IL GIUDICE COMPETENTE IN TEMA DI AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DALLE VENDITE TRANSFRONTALIERE TRAMITE SITI WEB? PER LA CGE È QUELLO STATO IN CUI SI EFFETTUANO LE CONSEGNE!

02/03/2017

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito che l’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) dev’essere interpretato – al fine di attribuire la competenza giurisdizionale – nel senso che si deve considerare come luogo in cui il danno si è prodotto il territorio dello Stato membro che protegge il divieto di vendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva di prodotti. È irrilevante la circostanza che i siti internet che offrono i beni oggetto della rete di distribuzione selettiva – al di fuori dalla stessa reta – operino in Stati membri diversi da quello del Giudice adito per conoscere dell’azione risarcitoria.


 

La società francese Concurrence concludeva con la Samsung un contratto di distribuzione avente ad oggetto i prodotti di alta gamma del marchio coreano, identificati con la gamma “Elite”. Tale contratto prevedeva un espresso divieto di vendita dei prodotti tramite il canale internet.

In seguito Samsung notificava a Concurrence la fine del loro rapporto contrattuale lamentando la violazione, da parte di quest’ultima, del divieto di vendita online dei prodotti oggetto della rete di distribuzione selettiva. Concurrence, a sua volta, contestava la legittimità di alcune clausole di tale contratto affermando, in particolare, che esse non erano applicate in maniera uniforme a tutti i distributori, taluni dei quali commercializzavano i prodotti in questione su siti internet di Amazon, senza reazione da parte della Samsung.

Seguivano, quindi, tra le parti due gradi giudizi (uno davanti al Tribunale di Parigi e l’altro davanti alla Corte d’Appello di Parigi) in cui le istanze di Concurrence venivano rigettate, sicché quest’ultima adiva la Corte di Cassazione francese. Concurrence rilevava che la sentenza della Corte d’Appello di Parigi aveva dichiarato erroneamente l’incompetenza del giudice francese a conoscere l’azione relativa ai siti Amazon operanti all’esterno del territorio dello Stato membro. In particolare, secondo Concurrence, la Corte d’Appello di Parigi avrebbe omesso illegittimamente di verificare se il sistema di vendita sui siti internet di Amazon consentisse di spedire i prodotti messi in vendita non solo nello Stato membro di origine del sito internet interessato, ma anche negli altri Stati membri, e segnatamente in Francia, il che avrebbe consentito di giustificare la competenza del giudice francese

La Corte di Cassazione francese decideva di sospendere il procedimento e chiedeva alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di fornire l’esatta interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 al fine di attribuire la competenza giurisdizionale conferita da tale disposizione a conoscere di un’azione risarcitoria promossa per violazione del divieto di vendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva risultante dall’offerta, su siti internet operanti in diversi Stati membri, di prodotti che costituiscono oggetto di tale rete.

Con la decisione in commento la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che nel caso in esame il giudice competente a decidere la controversia è quello dello Stato membro in cui il danno lamentato si concretizza, tenendo conto della riduzione del volume delle vendite subite dal negoziante e della conseguente perdita del suo profitto, essendo irrilevante la circostanza che i siti Internet sui quali appare l’offerta dei prodotti oggetto del diritto di distribuzione selettiva operino in Stati membri diversi da quello cui fa capo il Giudice adito.