IL DIRITTO ALL’OBLIO DIGITALE: UNA TUTELA NON GLOBALE

12/11/2019

Con due pronunce del 24 settembre 2019 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarisce la portata del diritto all’oblio: i gestori dei motori di ricerca, nel prendere in considerazione una richiesta di deindicizzazione delle pagine web contenenti dati sensibili, sono chiamati ad operare un bilanciamento tra i diritti fondamentali del richiedente e diritto alla libertà di informazione degli utenti di Internet, non essendo inoltre obbligati ad applicare la deindicizzazione di tali contenuti su scala globale.

 

Le vicende

Le decisioni dei casi C-507/17, Google v. CNIL, e C-136/17, Google and Others v. CNIL, hanno interessato entrambe il motore di ricerca Google.

La prima sentenza (C-507/17) riguarda una multa del 2016 inflitta dall’autorità francese per la protezione dei dati (CNIL) a Google, a seguito del suo rifiuto di deindicizzare un determinato contenuto da tutte le estensioni del dominio del suo motore di ricerca, limitandosi alle sole versioni relative agli Stati membri dell’UE. Google ha impugnato la decisione dinanzi al Consiglio di Stato francese, che ha deferito alla CGUE la questione relativa alla portata territoriale del diritto all’oblio.

Con la seconda decisione (C-136/17), la Corte, ancora una volta su richiesta del Consiglio di Stato francese, a seguito dell’appello di diversi soggetti avverso il rifiuto della CNIL ad agire contro Google per la rimozione di dati sensibili, è stata chiamata a pronunciarsi sulle condizioni in presenza delle quali i motori di ricerca debbano accogliere le richieste di deindicizzazione di pagine web contenenti dati sensibili.

Le decisioni della Corte

La Corte si è pronunciata stabilendo l’insussistenza di un obbligo derivante dal diritto dell’Unione europea di effettuare una deindicizzazione su scala globale, limitandosi invece alle sole versioni del motore di ricerca riguardanti gli Stati membri dell’Unione.

È stata inoltre ulteriormente precisata la portata relativa del diritto all’oblio: a fronte del ricevimento di una richiesta di deindicizzazione di dati sensibili presenti su pagine web, occorrerà operare un bilanciamento con altri diritti fondamentali, quale appunto il diritto all’accessibilità dell’informazione da parte della collettività.

Gli antefatti

Il diritto all’oblio non è mai stato presentato come un diritto assoluto; affermato dalla stessa Corte nel 2014 con la storica decisione Google Spain, è stato poi precisato dal GDPR 2016/679, il regolamento UE in materia di trattamento dei dati personali e privacy, che ha sottolineato come tale diritto debba essere bilanciato, applicando il principio di proporzionalità, con altri diritti fondamentali, prevedendo una limitazione del diritto alla cancellazione dei dati sensibili al fine di tutelare la libertà di espressione e di informazione.

La portata territoriale

La Corte ha puntualizzato come l’applicazione del diritto all’oblio non possa valicare i confini delimitati dalla territorialità della legge e della giurisdizione, pur ritenendo auspicabile il raggiungimento di un risultato di deindicizzazione globale, ad esempio attraverso meccanismi di cooperazione tra autorità nazionali. Una simile soluzione risulta tuttavia difficilmente conseguibile, in considerazione del disarmonico riconoscimento e di una frammentaria applicazione del diritto all’oblio a livello mondiale.

L’esame delle richieste di de-indicizzazione

La normativa dell’Unione Europea non prevede un’automatica soddisfazione delle richieste di deindicizzazione. Infatti, il motore di ricerca che riceva una richiesta di deindicizzazione dovrà operare un bilanciamento tra i diritti del singolo richiedente e i diritti degli utenti digitali, ponderando fattori quali la natura dell’informazione in questione, la sua incidenza nella vita privata dell’individuo o il ruolo pubblico assunto da quest’ultimo, l’eventuale obsolescenza dell’informazione nonché la presenza di motivi d’interesse pubblici alla sua accessibilità.

Implicazioni

Entrambe le decisioni pongono la sfida della demarcazione di una linea di equilibrio tra la protezione del diritto alla privacy individuale e l’accesso alle informazioni e la libertà di espressione.

