ALDI VINCE LA LOTTA CONTRO I PRODUTTORI DI CHAMPAGNE FRANCESI PER L’USO DEL SEGNO “CHAMPAGNER SORBET”

09/01/2018

Aldi Süd, la gigantesca catena di supermercati discount tedesca, è stata autorizzata a continuare a vendere i propri prodotti a marchio “Champagner sorbet, nonostante la tutela della denominazione d’origine da parte dell’UE.

 

Il Comité Inteprofessionnel du Vin de Champagne (“CIPV”), un’associazione francese di produttori di champagne, ha intrapreso avanti i tribunali tedeschi un’azione contro il supermercato tedesco Aldi Süd per vietare a quest’ultimo di vendere un sorbetto con la denominazione “Champagner Sorbet”. Questo sorbetto, che Aldi Süd ha iniziato a vendere alla fine del 2012, contiene il 12% di champagne. Ritenendo che la distribuzione del prodotto sotto tale denominazione costituisse una violazione della DOP “Champagne”, l’associazione dei produttori di champagne, ha proposto un ricorso basato sugli artt. 118 quaterdecies del regolamento n. 1234/2007 e 103 del regolamento n. 1308/2013, chiedendo che venisse inibito ad Aldi di utilizzare tale denominazione nel mercato dei prodotti congelate. Secondo il CIPV, la distribuzione del sorbetto con tale denominazione violerebbe la denominazione di origine protetta (di seguito DOP)”Champagne”. La Corte Federale di Giustizia Tedesca ha chiesto una pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea in relazione alla corretta interpretazione delle norme UE sulla protezione delle DOP.

Dopo aver analizzato le norme pertinenti, la Corte di Giustizia Europea ha confermato che Aldi può continuare a chiamare il suo prodotto “Champagner Sorbet”, in quanto non sfrutta indebitamente la notorietà della denominazione iconica. Secondo la Corte, nella presente causa, l’uso della denominazione “Champagner Sorbet” per designare un sorbetto contenente champagne è idoneo ad estendere a tale prodotto la notorietà della DOP “Champagne”, che conferisce un’immagine di qualità e prestigio e quindi a trarre vantaggio da tale notorietà. Tuttavia, se il prodotto in questione presenta, tra le sue caratteristiche essenziali, il gusto attribuibile allo champagne, l’uso della denominazione “Champagner Sorbet” non crea un indebito vantaggio e, di conseguenza, non costituisce un indebito sfruttamento della reputazione della DOP “Champagne”.

Ne consegue che l’impiego di una DOP come parte della denominazione di vendita di un prodotto alimentare – che non corrisponde al disciplinare della DOP in questione, ma contiene un ingrediente che corrisponde a tale disciplinare – non può essere considerato un uso scorretto e, pertanto, un uso vietato dagli art. 118 quaterdecies, n. 2, lett. a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell’art. 103, n. 2, lett. a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1308/2013. Di conseguenza, spetta ai giudici nazionali determinare, caso per caso, se l’uso contestato è volta a sfruttare indebitamente la notorietà di una DOP.

Inoltre, la Corte di Giustizia Europea ha rilevato che, se il sorbetto in questione non avesse avuto come caratteristica essenziale il gusto attribuibile allo champagne, allora sarebbe stato possibile concludere che la denominazione “Champagner Sorbet” sull’imballaggio interno o esterno del prodotto costituiva un’indicazione falsa o fuorviante ed era pertanto illegittima. La DOP è protetta non solo dalle indicazioni false o fuorvianti che possono creare un‘errata impressione circa l’origine del prodotto in questione, ma anche dalle indicazioni false o fuorvianti relative alla natura o alle qualità essenziali del prodotto. Nel caso in esame invece la DOP “Champagne” è utilizzata direttamente, mediante incorporazione nella denominazione del prodotto in questione, per rivendicare apertamente una qualità gustativa ad essa connessa; tale uso non costiuisce un abuso, un’imitazione o un’evocazione ai sensi della normativa comunitaria in materia di protezione delle DOP.