marchi

LGV A BARCELLONA PER IL CONVEGNO INTA 2017

16/05/2017

Una folta delegazione parteciperà all’annuale incontro dedicato ai marchi per consolidare i rapporti esistenti e stabilire nuovi contatti professionali.

 

I professionisti di LGV saranno presenti al Convegno dedicato ai marchi ed organizzato da INTA (International Trademark Association) che si terrà a Barcellona dal 20 al 24 Maggio 2017 presso la Fira Gran Via. Ci auguriamo che quest’anno come gli altri anni sia un’occasione proficua per consolidare vecchi rapporti professionali e instaurarne di nuovi.


LGV CURA LA SEZIONE ITALIANA DELLA RECENTE GUIDA CHAMBERS 2017 SUI MARCHI

31/01/2017

È stata pubblicata la Trade Marks Guide 2017, edita da Chambers&Partners, di cui LGV Avvocati ha curato la sezione italiana. Gli avvocati Simona Lavagnini, Tankred Thiem, Alessandro Bura e Virginia Paparozzi hanno approfondito tutti gli aspetti relativi ai marchi, fornendo un quadro completo di riferimento sia dal punto di vista teorico che pratico.

LA CONTRAFFAZIONE DI MARCHI MICROSOFT SU COA (CERTIFICATI DI AUTENTICITA’) VENDUTI SEPARATAMENTE DALL’HARDWARE

20/12/2016

Va inibita, in quanto illecita, la commercializzazione di COA (certificati di autenticità) venduti o acquistati separatamente dal prodotto software a cui si riferiscono, riportanti segni distintivi di titolarità esclusiva di Microsoft senza autorizzazione.


 

Con provvedimento del 1 dicembre 2016 il Tribunale di Napoli (Sezione Specializzata in materia di Impresa), su richiesta di Microsoft Corporation, ha concesso inaudita altera parte, nei confronti di un rivenditore di prodotti informatici di Napoli, un provvedimento di inibitoria dalla produzione, importazione, esportazione, distribuzione, offerta in vendita, commercializzazione e – anche a mezzo pagine web – di prodotti recanti contraffazione dei marchi registrati “Microsoft”, “Windows” e i loghi che ad esso si accompagnano, fissando una penale di € 250,00 per ogni violazione successivamente constatata al presente provvedimento e di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dello stesso, ordinando a parte resistente il ritiro dal commercio di tutti gli esemplari di prodotti contraffatti.

Secondo il Giudice napoletano era stato infatti dimostrato – attraverso la produzione di estratti di pagine web di siti intitolati e/o riferibili alla resistente – che parte resistente producesse e/o commercializzasse ed offrisse prodotti, in particolare COA (certificati di autenticità) che si appongono sui computer su quali sia stato caricato un programma originale Microsoft, che non possono esser venduti o acquistati separatamente dal prodotto software a cui si riferiscono e stickers relativi a programmi Microsoft recanti marchi contraffatti di titolarità di Microsoft, condotta peraltro finalizzata alla duplicazione abusiva di programmi per elaboratore.

All’esito dell’udienza fissata con il provvedimento del 1 dicembre 2016, in data 15 dicembre 2016 il Tribunale di Napoli ha confermato l’inibitoria già concessa disponendo altresì la pubblicazione del provvedimento sul sito internet di parte resistente.


INTERESSANTE MOCK TRIAL SULLA COESISTENZA E LA CONVALIDA DEI MARCHI

13/12/2016

L’avv. Simona Lavagnini ha partecipato al collegio giudicante del mock trial che – sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ed alcune recenti decisioni di merito delle corti specializzate italiane – ha affermato la possibilità di coesistenza di due marchi simili quando sia provato l’uso prolungato, la tolleranza e l’assenza di rischio di confusione. 