Se, da un lato, l’applicazione su scala globale del diritto all’oblio potrebbe portare ad ipotesi di limitazione della libertà di informazione, dall’altro il carattere transnazionale di Internet rischia di rendere di fatto inefficaci le misure nazionali o comunitarie volte a tutelare determinati diritti fondamentali.


RUBIK’S CUBE: THEGENERAL COURT CONFIRMS EU TRADEMARK’S INVALIDITY

31/10/2019

Another judicial episode concerning the shape of the famous Rubik’s cube: by its recent decision of October 24, 2019 in Case T-601/17, the General Court confirmed that the shape of the Rubik’s Cube cannot be registered as a three dimensional trademark because its essential features are necessary “to obtain the technical result to rotate the different rows of the cube”.

 

The background

 In 1999 the UK- based toy company Seven Towns Ltd. registered the shape of Rubik’s Cube as three dimensional EU Trademark for “three-dimensional puzzles” in Class 28 of the Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services. The Applicant claimed no particular color for the trademark, nor did it provide a description.

Seven years later the German competitor Simba Toys filed an application before the EUIPO for a declaration of invalidity of that registration, on the ground that the rotating capability actually implied a technical solution that should only have been protected with a specific patent and not with a trademark (on the basis of Articles 59 and 7 of EU trademark community Regulation).

General Court’s first ruling:

In 2009, further to the rejection of the application for invalidity, Simba Toys brought an action for annulment of EUIPO’s decision before the General Court of the European Union.

On November 25, 2014 the Appeal was firmly rejected: the General Court stated that the essential features of the Cube did not prevent it from being protected as a trademark. In addition, the General Court, in its ruling, also held that the technical solution did not actually result from the shape but from a non-visibile mechanism located at the centre of the cube itself.

The CGUE solution and the new EUIPO’s ruling

Simba Toys then lodged an appeal against the General Court’s decision before the EU Court of Justice (CJEU). On November 10, 2016 the CJEU set aside the General Court decision, overturning the previous ruling. On the matter, by examining whether the registration should be rejected because the shape of the cube involved a technical solution, the CJEU rejected both the General Court and the EUIPO’s rulings.
According to the CJEU, the EUIPO and the General Court should have taken into consideration not only the sign’s graphic representation, but also other elements (even invisible ones) of the product related to the functionality of the good itself, such as its rotating capability.

The matter thus returned to the EUIPO. The First Board of Appeal stated that the graphic representation of the contested mark revealed the following three essential characteristics: firstly, the overall cube shape; secondly, the black lines and the resulting little squares on each face of the cube; and thirdly, the differences in the colors on the six faces of the cube. Based on this statement, the Board of Appeal considered that each of them, as fundamental characteristics, was essential to achieve the final technical result of the Cube, i.e. the presence on each face, following a series of horizontal and vertical rotation operations, of a single color common to all nine squares. On this point, however, it was noted that the European Trademark Regulation No. 40/94 did not allow the registration of a shape whose essential characteristics are necessary to obtain a precise technical result. Consequently, the EUIPO invalidated the registration in its entirety and cancelled the trademark from the register.

In the light of this ruling, Rubik’s Brand Ltd. (in 2014 the registration of the mark was assigned to this company) applied to the General Court of the European Union.

The general court’s recent ruling

By its recent decision of October 24, 2019 the General Court emphasised that the EUIPO’s Board erred in identifying that differences in the colors of the six faces of the cube constitute an essential element of the mark. This is highlighted for two reasons: firstly, in the application for registration of the contested mark, such importance in terms of colour variety has never been underlined by the Applicant and, moreover, with a simple visual analysis of the graphic representation of that mark it is not possible to identify the difference in colour between the six faces.

Besides, the General Court then aligned itself with EUIPO’s previous ruling, pointing out that the black lines are an essential element to achieve the expected technical result. They create a physical separation which is necessary to rotate the different rows horizontally and vertically thanks to a specific mechanism located at the center of the cube.

