agli acquirenti di accedere a opere tutelate pubblicate su siti di streaming senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore e di visualizzare tali opere sulla loro televisione. Poiché siffatta operazione consentiva di accertare il collegamento diretto tra i siti web che diffondevano le opere contraffatte e gli acquirenti di detto lettore multimediale, senza la quale questi ultimi potrebbero soltanto con difficoltà beneficiare delle opere tutelate, una simile attività non coincideva con la mera fornitura di un’attrezzatura fisica, di cui al considerando 27 della direttiva 2001/29.

Ciò premesso, la Corte osservava che la condotta del Sig. Wullems costituiva una “comunicazione al pubblico” in quanto il lettore multimediale “filmspeler” era stato acquistato da un numero considerevole di persone e, invero, la comunicazione riguardava un numero indeterminato di potenziali acquirenti di tale lettore che disponevano di una connessione Internet, sicché si poteva nella specie parlare di comunicazione ad un “pubblico”. Inoltre, riteneva la Corte che tale comunicazione era stata effettuata nei confronti di un “nuovo” pubblico che non era stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore al momento in cui avevano autorizzato la comunicazione iniziale. Peraltro, nel caso di specie era pacifico che la vendita del lettore multimediale “filmspeler era stata effettuata in piena cognizione della circostanza che le estensioni che contengono collegamenti ipertestuali preinstallati in detto lettore davano accesso a opere illegittimamente pubblicate su Internet. Anzi, nelle pubblicità relative a tale lettore multimediale si faceva specificamente presente che esso consentiva di guardare gratuitamente e con facilità, su uno schermo televisivo, materiale audiovisivo disponibile su Internet senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore.

Infine, la Corte di Giustizia ha statuito che atti di riproduzione temporanea, su un lettore multimediale come quello di cui al procedimento principale, di un’opera tutelata dal diritto d’autore, ottenuta via streaming su un sito web appartenente a un terzo che offre tale opera senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, non integravano i requisiti prescritti dalla direttiva 2001/29, di talché non era possibile qualificare la vendita del lettore multimediale come un “utilizzo legittimo” delle opere protette da parte del Sig. Wullems.


SIMONA LAVAGNINI INTERVIENE COME RELATRICE AL WORKSHOP MICROSOFT SULLA TUTELA DEL SOFTWARE

21/03/2017

In data 15 marzo 2017 l’Avv. Simona Lavagnini ha partecipato come relatrice al Workshop SAM&C organizzato da Microsoft per i propri dipendenti, presso i nuovi uffici di Milano, volto ad approfondire la tematica della tutela dei programmi per elaboratore.


 

L’incontro, dedicato ai dipendenti e collaboratori interni di Microsoft, ha approfondito diverse tematiche attinenti alla protezione del software e dei programmi Microsoft. L’Avv. Lavagnini, in particolare, ha fornito un quadro completo dei profili giuridici di natura civile, penale e amministrativa, affrontando tutte le tematiche connesse in materia di proprietà intellettuale. Il software è stato quindi esaminato come asset di fondamentale importanza, proteggibile dalla legge del diritto d’autore, dalla regolamentazione in tema di marchi ma anche dalla normativa in materia di corporate liability. Particolare attenzione è stata data alle diverse violazioni previste dalla legge, nonché alla responsabilità dei soggetti intermediari e delle pubbliche amministrazioni.