INTERESSANTE DECISIONE DEL TAR LAZIO IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE NEL SETTORE DEI SERVIZI TELEVISIVI.

11/04/2017

Con la recente decisione del 22 marzo 2017, il TAR Lazio, adito da Sky Italia per l’annullamento del provvedimento adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) nell’adunanza del 23 dicembre 2008, ha confermato la decisione assunta da suddetta Autorità, condannando Sky Italia ad una sanzione amministrativa di € 200.000,00 per aver posto in essere pratiche commerciali scorrette in occasione della conclusione a mezzo telefono di contratti.


 

Sulla base di segnalazioni inviate dai consumatori, nei primi mesi del 2008 l’Acgm apriva un procedimento istruttorio nei confronti di Sky Italia finalizzato ad accertare l’integrazione di una presunta pratica commerciale scorretta riguardante l’attivazione di servizi televisivi mediante la conclusione di contratti a distanza (in particolare, a mezzo telefono). Il provvedimento impugnato censurava la condotta della ricorrente sotto due profili, oggetto di distinta analisi: l’attivazione di servizi aggiuntivi non richiesti in modo consapevole da parte dell’intestatario dell’abbonamento, da una parte, e l’attivazione di abbonamenti, di servizi aggiuntivi e di servizi premium con caratteristiche difformi rispetto a quelle promesse, dall’altra.

Sotto il primo profilo, la decisione dell’Agcm è stata confermata dal T.A.R. Lazio che ha ritenuto sussistenti evidenze sufficienti a dimostrare che gli operatori del call center della ricorrente non fornivano agli utenti, cui veniva proposta la sottoscrizione di nuove offerte, informazioni idonee ed adeguate a permettere a questi di comprendere che il negozio si sarebbe perfezionato a seguito della prestazione del solo consenso telefonico, e non a seguito della sottoscrizione cartacea inviata successivamente al loro domicilio. Inoltre, è stato appurato che molto spesso l’attivazione delle offerte era subordinata alla prestazione del consenso da parte di soggetti diversi dal titolare dell’abbonamento (per esempio delegati coabitanti in possesso di informazioni relative alla posizione cliente) senza che poi venissero eseguiti opportuni controlli sulla disponibilità a sottoscrivere le promozioni da parte dell’effettivo titolare. La pratica commerciale in questione è stata quindi ritenuta, sotto questo primo aspetto, aggressiva e perciò vietata.

Sotto il secondo profilo, relativo all’attivazione di abbonamenti, di servizi aggiuntivi e di servizi premium con caratteristiche difformi rispetto a quelle promesse, la condotta di Sky Italia è stata qualificata come ingannevole, posto che le differenze riscontrate hanno riguardato principalmente il costo effettivo dell’offerta e segnatamente la mancata indicazione dei costi di attivazione e la chiara illustrazione di condizioni e limiti temporali previsti per fruire il servizio. In particolare il T.A.R. ha sottolineato come debba essere riconosciuta la sussistenza di una intrinseca debolezza del consumatore rispetto alla controparte dovuta alla distanza fisica simultanea delle parti contraenti, tale da rendere particolarmente pregnante l’onere di fornire con chiarezza ed esaustività le informazioni in ordine all’immediato acquisto del pacchetto e del contenuto dei servizi ivi offerti.