CONTRAFFAZIONE DELLA NOTA PLACCA CON FIOCCHETTO DELLA FERRAGAMO

24/10/2017

In una recente pronuncia, il Tribunale di Milano ha ritenuto che la commercializzazione di calzature ad opera di due titolari di esercizi commerciali a Milano costituisce contraffazione dei marchi della Ferragamo riproducenti la nota placchetta metallica con il fiocchetto.

 

In particolare, due signore Sun Feiyan e Wu Xiumei, titolari di due esercizi commerciali a Milano attivi nel commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, calzature e accessori, convenivano in giudizio la società Ferragamo per sentire accertare e dichiarare che la commercializzazione delle scarpe oggetto di contestazione e di diffida da parte della stessa Ferragamo non costituisse contraffazione del marchio di quest’ultima riproducente la placchetta con il fiocco.

La Ferragamo si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendo in via riconvenzionale che venisse accertata e dichiarata la responsabilità delle attrici per contraffazione dei suoi marchi comunitari, nonché per concorrenza sleale, con tutte le pronunce consequenziali anche risarcitorie. Ferragamo osservava che ciascun concorrente che produce o commercializza calzature è libero di apporre sui propri prodotti e sulle proprie calzature dei fiocchi di tessuto o di altro materiale e delle placchette metalliche, scelti tra la miriade di tipi esistenti, non pretendendo di avere un monopolio sui fiocchi o sulle placchette metalliche in quanto tali, mentre non è invece consentito che terzi utilizzino segni che possano creare confusione con la placchetta ovale di Ferragamo e che si possano agganciare alla fama della medesima o pregiudicarne il suo carattere distintivo; tanto più se la stessa, come nel caso di specie, è utilizzata insieme ad un fiocco.

Il Tribunale di Milano rilevava in primo luogo che nel settore in cui opera la società convenuta Ferragamo è frequente che le imprese produttrici appongano sui prodotti un proprio simbolo così da renderli subito riconoscibili agli occhi dei consumatori; che detti simboli sono usati con funzione distintiva come il marchio “Vara” di Ferragamo (oggetto di registrazione comunitaria), la cui prima utilizzazione risale addirittura a quasi quarant’anni fa, e precisamente nel 1978, quando Ferragamo lo appose a mo’ di fibbia su un modello di scarpa da donna che da allora in poi fu denominato “Vara” e che riscosse notevole successo.

I Giudici Milanesi ritenevano inoltre non sufficienti ad escludere la contraffazione ai danni dei segni della Ferragamo né i dettagli marginali di differenziazione delle calzature attoree (quali, nella specie possono essere la posizione della placchetta rispetto al fiocco o la scritta diversa impressa sul metallo delle calzature attoree), né il fatto che tali calzature siano vendute ad un prezzo molto inferiore rispetto a quello delle calzature Ferragamo. Ed anzi, in relazione a quest’ultimo punto, veniva chiarito che il bassissimo prezzo e la scarsa qualità delle calzature delle due attrici producevano un ulteriore svilimento e pregiudizio alla rinomanza e notorietà dei marchi della Ferragamo.

Le due attrici Sun Feiyan e Wu Xiumei venivano dunque dichiarate responsabili di contraffazione dei marchi comunitari n. 101931 e n. 551390, di proprietà della Salvatore Ferragamo s.p.a. nonché per atti di concorrenza sleale, e condannate a pagare in favore della nota azienda italiana di moda, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di euro 15.000,00 liquidata in via equitativa (non avendo le stesse attrici mai ottemperato all’ordine del Giudice di esibizione delle scritture contabili).

Si precisa che il caso in esame non è stato seguito dallo Studio LGV.