PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO “IL CORRIERE DELLA SERA” IL DISPOSITIVO DELL’ORDINANZA CON CUI IL TRIBUNALE DI VENEZIA, RIBADENDO LA NOTORIETA’ DEI MARCHI “ECOLAB”, HA GIUDICATO IL SEGNO “ECOLABIOWORLD” IN CONTRAFFAZIONE CON ESSI.

15/11/2016

Con ordinanza pubblicata il 12 maggio 2016, il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa – si è pronunciato a favore di Ecolab Inc., rigettando in parte il reclamo proposto avverso l’ordinanza del 23 settembre 2015 emessa dal medesimo Tribunale in favore della multinazionale statunitense.


 

L’ordinanza reclamata, resa all’esito di un giudizio cautelare promosso da Ecolab e diretto all’accertamento della contraffazione dei propri marchi da parte del segno “Ecolabioworld”, aveva infatti disposto l’inibitoria all’utilizzo di tale segno all’interno dell’attività di impresa della parte resistente, del nome a dominio www.ecolabioworld.org e della pagina Facebook www.facebook.com/Ecolabioworld. Il Giudice del reclamo ha confermato tale pronuncia sottolineando come il marchio ECOLAB abbia acquisito un elevato livello di notorietà e distintività nel pubblico dei consumatori. Il collegio veneziano ha altresì ribadito la sussistenza di un forte rischio di confusione tra il marchio azionato ECOLAB ed il segno “Ecolabioworld”, atteso che nel confronto tra due segni denominativi il lemma iniziale (ECOLAB, nella fattispecie) condiziona in modo significativo il ricordo del consumatore, essendo le restanti differenze non percepibili dal pubblico come rilevanti. L’aggiunta del lemma “io” e della parola “world” nel segno avverso è stata altresì ritenuta inidonea, sotto un profilo concettuale, a scongiurare il rischio di confusione tra i segni a confronto: sarebbe infatti impensabile, affermano i giudici veneziani, che vedendo il segno “Ecolabioworld” il pubblico di riferimento sia in grado di attribuire allo stesso una peculiare valenza concettuale, tale da distinguerlo dal noto marchio ECOLAB. Interessante, infine, il passaggio dell’ordinanza in cui il Tribunale di Venezia, rigettando l’avversaria domanda di convalidazione del segno “ecolabioworld” ai sensi dell’art. 28 c.p.i., ha ribadito che tale istituto non si applica ai marchi di fatto, presupponendo la valida registrazione del segno posteriore di cui si chiede la convalida.

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