Finally, the General Court focused on the second further essential element represented by the overall cube shape. In this regard, the ruling clearly stated that the shape can be no more than a ‘Cube’, a regular hexahedron since it is inseparable both from the grid structure consisting of the black lines and from the function of the actual goods at issue, which is to rotate vertically and horizontally the rows of the small cubes. In the light of this, the two essential Rubik’s Cube elements, which have been also correctly qualified by EUIPO, are extremely necessary to obtain the technical result consisting in the ability of that good to rotate in the contested form. Therefore, for this reason, it is not possible to register this shape as a European Union trademark.


CUBO DI RUBIK: CONFERMATO L’ANNULLAMENTO DEL MARCHIO COMUNITARIO

31/10/2019

Ennesimo capitolo giudiziario riguardante la forma del celebre “Cubo di Rubik”: con la recente decisione del 24 ottobre 2019 nella causa n. T-601/17, il Tribunale UE ha confermato che la forma del Cubo di Rubik non può essere registrata come marchio tridimensionale poiché gli elementi essenziali che lo caratterizzano sono necessari ad ottenere “il risultato tecnico consistente nella capacità di rotazione di tale prodotto”.

 

Le origini della vicenda

Nel 1999 la società britannica Seven Towns Ltd. ha ottenuto la registrazione della forma del Cubo di Rubik come marchio tridimensionale per la tipologia “puzzle tridimensionali” rientrante nella classe 28 dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, senza fornire alcun tipo di descrizione e senza rivendicare alcun colore particolare per il marchio.

Sette anni più tardi una società produttrice di giocattoli tedesca, la Simba Toys, presenta una domanda di nullità della predetta registrazione dinanzi all’EUIPO sostenendo che la capacità di rotazione del Cubo comportasse in realtà una soluzione ad un problema tecnico tutelabile mediante uno specifico brevetto e non attraverso un marchio (nello specifico vengono richiamati gli articoli 7 e 51 del Regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario).

La prima pronuncia del tribunale UE

Nel 2009, in seguito al rigetto della domanda di nullità, la Simba Toys ha depositato un ricorso innanzi al Tribunale dell’Unione Europea volto all’annullamento della precedente decisione EUIPO.

Anche l’impugnazione è stata fermamente respinta con sentenza datata 25 novembre 2014: il Tribunale UE ha affermato, infatti, che la soluzione tecnica caratterizzante il Cubo non le impediva affatto di essere tutelata come marchio. In aggiunta lo stesso Tribunale nella sua pronuncia ha altresì sostenuto che la soluzione tecnica in questione non derivasse in realtà dalla forma bensì da un meccanismo invisibile insito nel cubo stesso.

La soluzione della CGUE e la nuova pronuncia EUIPO


Simba Toys ha quindi impugnato la decisione resa dal Tribunale avanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) la quale ha reso, in data 10 novembre 2016, una sentenza di annullamento, ribaltando completamente quanto statuito in precedenza. Sul punto la CGUE, nell’esaminare se la registrazione dovesse essere respinta per il motivo che la forma di cubo comportava una soluzione tecnica, ha rigettato le pronunce del Tribunale UE e dell’Ufficio Europeo rinviando nuovamente la decisione all’EUIPO stesso e affermando la necessità di considerare, ai fini della valutazione, non soltanto la mera rappresentazione del segno ma altresì gli elementi funzionali non visibili nella rappresentazione della forma, quali per esempio la capacità di rotazione dei singoli componenti di un puzzle tridimensionale

La questione è quindi tornata nuovamente in mano all’EUIPO, il quale ha constatato che la forma controversa del Cubo rivelava in sé tre elementi essenziali. Nello specifico, il riferimento era inteso alla forma globale del cubo, alle linee nere che lo delineano a livello geometrico e alla differente colorazione delle sei facce che lo compongono.
Sulla base di tale constatazione l’Ufficio Europeo ha ritenuto che ciascuna di esse, in quanto caratteristiche fondamentali, fosse indispensabile per raggiungere il risultato tecnico finale del Cubo ossia la presenza su ogni faccia, in seguito ad una serie di operazioni di rotazione in senso orizzontale e verticale, di un unico colore comune a tutti i nove quadrati. Sul punto, però, preso atto che il Regolamento comunitario n. 40/94 non permetteva affatto la registrazione di una forma le cui caratteristiche essenziali sono necessarie ad ottenere un risultato tecnico ben preciso, l’EUIPO ha inevitabilmente concluso per l’annullamento della registrazione del marchio controverso in quanto contraria alle norme comunitarie.

