LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULLA QUESTIONE DEL COLLEGAMENTO IPERTESTUALE COME FORMA DI “COMUNICAZIONE AL PUBBLICO”

07/11/2016

Con la sentenza dell’8 settembre 2016 la Corte di Giustizia europea ha preso in considerazione la complessa tematica relativa alla qualificabilità di un collegamento ipertestuale inserito all’interno di una pagina web come “comunicazione al pubblico”. In particolare, con la sentenza C-160/15, la Corte ha dichiarato che costituisce “comunicazione al pubblico” la pubblicazione su un sito internet di un link che rimandi ad opere protette, liberamente disponibili su un altro sito internet ma senza l’autorizzazione del titolare del relativo diritto d’autore.


 

Nel caso di specie nell’ottobre 2011 la GS Media – società che gestisce il sito GeenStijl.nl, tra le pagine web di attualità più cliccate dei Paesi Bassi – inseriva all’interno del sito un collegamento ipertestuale che rimandava ad un file elettronico presente sul sito australiano Filefactory.com per l’archiviazione dati. Tale file, accessibile a chiunque cliccasse sul predetto link, conteneva le fotografie realizzate su commissione di Sanoma, editore della rivista Playboy, destinate ad apparire sull’edizione della stessa rivista nel dicembre 2011. Le fotografie venivano quindi rese disponibili al pubblico senza autorizzazione dell’editore, titolare dei diritti d’autore sulle medesime. Sanoma richiedeva in più occasione a GS Media la rimozione dei collegamenti ipertestuali presenti sul sito GeenStijl.

La questione rimessa di fronte alla Corte di Giustizia era già stata parzialmente trattata nel 2014 dalla sentenza Svensson nella quale è stata fornita la definizione di “comunicazione al pubblico” richiamata anche nella decisione in commento. In entrambe le sentenze la Corte afferma che i) viene posto in essere un “atto di comunicazione” quando, in mancanza dell’intervento dell’utente, i clienti dello stesso non potrebbero fruire dell’opera diffusa e che ii) per “pubblico” debba intendersi un numero indeterminato di destinatari potenziali, ricomprendente quindi un numero consistente di persone.

Tuttavia, la causa GS Media è stata risolta in maniera opposta al caso Svensson. In quest’ultimo, infatti, la Corte aveva ritenuto non sussistente alcuna “comunicazione al pubblico” in quanto il link ipertestuale che veniva messo a disposizione degli utenti rimandava ad un sito sul quale il contenuto informatico richiamato era stato pubblicato con il consenso del titolare dei diritti. Il collegamento ipertestuale non poteva essere considerato rilevante per la divulgazione del contenuto del sito cui gli internauti venivano reindirizzati, sulla base della conclusione per cui i titolari del diritto d’autore di tale opera, quando hanno autorizzato la detta comunicazione, hanno considerato l’insieme degli utenti di Internet come pubblico.

Nel caso in esame, invece, la Corte ha dichiarato che la pubblicazione del link costituisce “comunicazione al pubblico” in quanto i) la predisposizione del link da parte del sito olandese ha integrato condizione necessaria per la divulgazione al pubblico che, in difetto della condotta di GS Media, non avrebbero potuto fruire del contenuto e poiché ii) la divulgazione delle immagini è stata eseguita in assenza del consenso del titolare del diritto d’autore sulle fotografie e con la consapevolezza da parte di GS Media dell’assenza del suddetto consenso, oltre che con evidenti finalità di lucro. Tali circostanze hanno portato la Corte a ritenere in questo caso che la comunicazione del link abbia reso le informazioni accessibili ad un pubblico nuovo e diverso da quello cui le fotografie erano state destinate, con la conseguenza di poter propriamente qualificare tale atto come “comunicazione al pubblico”.


THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION DECIDES ON THE ISSUE OF HYPERLINK AS “COMMUNICATION TO THE PUBLIC”

07/11/2016

With judgment of 8 September 2016, the Court of Justice of the European Union took into consideration the complex issue related to qualifying as “communication to the public” a hyperlink inserted within a web page. In particular, with judgment C-160/15 the Court declared that there is “communication to the public” when a link published on a website without the authorization of the copyright holder redirects the user to works that are protected and freely available on another website.


