IL DIRITTO ALL’OBLIO DIGITALE: UNA TUTELA NON GLOBALE

12/11/2019

Con due pronunce del 24 settembre 2019 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarisce la portata del diritto all’oblio: i gestori dei motori di ricerca, nel prendere in considerazione una richiesta di deindicizzazione delle pagine web contenenti dati sensibili, sono chiamati ad operare un bilanciamento tra i diritti fondamentali del richiedente e diritto alla libertà di informazione degli utenti di Internet, non essendo inoltre obbligati ad applicare la deindicizzazione di tali contenuti su scala globale.

 

Le vicende

Le decisioni dei casi C-507/17, Google v. CNIL, e C-136/17, Google and Others v. CNIL, hanno interessato entrambe il motore di ricerca Google.

La prima sentenza (C-507/17) riguarda una multa del 2016 inflitta dall’autorità francese per la protezione dei dati (CNIL) a Google, a seguito del suo rifiuto di deindicizzare un determinato contenuto da tutte le estensioni del dominio del suo motore di ricerca, limitandosi alle sole versioni relative agli Stati membri dell’UE. Google ha impugnato la decisione dinanzi al Consiglio di Stato francese, che ha deferito alla CGUE la questione relativa alla portata territoriale del diritto all’oblio.

Con la seconda decisione (C-136/17), la Corte, ancora una volta su richiesta del Consiglio di Stato francese, a seguito dell’appello di diversi soggetti avverso il rifiuto della CNIL ad agire contro Google per la rimozione di dati sensibili, è stata chiamata a pronunciarsi sulle condizioni in presenza delle quali i motori di ricerca debbano accogliere le richieste di deindicizzazione di pagine web contenenti dati sensibili.

Le decisioni della Corte

La Corte si è pronunciata stabilendo l’insussistenza di un obbligo derivante dal diritto dell’Unione europea di effettuare una deindicizzazione su scala globale, limitandosi invece alle sole versioni del motore di ricerca riguardanti gli Stati membri dell’Unione.

È stata inoltre ulteriormente precisata la portata relativa del diritto all’oblio: a fronte del ricevimento di una richiesta di deindicizzazione di dati sensibili presenti su pagine web, occorrerà operare un bilanciamento con altri diritti fondamentali, quale appunto il diritto all’accessibilità dell’informazione da parte della collettività.

Gli antefatti

Il diritto all’oblio non è mai stato presentato come un diritto assoluto; affermato dalla stessa Corte nel 2014 con la storica decisione Google Spain, è stato poi precisato dal GDPR 2016/679, il regolamento UE in materia di trattamento dei dati personali e privacy, che ha sottolineato come tale diritto debba essere bilanciato, applicando il principio di proporzionalità, con altri diritti fondamentali, prevedendo una limitazione del diritto alla cancellazione dei dati sensibili al fine di tutelare la libertà di espressione e di informazione.

La portata territoriale

La Corte ha puntualizzato come l’applicazione del diritto all’oblio non possa valicare i confini delimitati dalla territorialità della legge e della giurisdizione, pur ritenendo auspicabile il raggiungimento di un risultato di deindicizzazione globale, ad esempio attraverso meccanismi di cooperazione tra autorità nazionali. Una simile soluzione risulta tuttavia difficilmente conseguibile, in considerazione del disarmonico riconoscimento e di una frammentaria applicazione del diritto all’oblio a livello mondiale.

L’esame delle richieste di de-indicizzazione

La normativa dell’Unione Europea non prevede un’automatica soddisfazione delle richieste di deindicizzazione. Infatti, il motore di ricerca che riceva una richiesta di deindicizzazione dovrà operare un bilanciamento tra i diritti del singolo richiedente e i diritti degli utenti digitali, ponderando fattori quali la natura dell’informazione in questione, la sua incidenza nella vita privata dell’individuo o il ruolo pubblico assunto da quest’ultimo, l’eventuale obsolescenza dell’informazione nonché la presenza di motivi d’interesse pubblici alla sua accessibilità.

Implicazioni

Entrambe le decisioni pongono la sfida della demarcazione di una linea di equilibrio tra la protezione del diritto alla privacy individuale e l’accesso alle informazioni e la libertà di espressione.

Se, da un lato, l’applicazione su scala globale del diritto all’oblio potrebbe portare ad ipotesi di limitazione della libertà di informazione, dall’altro il carattere transnazionale di Internet rischia di rendere di fatto inefficaci le misure nazionali o comunitarie volte a tutelare determinati diritti fondamentali.

Alessia Asaro e Luigi Goglia