L’ANTITRUST PUNTA GLI OCCHI SU SKY ITALIA E DAZN

06/09/2018

Con un comunicato dello scorso 28 agosto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) rende noto l’avvio – su segnalazione di singoli consumatori – di due istruttorie nei confronti di Sky Italia S.r.l., Perform Investment Limited e Perform Media Services S.r.l. (queste ultime meglio note al pubblico con il nome di “DAZN”) con riferimento alla commercializzazione dei pacchetti delle partite di calcio (Serie A e B) per la stagione 2018/2019.

 

Sono distinti gli illeciti astrattamente ascrivibili alle due emittenti.

Quanto a Sky, secondo l’AGCM la società leader in Italia nella trasmissione di eventi sportivi non avrebbe adeguatamente informato il proprio pubblico circa le modalità di erogazione ed i limiti dell’offerta del pacchetto calcio per la stagione 2018/2019, tanto da poter indurre i nuovi clienti ad assumere una decisione commerciale inconsapevole. Inoltre, la condotta tenuta da Sky potrebbe presentare profili di “aggressività” nei confronti degli utenti già abbonati, poiché – a fronte tra l’altro di un consistente ridimensionamento del numero delle partite trasmesse – il professionista avrebbe indotto il cliente a rinnovare l’abbonamento nell’erroneo convincimento che l’offerta calcistica non fosse mutata. Tale condotta potrebbe integrare la fattispecie di illecito disciplinata dall’art. 65 del Codice del Consumo.

Quanto a DAZN, da un lato viene contestato il claim “quando vuoi, come vuoi”, potenzialmente idoneo ad indurre il consumatore a ritenere di poter usufruire del servizio ovunque si trovi, sottacendo di indicare le limitazioni tecniche e/o territoriali che potrebbero impedire o rendere difficoltosa la fruizione del servizio; dall’altro lato, si ritiene fuorviante il messaggio secondo cui l’utente potrebbe fruire del primo mese del servizio “gratuitamente” e “senza contratto”. In realtà infatti il consumatore è comunque tenuto a sottoscrivere un contratto (pur gratuito per il primo mese), con conseguente esigenza di esercitare formale recesso per non rinnovare il servizio ed evitare l’addebito delle successive mensilità. Tali condotte, secondo l’Antitrust, potrebbero presentare profili sia di ingannevolezza che di aggressività, in violazione degli artt. 21, 24 e 25 del Codice del Consumo.