LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULLA QUESTIONE DEL COLLEGAMENTO IPERTESTUALE COME FORMA DI “COMUNICAZIONE AL PUBBLICO”

07/11/2016

Con la sentenza dell’8 settembre 2016 la Corte di Giustizia europea ha preso in considerazione la complessa tematica relativa alla qualificabilità di un collegamento ipertestuale inserito all’interno di una pagina web come “comunicazione al pubblico”. In particolare, con la sentenza C-160/15, la Corte ha dichiarato che costituisce “comunicazione al pubblico” la pubblicazione su un sito internet di un link che rimandi ad opere protette, liberamente disponibili su un altro sito internet ma senza l’autorizzazione del titolare del relativo diritto d’autore.


 

Nel caso di specie nell’ottobre 2011 la GS Media – società che gestisce il sito GeenStijl.nl, tra le pagine web di attualità più cliccate dei Paesi Bassi – inseriva all’interno del sito un collegamento ipertestuale che rimandava ad un file elettronico presente sul sito australiano Filefactory.com per l’archiviazione dati. Tale file, accessibile a chiunque cliccasse sul predetto link, conteneva le fotografie realizzate su commissione di Sanoma, editore della rivista Playboy, destinate ad apparire sull’edizione della stessa rivista nel dicembre 2011. Le fotografie venivano quindi rese disponibili al pubblico senza autorizzazione dell’editore, titolare dei diritti d’autore sulle medesime. Sanoma richiedeva in più occasione a GS Media la rimozione dei collegamenti ipertestuali presenti sul sito GeenStijl.

La questione rimessa di fronte alla Corte di Giustizia era già stata parzialmente trattata nel 2014 dalla sentenza Svensson nella quale è stata fornita la definizione di “comunicazione al pubblico” richiamata anche nella decisione in commento. In entrambe le sentenze la Corte afferma che i) viene posto in essere un “atto di comunicazione” quando, in mancanza dell’intervento dell’utente, i clienti dello stesso non potrebbero fruire dell’opera diffusa e che ii) per “pubblico” debba intendersi un numero indeterminato di destinatari potenziali, ricomprendente quindi un numero consistente di persone.

Tuttavia, la causa GS Media è stata risolta in maniera opposta al caso Svensson. In quest’ultimo, infatti, la Corte aveva ritenuto non sussistente alcuna “comunicazione al pubblico” in quanto il link ipertestuale che veniva messo a disposizione degli utenti rimandava ad un sito sul quale il contenuto informatico richiamato era stato pubblicato con il consenso del titolare dei diritti. Il collegamento ipertestuale non poteva essere considerato rilevante per la divulgazione del contenuto del sito cui gli internauti venivano reindirizzati, sulla base della conclusione per cui i titolari del diritto d’autore di tale opera, quando hanno autorizzato la detta comunicazione, hanno considerato l’insieme degli utenti di Internet come pubblico.

Nel caso in esame, invece, la Corte ha dichiarato che la pubblicazione del link costituisce “comunicazione al pubblico” in quanto i) la predisposizione del link da parte del sito olandese ha integrato condizione necessaria per la divulgazione al pubblico che, in difetto della condotta di GS Media, non avrebbero potuto fruire del contenuto e poiché ii) la divulgazione delle immagini è stata eseguita in assenza del consenso del titolare del diritto d’autore sulle fotografie e con la consapevolezza da parte di GS Media dell’assenza del suddetto consenso, oltre che con evidenti finalità di lucro. Tali circostanze hanno portato la Corte a ritenere in questo caso che la comunicazione del link abbia reso le informazioni accessibili ad un pubblico nuovo e diverso da quello cui le fotografie erano state destinate, con la conseguenza di poter propriamente qualificare tale atto come “comunicazione al pubblico”.