I PRIMI COMMENTI DOTTRINALI SULLA DECISIONE BETTY BOOP OTTENUTA DA LGV SONO FAVOREVOLI.

30/08/2016

Sul numero 3 del 2016 della Rivista di Diritti Industriale è apparso il primo commento dottrinale alla decisione storica del Tribunale di Bari del 22 febbraio 2016 (di cui si è già data notizia sul sito LGV – https://www.lgvavvocati.it/news/page/3 ). Il commento è favorevole alla posizione sostenuta da LGV in causa, e fatta sostanzialmente propria dal Tribunale, secondo cui va respinto il tentativo di eternare il monopolio sul personaggio di Betty Boop tramite il marchio, quando i diritti d’autore siano scaduti (Trib. Bari, 22 febbraio 2016, in Riv. Dir. Ind. 2016, 293 con nota di Bixio, Lunga vita a Betty Boop, l’ultra tutela del personaggio di fantasia).

 

 

bp

In una precedente news del nostro sito abbiamo parlato della storica decisione del Tribunale di Bari nel caso Betty Boop, in cui LGV ha rappresentato la società statunitense Avela, attiva nel settore dei poster e del merchandising di personaggi di fantasia, sostenendo la tesi che – caduto il personaggio di fantasia in pubblico dominio – un marchio avente ad oggetto il medesimo personaggio non poteva impedire l’utilizzazione del personaggio in altre rappresentazioni grafiche, non in funzione di marchio. La Rivista di Diritto Industriale ha recentemente pubblicato una nota a commento della citata sentenza del Tribunale di Bari, in cui si sostiene la correttezza della posizione in questione, affermandosi espressamente “è più che apprezzabile la linea tenuta dal Tribunale di Bari nel voler scongiurare il tentativo che sul noto personaggio di Betty Boop si instaurasse una reviviscenza di diritti più ampi e duraturi di quelli autoriali”. Il commento sottolinea peraltro – correttamente – come un tentativo di questo genere sia sempre più ricorrente, anche in termini di prolungamento della durata della tutela e/o estensione dell’oggetto del diritto. Emerge invece chiaramente dalla riflessione sulla decisione del Tribunale di Bari e sui precedenti giurisprudenziali in materia di personaggio di fantasia la necessità di evitare ogni uso strumentale degli istituti della proprietà industriale ed intellettuale (ed in questo caso del marchio), in un’ottica pro-concorrenziale che è propria delle esclusive del settore della proprietà industriale ed intellettuale stessa. Non va in fatti dimenticato che i monopoli in questione nascono e vivono in funzione dei loro effetti pro-concorrenziali e più in generale di creazione di valore per la società nel suo complesso: così che va certamente evitato (e considerato fuori sistema) ogni uso degli strumenti della proprietà industriale ed intellettuale che miri – extra legem – ad una indebita estensione della protezione, onde evitare che tale uso si trasformi in una difesa ultra-monopolistica a favore di soggetti che – già detentori di una posizione economicamente dominante  – possano perpetuare tale posizione solo in virtù degli investimenti economici che sono in grado di effettuare e senza invece dover svolgere alcuna attività effettivamente creativa o innovativa. Il sistema della proprietà intellettuale ed industriale, invece, non protegge mai l’investimento ex se, ma solo se finalizzato alla creazione di un valore (diversamente qualificato dall’ordinamento, ossia se creativo, originale, distintivo, etc.). In ciò risiede la forza e la funzione degli istituti di cui si è parlato, che vanno difese da parte degli operatori, per evitare una deriva degli istituti che potrebbe portare ad una loro delegittimazione e quindi – in ultima istanza – ad un effetto boomerang per tutti i titolari di diritti di questo genere.