 

Il mock trial del 5 dicembre 2016, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Milano, ha simulato un processo civile di merito in materia di marchi. Rappresentavano attrice e convenuta rispettivamente gli avvocati Elisabetta Gavuzzi e Stefania Bergia, mentre il collegio giudicante era formato dagli avvocati Francesca Morri, Caterina Paschi e Simona Lavagnini. Il caso esaminato concerneva le questioni della convalida e della coesistenza dei marchi, sulla scorta della nota giurisprudenza comunitaria nel caso Budweiser, seguita a livello nazionale da diverse interessanti decisioni che hanno fatto applicazione dell’istituto della coesistenza dei marchi (Tribunale di Torino, 22 aprile 2016, sentenza n. 2256/2016 Roagna; Tribunale di Milano, 24 febbraio 2016, sentenza n. 3320/2016 Bison – Il Bisonte). Nel caso esaminato, l’attrice – la società ZO.OM – allegava di essere licenziataria di un marchio di fatto che utilizzava dal 1956 (Zoomia). Il marchio era stato successivamente registrato come marchio comunitario il 9 gennaio 1998 per la classe 12 (biciclette e affini). L’attrice allegava altresì che la convenuta, la società Zumieb, utilizzasse e fosse titolare di un marchio nazionale registrato (l’omonimo Zumieb), che era stato depositato il 15 giugno 2012, e concesso il 22 luglio 2013, sempre per la classe 12, e che risultava confondibile con il precedente marchio Zoomia. Inoltre, l’attrice allegava che la convenuta avesse realizzato e distribuito un tipo di bicicletta contraffattivo di un modello non registrato di cui l’attrice era titolare. Sulla base delle circostanze ora dette, l’attrice chiedeva dichiararsi la nullità della registrazione del marchio Zumieb; accertarsi la contraffazione del suo marchio Zoomia, e per l’effetto inibire e risarcire il danno, con le domande conseguenziali; accertarsi infine anche la contraffazione del suo modello di bicicletta, con conseguente inibitoria e consequenziali domande. La società convenuta Zumieb si costituiva in giudizio affermando che l’attrice non fosse legittimata attivamente in quanto mera licenziataria; in subordine, chiedeva che le domande dell’attrice fossero respinte, in quanto i marchi non erano confondibili; il marchio Zumieb era in ogni caso convalidato; da ultimo, parte attrice sarebbe stata preclusa dall’azione per la lunga coesistenza dei marchi (a partire dal 2001). Nel corso della fase istruttoria si superavano le eccezioni concernenti la legittimazione attiva, grazie all’intervento in causa del titolare del marchio azionato, e al deposito del contratto di licenza esclusiva, che prevedeva anche il potere dell’attrice di agire in giudizio. Inoltre, dai testi escussi risultava che effettivamente vi era stato un episodio di confusione nel pubblico, dal momento che un consumatore aveva portato una bicicletta della convenuta in un’officina dell’attrice, affinchè fossero effettuate delle riparazioni. Dalla produzione documentale e dai testi emergeva che le società parti del giudizio avevano contemporaneamente partecipato alle medesime fiere di settore, per alcuni anni di seguito, ed avevano inoltre entrambe realizzato pubblicità su svariati canali di comunicazione. Infine, apposita CTU concludeva a favore della parte attrice ritenendo che il modello di bicicletta dell’attrice fosse tutelabile e violato dalla bicicletta realizzata dalla convenuta. Giunto in questo modo il processo alla sua fase conclusiva, il collegio emetteva la propria decisione, concentrandosi soprattutto sulle questioni della convalida e della coesistenza dei marchi. A questo proposito, il collegio osservava che il quinquennio necessario per il maturarsi del termine per la convalida previsto dall’art. 28 c.p.i. non era ancora decorso giacché la medesima norma richiama il marchio posteriore registrato e non semplicemente domandato (v. Corte di Giustizia nel caso Budweiser del 22.07.2011). Nel caso di specie la registrazione era intervenuta solo nel 2012, con la conseguenza che solo quattro anni erano trascorsi ai fini della convalida. Rilevava tuttavia il collegio, dopo attenta valutazione delle prove, che i due marchi avevano convissuto pacificamente sul mercato per 15 anni; in questi 15 anni non vi erano stati episodi di confusione per il pubblico, salvo l’unico caso documentato dall’attrice che tuttavia non pareva significativo – considerati i volumi di vendita documentati dalle parti e considerato che si trattava di un prodotto con un prezzo medio – anche nelle versioni economiche – non indifferente e rispetto al quale il consumatore prestava particolare attenzione; sembrava del tutto improbabile che le due aziende non si conoscessero, sia perché le stesse avevano venduto entrambe i loro prodotti sul territorio nazionale (ed era perciò del tutto improbabile che un imprenditore non conoscesse i suoi concorrenti più vicini, tanto più quelli che utilizzano un marchio molto simile al proprio), sia perché erano state presenti entrambe, per alcuni anni, alle medesime importanti manifestazioni di settore. In considerazione di quanto precede il collegio riteneva di poter affermare che i consumatori si erano ormai abituati alla presenza contemporanea dei due marchi sul mercato e pertanto – nonostante la somiglianza del segno – essi erano in grado di individuare correttamente la provenienza dei prodotti (recanti lo stesso segno) da due imprenditori diversi, di talchè doveva escludersi il rischio di confusione. L’inerzia per oltre 15 anni del titolare del marchio anteriore aveva insomma prodotto una situazione di coesistenza dei due marchi, che non si poteva ignorare nella risoluzione della controversia. Stante le conclusioni della CTU in relazione al modello, il collegio concludeva respingendo la domanda di nullità del marchio Zumieb, nonché la domanda di contraffazione medesimo; accertata invece la responsabilità della convenuta Zumieb per violazione del modello non registrato dell’attrice, inibiva alla convenuta ogni ulteriore violazione dello stesso, disponendo una penale di 1.000,00 Euro per ogni violazione constatata successivamente al decorso di 10 giorni dal deposito della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell’adempimento della stessa; condannava la convenuta al risarcimento dei danni da quantificarsi nel seguito del giudizio, come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo. Rimetteva la decisione sulle spese al definitivo.


PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO “IL CORRIERE DELLA SERA” IL DISPOSITIVO DELL’ORDINANZA CON CUI IL TRIBUNALE DI VENEZIA, RIBADENDO LA NOTORIETA’ DEI MARCHI “ECOLAB”, HA GIUDICATO IL SEGNO “ECOLABIOWORLD” IN CONTRAFFAZIONE CON ESSI.

15/11/2016

Con ordinanza pubblicata il 12 maggio 2016, il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa – si è pronunciato a favore di Ecolab Inc., rigettando in parte il reclamo proposto avverso l’ordinanza del 23 settembre 2015 emessa dal medesimo Tribunale in favore della multinazionale statunitense.


 

L’ordinanza reclamata, resa all’esito di un giudizio cautelare promosso da Ecolab e diretto all’accertamento della contraffazione dei propri marchi da parte del segno “Ecolabioworld”, aveva infatti disposto l’inibitoria all’utilizzo di tale segno all’interno dell’attività di impresa della parte resistente, del nome a dominio www.ecolabioworld.org e della pagina Facebook www.facebook.com/Ecolabioworld. Il Giudice del reclamo ha confermato tale pronuncia sottolineando come il marchio ECOLAB abbia acquisito un elevato livello di notorietà e distintività nel pubblico dei consumatori. Il collegio veneziano ha altresì ribadito la sussistenza di un forte rischio di confusione tra il marchio azionato ECOLAB ed il segno “Ecolabioworld”, atteso che nel confronto tra due segni denominativi il lemma iniziale (ECOLAB, nella fattispecie) condiziona in modo significativo il ricordo del consumatore, essendo le restanti differenze non percepibili dal pubblico come rilevanti. L’aggiunta del lemma “io” e della parola “world” nel segno avverso è stata altresì ritenuta inidonea, sotto un profilo concettuale, a scongiurare il rischio di confusione tra i segni a confronto: sarebbe infatti impensabile, affermano i giudici veneziani, che vedendo il segno “Ecolabioworld” il pubblico di riferimento sia in grado di attribuire allo stesso una peculiare valenza concettuale, tale da distinguerlo dal noto marchio ECOLAB. Interessante, infine, il passaggio dell’ordinanza in cui il Tribunale di Venezia, rigettando l’avversaria domanda di convalidazione del segno “ecolabioworld” ai sensi dell’art. 28 c.p.i., ha ribadito che tale istituto non si applica ai marchi di fatto, presupponendo la valida registrazione del segno posteriore di cui si chiede la convalida.

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