 

As for this case, in October 2011, GS Media – a company that manages the GeenStijl.nl website, one of the most visited Dutch current affairs webpages – inserted within the site a hyperlink redirecting users to an electronic file uploaded on the Australian data archive website Filefactory.com. That file was accessible by anyone who clicked on the link and contained photographs taken on commission by Sanoma, the editor of Playboy magazine, where said photographs were supposed to appear on the December 2011 edition of the magazine. In this way, the photographs were  made available to the public without authorization of the editor who holds the copyright in the photographs. On more than one occasion, Sanoma requested that GS Media remove the hyperlinks present on the GeenStijl website.

The issue considered by the Court of Justice had already been partly dealt with in 2014 by the Svensson judgment – to which reference was made in the  judgment here analysed – that provided the definition of “communication to the public”. In both judgments the Court stated that i) an act of “communication to the public” had occurred when, absent intervention by the user, the clients may not benefit from the divulgation of the work and ii) “public” should be understood as referring to an indefinite number of potential users, including a consistent number of people.

However, the GS Media case was decided in a different way from Svensson. In the latter case, the Court held that there was no “communication to the public” in so far as the hyperlink that had been made available to the users redirected them to a website on which content had been published with the authorization of the copyright holder. The hyperlink was not relevant for the divulgation of the content of the website to which the users were redirected, because the copyright holders over such work, when they had authorized its communication, had considered the entire group of Internet users as a public.

In the case considered here, however, the Court held that publication of a link amounts to “communication of the public”, on the grounds that i) the insertion of the link by the Dutch website had fulfilled the necessary condition for divulgation to the public which, in light of failure to act by GS Media, would not have benefited from the content and ii) the divulgation of the images was carried out without the authorization of the holder of the copyright in the photographs, and where GS Media, who acted in pursuit of financial gain, were aware of such lack of consent. Under those circumstances, the Court held that in this case communication of the link had caused the information to become accessible by a new and different public from that to which the photographs had been destined, with the consequence that such act could properly be qualified as a “communication to the public”.


TUTELA DEI DATI PERSONALI E INDIRIZZO IP DINAMICO

25/10/2016

I Giudici europei classificano l’indirizzo IP dinamico come dato personale nel caso in cui al gestore del sito internet che abbia registrato l’accesso al proprio sito da parte di un utente siano attribuiti strumenti giuridici per ottenere dal fornitore dei servizi di rete le informazioni aggiuntive necessarie alla completa identificazione di detto utente.


 

La Corte di Giustizia, con la recente decisione del 19 ottobre 2016, si è occupata della questione se un indirizzo di protocollo internet (definito “indirizzo IP”) dinamico possa essere qualificato come dato personale ed essere come tale soggetto alle previsioni di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e alla loro libera circolazione nell’Unione.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici europei era riferito a due questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte Federale di Giustizia della Germania (Bundesgerichtshof) nel ricorso presentato dal cittadino tedesco sig. Patrick Breyer avverso la sentenza di appello che aveva parzialmente disatteso le sue argomentazioni. Il caso è sorto a seguito della consultazione da parte del sig. Breyer di vari siti Internet riconducibili a servizi federali tedeschi i quali, per contrastare la pirateria informatica, provvedono a registrare in un file di registro gli accessi effettuati dagli utenti di ciascun sito. I dati relativi agli utenti che vengono memorizzati includono il nome del sito o del file consultato, le parole inserite nei campi di ricerca, la data e l’ora della consultazione, il volume dei dati trasferiti, il messaggio relativo all’esito della consultazione e l’indirizzo IP del PC a partire dal quale è stato effettuato l’accesso.

A seguito dell’accesso, il sig. Breyer proponeva ricorso dinanzi ai giudici amministrativi tedeschi, chiedendo che alla Repubblica federale di Germania fosse inibita la conservazione – anche attraverso soggetti terzi – dell’indirizzo IP dell’utente dei siti internet ad essa riconducibili ed in particolare di quello del sig. Breyer per le attività oggetto di causa. A seguito del rigetto del ricorso in primo grado, il giudice d’appello ha ritenuto che un indirizzo IP dinamico costituisce un dato personale solo se l’utente abbia rivelato la propria identità durante la sessione di consultazione del sito stesso. Solo in quel caso, a detta del giudice dell’impugnazione, l’operatore del sito internet sarebbe in grado di identificare l’utente incrociando il suo nome con l’indirizzo IP del suo computer. La disputa è approdata dinanzi alla Corte Federale tedesca la quale ha rimesso alla Corte di Giustizia europea la questione se un indirizzo IP dinamico registrato da un gestore di un sito internet a seguito della consultazione da parte di un utente costituisce, nei confronti di tale gestore, un dato personale ai sensi della direttiva 95/46/CE qualora solamente un terzo, segnatamente il fornitore di accesso a Internet della suddetta persona, disponga delle informazioni necessarie a identificarla.

