I PROGRAMMI PER COMPUTER E LA (RI) VENDITA DI COPIE TRAMITE SUPPORTE NON ORIGINALI

14/10/2016

La Corte di Giustizia con la recente decisione del 12 ottobre 2016 si è nuovamente occupata dell’esaurimento del diritto di distribuzione per la vendita di copie usate di programmi per elaboratore. La questione è giunta alla corte europea a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Regionale di Riga, Collegio speciale degli affari penali, Lettonia, nel procedimento penale a carico dei signori Aleksandrs Ranks e Jurijs Vasiļevičs per aver venduto on-line diverse copie di software editi da Microsoft e tutelati dal diritto d’autore.


 

Il giudice del rinvio ha dunque chiesto alla Corte se gli articoli 4, lettere a) e c), e 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, debbano essere interpretati nel senso che l’acquirente di una copia “usata” di un programma per elaboratore, registrata su un supporto fisico non originale, possa, in applicazione della regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione del titolare del diritto, vendere a terzi tale copia qualora (i) il supporto fisico originale di tale programma, consegnato al primo acquirente, sia stato deteriorato e (ii) quest’ultimo abbia cancellato la copia del software installata sul proprio PC o abbia cessato di utilizzarlo.

La Corte in prima battura ha precisato che è noto il principio per cui il diritto di distribuzione di una copia di un programma per elaboratore si considera esaurito qualora il titolare del diritto abbia (i) autorizzato la prima vendita della copia stessa e (ii), a fronte di un corrispettivo economico, ne abbia conferito il diritto di utilizzo senza limitazioni di durata (come affermato dalla stessa Corte di Giustizia nella nota sentenza UsedSoft./.Oracle del 3 luglio 2012, causa C-128/11).

La citata regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione si applica alle copie del software licenziato sia che queste siano registrate su un supporto analogico che siano state scaricate tramite download dal sito internet del titolare del diritto in quanto, sempre secondo la Corte, la direttiva non opera alcuna distinzione tra la forma tangibile o intangibile della copia stessa. Tuttavia il primo acquirente, se intende rivendere la copia del software acquistata, deve renderla inutilizzabile ovvero rimuoverla dal proprio PC.

Il caso in esame concerne proprio la rivendita a terzi da parte dei signori Aleksandrs Ranks e Jurijs Vasiļevičs di copie dei software Microsoft registrate su supporti non originali in quanto, a detta di quest’ultimi, il supporto originale si sarebbe deteriorato o distrutto. Nel procedimento non vi erano evidenze idonee a dimostrare che le copie dei software Microsoft oggetto di rivendita fossero state legittimamente acquisite da parte dei signori Aleksandrs Ranks e Jurijs Vasiļevičs.

A fronte di tali argomentazioni la Corte ha escluso che la copia di riserva di un programma per elaboratore, sebbene legittima ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2 della citata direttiva, possa essere oggetto di vendita a terzi senza il consenso del titolare del diritto. Tuttavia la Corte ha precisato che l’acquirente legittimo di una licenza d’uso illimitata di una copia del programma per elaboratore deve essere in grado, qualora il supporto su cui originariamente la copia licenziata è andato distrutto o deteriorato, di scaricare nuovamente la suddetta copia tramite il sito internet del titolare del diritto per il proprio esclusivo uso.

In conclusione la Corte ha chiarito che l’acquirente iniziale di una licenza d’uso illimitata di un software ha il diritto a rivendere a terzi la copia installata sul proprio PC non potendo, tuttavia, questi cedere la copia di riserva di tale software qualora il supporto originale su cui tale copia era stata registrata si sia deteriorato e/o distrutto. In ogni caso è onere di chi invoca l’applicazione del principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione dimostrare, con ogni mezzo di prova, di aver legittimamente acquisito una licenza d’uso illimitata della singola copia rivenduta (oltre che di aver reso inutilizzabile/cancellato la copia originariamente installata sul proprio PC).