Alla luce di tale statuizione la Rubik’s Brand Ltd. (alla quale il marchio fu trasferito nel 2014) ha deciso di presentare ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea.

 La nuova decisione del Tribunale UE


Con la recente sentenza del 24 ottobre 2019, il Tribunale dell’Unione Europea ha sollevato in primis un vizio di valutazione nella pronuncia dell’EUIPO in quanto le diverse colorazioni delle sei facce che compongono il Cubo sono state erroneamente considerate come una caratteristica fondamentale. Ciò viene evidenziato alla luce di una duplice motivazione: in primo luogo, in fase di registrazione del marchio, non era mai stata enfatizzata una tale importanza in tema di varietà cromatica e inoltre, con una semplice analisi visiva della rappresentazione grafica di tale marchio non è possibile individuare la differenza di colorazione tra le diverse facce.

In aggiunta, nella sua pronuncia, il Tribunale UE si è poi allineato a quanto già affermato in precedenza dall’Ufficio Europeo, sottolineando come le linee di colore nero che ci si incrociano orizzontalmente e verticalmente dividendo ciascuna faccia del cubo in nove piccoli cubi di ugual dimensioni costituiscano un elemento fondamentale al fine di poter raggiungere il risultato tecnico previsto.
Tali suddivisioni permettono infatti di ruotare a piacimento le varie file di piccoli cubi grazie ad uno specifico meccanismo progettato all’interno del cubo stesso.

Da ultimo, Il Tribunale UE si è soffermato sulla seconda ulteriore caratteristica essenziale rappresentata dalla forma globale del Cubo di Rubik. A tal proposito la pronuncia ha chiaramente affermato come essa non possa essere altro che un “Cubo”, ossia un esaedro regolare, in quanto risulta indissociabile sia dalla struttura a griglia che dalla funzione rotatoria (orizzontale/verticale) delle file di quadrati che compongono il prodotto. Alla luce di ciò, i due elementi essenziali caratterizzano il Cubo di Rubik, correttamente qualificati anche dall’EUIPO, risultano estremamente necessari “per ottenere il risultato tecnico consistente nella capacità di rotazione di tale prodotto” di forma controversa. Dunque, per tale fondante ragione, non è possibile la registrazione di tale forma come marchio dell’Unione Europea.


REGISTRARE SUONI, MOVIMENTO, MULTIMEDIA E OLOGRAMMI COME MARCHI – AVVIATA LA CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI PER ARRIVARE AD UNA PRASSI ARMONIZZATA NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI VALIDITÀ

15/10/2019

Con la direttiva n. 2015/2436 l’Unione Europea ha fornito una cornice per la regolamentazione di nuovi tipi di marchi, rispondendo alla prassi sempre più diffusa di utilizzare nuove forme di comunicazione per il marketing. L’Italia ha implementato la direttiva con il d. lgs. 15/2019 con la quale è stato soppresso, fra l’altro, il requisito della rappresentazione grafica del marchio. Con la previsione della possibilità di registrare nuove forme di marchi si pongono una serie di domande ancora irrisolte, come, per esempio quella della distintività intrinseca ovvero della descrittività delle nuove forme di marchi. La consultazione rivolta a tutti gli interessati e diretta ad arrivare ad una prassi concordata ed armonizzata si concluderà entro la metà di novembre.

