IL TRIBUNALE UE CONFERMA LA NULLITÀ DEL MARCHIO ‘NEYMAR’ REGISTRATO DA UN SOGGETTO TERZO RISPETTO AL FAMOSO CALCIATORE

20/06/2019

Il 14 maggio 2019 il Tribunale dell’Unione Europea (causa T-795/17) ha rigettato il ricorso presentato dal Sig. Carlos Moreira avverso la decisione dell’EUIPO che accoglieva la domanda di nullità del marchio “Neymar” proposta dal calciatore Neymar Da Silva Santos Júnior (Neymar).

 

Nel 2013 il sig. Moreira registrava il marchio denominativo europeo “NEYMAR” per articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria. Qualche anno dopo, il noto calciatore Neymar proponeva domanda di nullità del marchio per malafede ai sensi dell’art. 59.1 lett. B del Regolamento 2017/1001, domanda che la Divisione Annullamento dell’EUIPO accoglieva nel 2016. Tale decisione, impugnata dal sig. Moreira, veniva ulteriormente confermata dalla seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO, chiamata a pronunciarsi sull’appello nel 2017.
Il sig. Moreira ha dunque presentato ricorso avanti al Tribunale dell’Unione Europea per l’annullamento della decisione d’appello dell’EUIPO, adducendo diversi argomenti. Sebbene egli fosse stato a conoscenza dell’esistenza del calciatore al momento della presentazione della domanda di marchio “NEYMAR”, Moreira ha sostenuto di non avere avuto contezza della sua fama internazionale, poiché il calciatore in questione non era ancora approdato in Europa; a suo dire, ragioni esclusivamente fonetiche lo avevano portato alla scelta del segno ‘NEYMAR’.
Secondo il ricorrente, si sarebbe potuta ravvisare malafede nella registrazione del marchio solamente se la procedura fosse proseguita nonostante l’opposizione del calciatore, cosa che nel caso di specie non era avvenuta. Oltretutto, alla data di proposizione della domanda il nome NEYMAR non era né protetto come marchio né utilizzato come tale.
Le ragioni addotte dal ricorrente non sono state ritenute convincenti dal Tribunale UE, che lo scorso 14 maggio 2019 ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dell’EUIPO che sanciva la nullità del marchio ‘NEYMAR’.
In primo luogo, dalle evidenze presentate da Neymar nell’ambito del procedimento avanti all’EUIPO, risulta che il calciatore brasiliano fosse conosciuto a livello internazionale con il suo nome di battesimo e che fosse famoso in Europa, per le sue performance con la nazionale brasiliana, già diversi anni prima del suo trasferimento al FC Barcellona nel 2013 e, in particolare, prima della data di deposito della domanda di marchio.
In secondo luogo, il ricorrente aveva una conoscenza qualificata del mondo del calcio, avendo presentato lo stesso giorno una domanda di marchio per il segno “IKER CASILLAS”, nome di un altro famoso calciatore spagnolo. Vista la conoscenza del mondo del calcio da parte del ricorrente, e vista la coincidenza tra il marchio “Neymar” e il nome del calciatore, è impensabile che il Sig. Moreira non fosse a conoscenza dell’esistenza del calciatore all’epoca del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.