LGV OTTIENE UN ORDINE DI INIBITORIA CONTRO UN RIVENDITORE ON LINE DI SOFTWARE ILLECITI

26/07/2018

Con provvedimento del 20 luglio 2018, il Tribunale di Torino ha inibito ad un rivenditore online di proseguire la vendita senza autorizzazione di programmi per elaboratore di titolarità di un’importante società produttrice di software; il Giudice torinese ha riconosciuto sussistente il periculum in mora stante il danno irreparabile e difficilmente quantificabile che deriva dalle vendite di prodotti non autorizzati su internet.

 

L’azione cautelare è stata instaurata da LGV per conto della propria cliente dopo che quest’ultima aveva appreso che la società resistente rivendeva, tramite un noto sito di aste online, programmi per elaboratore di propria titolarità senza autorizzazione. Si trattava, in particolare, di programmi in versione Educational che normalmente vengono resi accessibili solo a istituzioni accademiche (ovvero al proprio personale ed ai propri studenti), gratuitamente e per un periodo limitato di tempo. Il rivenditore online, invece, rivendeva tali prodotti a utenti non classificabili come istituzioni accademiche, a fronte della corresponsione di un prezzo e consentiva l’accesso al programma in modo perpetuo.

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, requisiti necessari per la concessione del provvedimento di inibitoria richiesto. Con riferimento al fumus, è stato accertato l’illecito sfruttamento da parte del resistente dei diritti di esclusiva di titolarità della società ricorrente, accogliendo la domanda di inibitoria anche in relazione alla tutela del marchio di titolarità della software house.

Con riferimento al periculum, il Tribunale ha affermato che il protrarsi dell’offerta in vendita da parte del resistente recava alla parte ricorrente un pregiudizio grave e non integralmente riparabile, evidenziando come per l’impresa (e a maggior ragione per le imprese produttrici di software) la rete internet rappresenti oggi la vetrina più rilevante e importante di esposizione e distribuzione dei propri prodotti e del proprio brand. È stato inoltre riconosciuto che, in via generale, la tutela cautelare in materia di diritto d’autore, di diritto industriale e concorrenza sleale è ritenuta ammissibile giacché il danno dall’esclusione dal mercato che subisce l’imprenditore illecitamente danneggiato è difficilmente quantificabile, e quindi riparabile, stante l’obiettiva difficoltà di stima e l’impossibilità di reversione integrale degli effetti della condotta abusiva.