LA DIVISIONE ANNULLAMENTO DELL ‘EUIPO ACCERTA LA NULLITA’ DI DUE MODELLI COMUNITARI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, II co., REG. 6/2002

22/11/2016

Con due provvedimenti datati 9 e 16 novembre, l’Ufficio ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità proposta nei confronti di modelli comunitari aventi ad oggetto dispositivi per movimentatori di pediere e di testiere diretti univocamente ad essere inseriti all’interno di poltrone e divani.


 

Le azioni di nullità sono state proposte nei confronti dei seguenti disegni/modelli aventi ad oggetto rispettivamente dei dispositivi di movimentazione di pediere e testiere di divani e poltrone:

testiera                        pediera

Le due azione di nullità proposte erano fondate sull’assunto centrale della ontologica non tutelabilità di detti dispositivi come modelli/design per violazione, fra l’altro, degli art. 4 e 8 del Reg. 6/2002. Nei ricorsi si è infatti sostenuto che tali dispositivi non potessero accedere alla tutela concessa dai disegni e modelli in quanto i) componenti di prodotto complesso destinati a divenire invisibili durante la normale utilizzazione del prodotto complesso in cui sono stati incorporati; ii) le caratteristiche d’aspetto dei dispositivi erano determinate unicamente dalla loro funzione tecnica.

Le decisioni partono dall’analisi della norma di riferimento ossia art. 4 del Reg. 6/2002 rilevando come il componente di un prodotto complesso è tutelabile qualora possieda i requisiti della novità e del carattere individuale e rimanga visibile una volta collocato nella sua posizione finale all’interno del prodotto complesso. L’Ufficio, rilevando da una parte che il dispositivo deve essere presente sin dall’inizio all’interno del prodotto e ribadendo, dall’altra, che il concetto di accessorio prevede la possibilità di applicare lo stesso ad un prodotto finito in un secondo momento, qualifica correttamente i dispositivi in esame come “componenti del prodotto complesso”.

Stabilito dunque che i modelli comunitari riguardavano una componente di un prodotto complesso, l’attenzione della Divisione nullità si sposta sull’analisi del requisito della visibilità della componente durante la normale utilizzazione. Sul punto la decisione richiama la giurisprudenza consolidata che vuole che i requisiti di cui all’art. 4 del citato Regolamento siano soddisfatti quando l’intero componente può essere visto, per un determinato lasso di tempo in modo che tutte le sue caratteristiche essenziali possano essere riconosciute.

L’Ufficio ha quindi concluso per la declaratoria di nullità a fronte della totale invisibilità del componente durante la normale utilizzazione del prodotto. Gli altri motivi di nullità non sono stati esaminati per motivi di economia processuale.

Le due decisioni rappresentano un importante traguardo per la riaffermazione della categorie dei diritti di privativa industriale e degli ambiti di tutela che ad essi devono essere riconosciuti – soprattutto in ipotesi come quella in esame in cui i titoli vengano rilasciati dall’Ufficio senza un previo controllo dell’esistenza dei requisiti di validità imposti dal Regolamento.

In un sistema privo di esame preventivo, è facile assistere ad episodi di strumentalizzazione di “false” privative che devono essere combattuti con forza al fine di ripristinare le corrette dinamiche di mercato.