IL SOCIO TITOLARE DI ALMENO UN TERZO DEL CAPITALE DI S.R.L. HA IL POTERE DI CONVOCARE L’ASSEMBLEA

21/10/2016

In tema di società a responsabilità limitata, il potere di convocare l’assemblea, in caso di inerzia dell’organo di gestione, deve riconoscersi, nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. (Corte di Cassazione, sentenza n.  10821/2016)


 

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che, nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, al socio di maggioranza di una S.r.l., titolare di almeno un terzo del capitale, va riconosciuto il potere di convocazione dell’assemblea, in caso di inerzia dell’organo di gestione.

Preliminarmente, va rilevato che il Codice Civile italiano non prevede per le S.r.l. un sistema analogo a quello contemplato dall’articolo 2367 relativo alle S.p.A. in materia di convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci.

A norma del suindicato articolo 2367 c.c., infatti: “Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare”.

A parere della Corte l’obiettivo di fondo della riforma del diritto societario del 2003 è stato quello di configurare la S.r.l. come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; con accentuati margini di disponibilità delle norme che ammettano soluzioni organizzative, proprie di società di persone, per via statutaria. Centrale nella S.r.l. è divenuto, dunque, il ruolo del socio, al quale spettano anche poteri prima riservati in via esclusiva all’amministratore.

In particolare la Corte, con riferimento al caso di specie, ha differenziato in maniera decisa la disciplina delle S.r.l. da quella delle S.p.A., confermando l’inapplicabilità della tecnica del rinvio. L’autonomia e potenziale onnicomprensività della normativa sulla S.r.l. induce ad escludere l’estensione analogica del meccanismo procedurale di convocazione previsto dall’articolo 2367 Codice Civile: estensione, già in linea di principio, dissonante con la rigidità dei diversi tipi societari.

Tale pronuncia va inquadrata all’interno di un costante sforzo degli operatori (che affonda le proprie radici da lungo tempo) teso ad eliminare i pericoli di una paralisi della vita societaria nei casi di inerzia ostruzionistica degli amministratori derivante, da un lato, dall’inapplicabilità in via analogica dell’articolo 2367 c.c. dettato per le società per azioni, attesa la forte differenza tra i due tipi societari, e, dall’altro, dall’inutilizzabilità dell’art. 2487 c.c., in quanto unicamente relativo alla nomina e revoca dei liquidatori (peraltro, tramite il “filtro” del Tribunale).

È evidente quindi che la decisione de quo costituisca un’importante novità nel panorama delle società di capitali ed in particolare delle società a responsabilità limitata la quale ha finalmente e correttamente individuato, nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, un meccanismo alternativo nel riconosciuto potere di convocazione dell’assemblea da parte del socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, in caso di inerzia dell’organo di gestione.