CUBO DI RUBIK: CONFERMATO L’ANNULLAMENTO DEL MARCHIO COMUNITARIO

31/10/2019

Ennesimo capitolo giudiziario riguardante la forma del celebre “Cubo di Rubik”: con la recente decisione del 24 ottobre 2019 nella causa n. T-601/17, il Tribunale UE ha confermato che la forma del Cubo di Rubik non può essere registrata come marchio tridimensionale poiché gli elementi essenziali che lo caratterizzano sono necessari ad ottenere “il risultato tecnico consistente nella capacità di rotazione di tale prodotto”.

 

Le origini della vicenda

Nel 1999 la società britannica Seven Towns Ltd. ha ottenuto la registrazione della forma del Cubo di Rubik come marchio tridimensionale per la tipologia “puzzle tridimensionali” rientrante nella classe 28 dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, senza fornire alcun tipo di descrizione e senza rivendicare alcun colore particolare per il marchio.

Sette anni più tardi una società produttrice di giocattoli tedesca, la Simba Toys, presenta una domanda di nullità della predetta registrazione dinanzi all’EUIPO sostenendo che la capacità di rotazione del Cubo comportasse in realtà una soluzione ad un problema tecnico tutelabile mediante uno specifico brevetto e non attraverso un marchio (nello specifico vengono richiamati gli articoli 7 e 51 del Regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario).

La prima pronuncia del tribunale UE

Nel 2009, in seguito al rigetto della domanda di nullità, la Simba Toys ha depositato un ricorso innanzi al Tribunale dell’Unione Europea volto all’annullamento della precedente decisione EUIPO.

Anche l’impugnazione è stata fermamente respinta con sentenza datata 25 novembre 2014: il Tribunale UE ha affermato, infatti, che la soluzione tecnica caratterizzante il Cubo non le impediva affatto di essere tutelata come marchio. In aggiunta lo stesso Tribunale nella sua pronuncia ha altresì sostenuto che la soluzione tecnica in questione non derivasse in realtà dalla forma bensì da un meccanismo invisibile insito nel cubo stesso.

La soluzione della CGUE e la nuova pronuncia EUIPO


Simba Toys ha quindi impugnato la decisione resa dal Tribunale avanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) la quale ha reso, in data 10 novembre 2016, una sentenza di annullamento, ribaltando completamente quanto statuito in precedenza. Sul punto la CGUE, nell’esaminare se la registrazione dovesse essere respinta per il motivo che la forma di cubo comportava una soluzione tecnica, ha rigettato le pronunce del Tribunale UE e dell’Ufficio Europeo rinviando nuovamente la decisione all’EUIPO stesso e affermando la necessità di considerare, ai fini della valutazione, non soltanto la mera rappresentazione del segno ma altresì gli elementi funzionali non visibili nella rappresentazione della forma, quali per esempio la capacità di rotazione dei singoli componenti di un puzzle tridimensionale

La questione è quindi tornata nuovamente in mano all’EUIPO, il quale ha constatato che la forma controversa del Cubo rivelava in sé tre elementi essenziali. Nello specifico, il riferimento era inteso alla forma globale del cubo, alle linee nere che lo delineano a livello geometrico e alla differente colorazione delle sei facce che lo compongono.
Sulla base di tale constatazione l’Ufficio Europeo ha ritenuto che ciascuna di esse, in quanto caratteristiche fondamentali, fosse indispensabile per raggiungere il risultato tecnico finale del Cubo ossia la presenza su ogni faccia, in seguito ad una serie di operazioni di rotazione in senso orizzontale e verticale, di un unico colore comune a tutti i nove quadrati. Sul punto, però, preso atto che il Regolamento comunitario n. 40/94 non permetteva affatto la registrazione di una forma le cui caratteristiche essenziali sono necessarie ad ottenere un risultato tecnico ben preciso, l’EUIPO ha inevitabilmente concluso per l’annullamento della registrazione del marchio controverso in quanto contraria alle norme comunitarie.

Alla luce di tale statuizione la Rubik’s Brand Ltd. (alla quale il marchio fu trasferito nel 2014) ha deciso di presentare ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea.

 La nuova decisione del Tribunale UE


Con la recente sentenza del 24 ottobre 2019, il Tribunale dell’Unione Europea ha sollevato in primis un vizio di valutazione nella pronuncia dell’EUIPO in quanto le diverse colorazioni delle sei facce che compongono il Cubo sono state erroneamente considerate come una caratteristica fondamentale. Ciò viene evidenziato alla luce di una duplice motivazione: in primo luogo, in fase di registrazione del marchio, non era mai stata enfatizzata una tale importanza in tema di varietà cromatica e inoltre, con una semplice analisi visiva della rappresentazione grafica di tale marchio non è possibile individuare la differenza di colorazione tra le diverse facce.

In aggiunta, nella sua pronuncia, il Tribunale UE si è poi allineato a quanto già affermato in precedenza dall’Ufficio Europeo, sottolineando come le linee di colore nero che ci si incrociano orizzontalmente e verticalmente dividendo ciascuna faccia del cubo in nove piccoli cubi di ugual dimensioni costituiscano un elemento fondamentale al fine di poter raggiungere il risultato tecnico previsto.
Tali suddivisioni permettono infatti di ruotare a piacimento le varie file di piccoli cubi grazie ad uno specifico meccanismo progettato all’interno del cubo stesso.

Da ultimo, Il Tribunale UE si è soffermato sulla seconda ulteriore caratteristica essenziale rappresentata dalla forma globale del Cubo di Rubik. A tal proposito la pronuncia ha chiaramente affermato come essa non possa essere altro che un “Cubo”, ossia un esaedro regolare, in quanto risulta indissociabile sia dalla struttura a griglia che dalla funzione rotatoria (orizzontale/verticale) delle file di quadrati che compongono il prodotto. Alla luce di ciò, i due elementi essenziali caratterizzano il Cubo di Rubik, correttamente qualificati anche dall’EUIPO, risultano estremamente necessari “per ottenere il risultato tecnico consistente nella capacità di rotazione di tale prodotto” di forma controversa. Dunque, per tale fondante ragione, non è possibile la registrazione di tale forma come marchio dell’Unione Europea.