La Corte di Giustizia, dopo aver constatato che risulta pacifico che l’indirizzo IP statico consente di individuare in maniera inequivoca e permanente il dispositivo connesso alla rete, ha affermato che il gestore della pagina internet sarebbe in grado di identificare l’utente che accede alla sua pagina attraverso un indirizzo IP dinamico esclusivamente attraverso ulteriori informazioni generalmente fornite da un soggetto terzo (il fornitore di accesso ad internet dell’utente stesso). Per tali ragioni, al fine di qualificare un indirizzo IP dinamico come dato personale e come tale soggetto alla direttiva in questione, a detta della Corte è necessario verificare se la possibilità di combinare un indirizzo IP dinamico con le informazioni aggiuntive detenute dal fornitore di accesso ad internet costituisca un mezzo che può essere ragionevolmente utilizzato dal gestore della pagina internet per identificare la persona interessata. Nel caso di specie la Corte ha precisato che il diritto nazionale tedesco non consente al gestore della pagina internet di ottenere dal fornitore di accesso ad internet, a semplice richiesta, le informazioni aggiuntive in grado di identificare l’utente che utilizza un indirizzo IP dinamico. Sono tuttavia previsti strumenti giuridici che consentono al fornitore di servizi di media online di rivolgersi, nel particolare caso di attacchi cibernetici, all’autorità competente affinché quest’ultima assuma le iniziative necessarie per ottenere tali informazioni dal fornitore di accesso ad internet e per avviare procedimenti penali.

Sulla base di tale circostanza la Corte ha concluso che l’indirizzo IP dinamico registrato da un gestore di una pagina internet in occasione della consultazione da parte di un utente costituisce un dato personale nei confronti di tale gestore se esso disponga dei mezzi giuridici che gli consentano di far identificare la persona interessata attraverso le informazioni aggiuntive in possesso del fornitore di accesso ad internet. Di conseguenza il gestore della pagina internet può raccogliere e impiegare dati personali di un utente, in mancanza del suo consenso, solo nella misura in cui detta raccolta e detto impiego siano necessari per consentire l’effettiva fruizione dei servizi offerti dalla pagina internet da parte dell’utente in questione, senza che l’obiettivo di assicurare il funzionamento generale dei medesimi servizi possa giustificare l’impiego di tali dati dopo una sessione di consultazione degli stessi.


PROTECTION OF PERSONAL DATA AND DYNAMIC IP ADDRESS

25/10/2016

The european judges qualified the dynamic IP address  as personal data where the provider of the Internet web page has the legal means to obtain from the Internet service provider the additional information necessary for complete identification of the user. 


 

The Court of Justice, with decision dated 19 October 2016, dealt with the issue of whether a dynamic internet protocol address (defined as an “IP address”) may be qualified as personal data and as such fall within the scope of the provisions under Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

The case considered by the European judges originated from two preliminary matters referred by the German Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof). The German Court had to deal with the petition filed by Mr. Patrick Breyer, a German citizen, against the appeal decision that had partially rejected his claims. The case arose following access by Mr. Breyer of various Internet sites traceable to the German federal services which, as a way to oppose IT piracy, register user access for each site and store it in a file register. The stored user data includes the name of the site and accessed file, the words inserted in the search bars, the date and time of access, the volume of transferred data, the message of outcome of the access and the IP address of the PC from which access was made.

Following access, Mr. Breyer filed a petition before the German administrative courts, requesting that the German Federal Republic be prevented from storing – also via third parties – the IP address of the Internet website user and in particular that of Mr. Breyer with regard to the ongoing proceedings. Following rejection of the petition at first instance, on appeal the judge held that the dynamic IP address constitutes personal data only if the user has revealed his identity during access of the website. According to the appellate judge, only in such case the operator of the Internet site may be in a position to identify the user by connecting his or her name with the IP address of his or her computer. The dispute reached the German Federal Court, which referred the matter to the Court of Justice of the European Union. The referred question was whether a dynamic IP address registered by the operator of an Internet web site, following access by the user, amounts to a personal data pursuant to Directive 95/46/EC, with respect to the operator, only if a third party, and in particular the Internet access supplier of the user, possesses the necessary information to identify the user.

