CONTRAFFAZIONE DEL NOTO SEGNO BIFORCATO “DIADORA”. IL TRIBUNALE DI TORINO CHIAMATO A DEFINIRE I SINGOLI PROFILI DI RESPONSABILITA’ DEGLI “ATTORI” DELLA VIOLAZIONE.

08/11/2016

Il tribunale di Torino, con ordinanza pubblicata in data 3 agosto 2016, ha accolto la domanda di accertamento della contraffazione svolta dalla società Diadora s.r.l., titolare di diverse registrazioni aventi ad oggetto il marchio figurativo costituito dal noto segno biforcato . I Giudici Torinesi hanno ritenuto responsabili della condotta contraffattiva tutte le resistenti per aver contribuito – seppur in maniera diversa – alla commercializzazione della calzature recanti un segno pressoché uguale a quello “Diadora”. Il Tribunale ha chiarito infatti che costituisce contraffazione qualsiasi contributo – anche solo pubblicitario – all’utilizzo illecito del segno altrui.


 

A fondamento delle proprie domande la società ricorrente Diadora s.r.l., che opera da molti anni nel settore delle calzature e dell’abbigliamento, azionava il marchio figurativo costituito dal segno biforcato oggetto di risalenti registrazioni nazionali, internazionali e comunitarie, di seguito riprodotto   diadora.

In particolare, la ricorrente introduceva il procedimento cautelare documentando che le resistenti Melania Italia s.r.l., Fantasia Calzature e Punto 4 s.r.l. commercializzavano e pubblicizzavano per la vendita sui siti internet, le seguenti calzature a marchio “Melania”, recanti un segno pressocchè uguale al proprio marchio registrato:

scarpe

Il Tribunale di Torino rilevava che il segno apposto dalle resistenti sulle scarpe pubblicizzate per la vendita costituiva contraffazione dei segni della ricorrente, atteso che riproduce interamente tutti gli elementi del marchio Diadora (dimensione e posizionamento sul prodotto comprese) e che l’accorgimento di apporre una stella sulla biforcazione superiore del segno non era sufficiente ad eliminare la capacità evocativa del marchio Diadora e il conseguente rischio di confusione sull’origine e provenienza dei prodotti.

I Giudici Torinesi ritenevano dunque tutte le resistenti responsabili di tale atto contraffattivo, rigettando in tal senso l’eccezione di legittimazione passiva formulata dalla società Melania Italia s.r.l. la quale sosteneva di non intrattenere rapporti commerciali né con la ricorrente né con Fantasia Calzature e Punto 4 s.r.l. e di non essere titolare dei domini www.melania.it e www.fantasiacalzature.it (appartenenti ad altri soggetti) sui quali sono state pubblicizzate le calzature contenenti il fregio con la stella. In particolare, i Giudici Torinesi motivavano il rigetto di tale eccezione preliminare sostenendo che, secondo consolidato giurisprudenziale, costituisce contraffazione qualsiasi contributo causale – anche solo pubblicitario – all’utilizzo illecito del segno altrui.

Nel caso di specie, è documentato che è la stessa ricorrente Melania Italia s.r.l. nella pubblicità e nel commercio a presentarsi come il soggetto che usa il segno oggetto del procedimento. Inoltre, sul sito www.melania.it – dove vengono pubblicizzate e commercializzate le scarpe oggetto di contestazione – compare l’indicazione “Melania Italia srl” e dal retro della scatola di cartone contenente le scarpe acquistate nel negozio Pittarello di Torino viene dichiarato che le stesse sono prodotte e distribuite da Melania Group s.p.a.. Infine, nel corso dell’esecuzione sono emerse fatture emesse da Melania Italia s.r.l. nei confronti di soggetti aventi sede in Paesi europei relative a prodotti contrassegnati con il fregio in contestazione. Da tali elementi emergeva dunque con evidenza il pieno coinvolgimento della resistente Melania nella dedotta contraffazione del segno della ricorrente.