 

Nell’ambito comunitario, il regolamento attuativo n. 626/2018 del regolamento sul marchio dell’Unione Europea chiarisce che il marchio può essere rappresentato in “qualsiasi forma idonea che utilizzi una tecnologia generalmente disponibile”, purché possa essere riprodotto nel registro in modo “chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettivo”. Ciò deve consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare. Tuttavia, tali aspetti – noti anche come criteri Sieckmann – non sono (ancora) stati definiti in maniera precisa. Oltre all’applicazione di tali criteri ai nuovi tipi di marchi, la consultazione riguarda anche la questione relativa alle modalità di valutazione di eventuali discrepanze tra la rappresentazione e la descrizione del marchio oppure come deve avvenire l’esame delle rivendicazioni di priorità quando almeno uno dei marchi appartiene ad un nuovo tipo. La consultazione non si limita all’esame dei motivi di validità assoluti ma affronta anche l’esame dei motivi di invalidità relativi. Non sussiste, infatti, ancora una giurisprudenza consolidata in relazione alle modalità con cui deve essere condotto confronto tra due marchi di nuovo tipo o nel caso in cui uno dei marchi a confronto sia del nuovo tipo.

La consultazione, aperta sino al 14 novembre 2019, offre la possibilità di partecipare allo sviluppo di criteri condivisi. Considerando lo spazio sempre più affollato nel campo dei marchi tradizionali, la registrazione di nuovi tipi di marchi offre vantaggi importanti economici, come dimostra una recente analisi condotta dall’EUIPO in collaborazione con l’EPO.


LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA IMPONE A FACEBOOK DI RIMUOVERE TUTTI I CONTENUTI ILLECITI IDENTICI ED EQUIVALENTI SU SCALA MONDIALE

08/10/2019

Con la recente decisione del 3 ottobre 2019 la Corte di Giustizia ribadisce l’obbligo di stay down, su scala mondiale, a carico degli hosting provider in relazione a tutti i contenuti “identici” ed “equivalenti” a quelli di un’informazione precedentemente dichiarata illecita.

 

La vicenda

La sig.ra Eva Glawischnig, deputata austriaca, ha chiesto che venisse ordinato a Facebook di cancellare un commento pubblicato da un utente sulla propria pagina personale, consultabile da ogni utente di Facebook, lesivo del suo onore nonché affermazioni identiche e/o dal contenuto equivalente.

Il contesto all’origine del rinvio pregiudiziale

La Corte suprema austriaca, chiamata a decidere sulla questione, ha chiesto in via pregiudiziale che la Corte di giustizia interpreti l’art. 15 della direttiva sul commercio elettronico (Direttiva n. 2000/31) che prevede il divieto di sorveglianza generale per i prestatori dei servizi. La Corte austriaca, in particolare, ha chiesto se l’articolo 15 osti in generale all’obbligo imposto a un hosting provider, che non abbia rimosso tempestivamente informazioni illecite, di rimuovere, non soltanto le suddette informazioni illecite ma anche altre informazioni identiche o equivalenti, a livello mondiale.

La soluzione della CGUE

La Corte di giustizia, con la sopra citata decisione, chiarisce che sebbene l’art 15, paragrafo 1, della Direttiva E-Commerce, vieti agli Stati membri di imporre ai prestatori di servizi di hosting un obbligo generale di sorvegliare le informazioni che trasmettono o memorizzano, come emerge dal considerando 47 della direttiva, tale divieto non riguarda gli obblighi di sorveglianza «in casi specifici». Un caso specifico di tal genere può scaturire, come nel caso di specie, da un’informazione precisa, memorizzata dal prestatore di servizi interessato su richiesta di un determinato utente del suo social network, il cui contenuto sia stato analizzato e ritenuto illecito dal giudice dello Stato membro. È stato pertanto ritenuto legittimo che il giudice competente possa esigere dall’hosting provider di bloccare l’accesso alle informazioni memorizzate, il cui contenuto sia identico a quello precedentemente dichiarato illecito, o di rimuovere tali informazioni, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione delle medesime. Lo stesso è stato riconosciuto in relazione ai contenuti equivalenti, purché contengano elementi specifici debitamente individuati, quali il nome della persona interessata, le circostanze in cui è stata accertata tale violazione nonché un contenuto equivalente a quello dichiarato illecito, tale da non dover costringere il prestatore di servizi di hosting interessato ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto.

Infine, la Corte di Giustizia chiarisce che occorre ricordare che l’articolo 18, paragrafo 1, della Direttiva n. 2000/31 non prevede a tal riguardo alcuna limitazione territoriale e quindi non osta a che i sopra menzionati provvedimenti ingiuntivi producano effetti a livello mondiale.