The Court of Justice of the European Union, after acknowledging that it is settled that the static IP address allows unambiguous and permanent identification of the device connected to the network, also stated that the provider of the Internet web page would be able to identify the user accessing the page via the IP address only on the basis of further information generally supplied by a third party (i.e. the Internet access provider of the user). For these reasons, in order to qualify a dynamic IP address as personal data, and as such consider it subject to the above mentioned Directive, according to the European Court, it is necessary to verify whether the possibility of combining a dynamic IP address with the additional information kept by the Internet access provider amounts to a means that may reasonably be used by the provider of the Internet page for identifying the user. With regard to the case at hand, the Court of Justice of the European Union noted that German law does not allow the provider of the Internet page to obtain from the Internet access provider, upon mere request, additional information capable of identifying the user who utilizes a dynamic IP address. However, there are legal means that allow the provider of online media services facing cybernetic attacks to contact the competent authority, which may adopt the necessary measures in order to obtain the relevant information from the Internet access provider and thus commence criminal proceedings.

On those grounds, the Court of Justice of the European Union concluded that the dynamic IP address registered by the operator an Internet web page, following access by a user, only amounts to personal data if the operator has the legal means that allow it to identify the user via additional information possessed by the Internet access provider. It follows that the operator of the Internet page may collect and use personal data relating to a user of those services, without his or her consent, only in so far as the collection and use of that information are necessary to facilitate and charge for the specific use of those services by that user, even though the objective aiming to ensure the general operability of those services may justify the use of those data after consultation of those websites.


IL SOCIO TITOLARE DI ALMENO UN TERZO DEL CAPITALE DI S.R.L. HA IL POTERE DI CONVOCARE L’ASSEMBLEA

21/10/2016

In tema di società a responsabilità limitata, il potere di convocare l’assemblea, in caso di inerzia dell’organo di gestione, deve riconoscersi, nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. (Corte di Cassazione, sentenza n.  10821/2016)


 

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che, nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, al socio di maggioranza di una S.r.l., titolare di almeno un terzo del capitale, va riconosciuto il potere di convocazione dell’assemblea, in caso di inerzia dell’organo di gestione.

Preliminarmente, va rilevato che il Codice Civile italiano non prevede per le S.r.l. un sistema analogo a quello contemplato dall’articolo 2367 relativo alle S.p.A. in materia di convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci.

A norma del suindicato articolo 2367 c.c., infatti: “Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare”.

A parere della Corte l’obiettivo di fondo della riforma del diritto societario del 2003 è stato quello di configurare la S.r.l. come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; con accentuati margini di disponibilità delle norme che ammettano soluzioni organizzative, proprie di società di persone, per via statutaria. Centrale nella S.r.l. è divenuto, dunque, il ruolo del socio, al quale spettano anche poteri prima riservati in via esclusiva all’amministratore.

In particolare la Corte, con riferimento al caso di specie, ha differenziato in maniera decisa la disciplina delle S.r.l. da quella delle S.p.A., confermando l’inapplicabilità della tecnica del rinvio. L’autonomia e potenziale onnicomprensività della normativa sulla S.r.l. induce ad escludere l’estensione analogica del meccanismo procedurale di convocazione previsto dall’articolo 2367 Codice Civile: estensione, già in linea di principio, dissonante con la rigidità dei diversi tipi societari.

Tale pronuncia va inquadrata all’interno di un costante sforzo degli operatori (che affonda le proprie radici da lungo tempo) teso ad eliminare i pericoli di una paralisi della vita societaria nei casi di inerzia ostruzionistica degli amministratori derivante, da un lato, dall’inapplicabilità in via analogica dell’articolo 2367 c.c. dettato per le società per azioni, attesa la forte differenza tra i due tipi societari, e, dall’altro, dall’inutilizzabilità dell’art. 2487 c.c., in quanto unicamente relativo alla nomina e revoca dei liquidatori (peraltro, tramite il “filtro” del Tribunale).

È evidente quindi che la decisione de quo costituisca un’importante novità nel panorama delle società di capitali ed in particolare delle società a responsabilità limitata la quale ha finalmente e correttamente individuato, nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, un meccanismo alternativo nel riconosciuto potere di convocazione dell’assemblea da parte del socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, in caso di inerzia dell’organo di gestione.