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L’ITALIA É LA NAZIONE EUROPEA PIÙ COLPITA DALLA CONTRAFFAZIONE, A DETTA DI UN RECENTE STUDIO DELL’OECD ./. EUIPO.

21/04/2017

Un recente studio pubblicato dall’OECD in collaborazione con l’EUIPO pubblica i dati sull’impatto economico e sociale del commercio di prodotti pirata e contraffatti nelle maggiori economie dei Paesi sviluppati. Le società italiane sono le più colpite tra quelle europee a causa delle attività illecite di pirateria e contraffazione.


 

L’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OECD) unitamente all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale hanno pubblicato un recente studio sull’impatto economico e sociale del commercio di prodotti contraffatti e pirata nell’ambito dell’Unione Europea. I dati analizzati dagli Uffici Europei mostrano chiaramente che l’Italia, subito dopo gli Stati Uniti d’America, è la nazione più colpita dal commercio di prodotti pirata e contraffatti.

Gli Uffici europei hanno analizzato le risultanze di oltre un milione di sequestri di prodotti pirata e contraffatti effettuati dagli uffici doganali di tutto il mondo nel periodo 2011/2013. Le principali banche dati che sono state attinte per la realizzazione del presente studio sono state quelle fornite dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO), dal Direzione Generale per la Fiscalità e l’unione Doganale (DG TAXUD) e dal Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti d’America (DHS). Sono state inoltre condotte numerose interviste ad esperti nel commercio e nella protezione doganale.

Dallo studio emerge che nel 2013 le vendite dei prodotti contraffatti abbiamo superato il 2.5% delle vendite mondiali si prodotti per un equivalente di circa 461 miliardi di dollari. Per quanto riguarda l’Unione Europea, nel 2013 i prodotti pirati e contraffatti rappresentano oltre il 5% delle importazioni, pari a 85 miliardi di euro. Ne deriva che, sempre sulla base dei dati raccolti, l’impatto della contraffazione e della pirateria sull’economia dei Paesi sviluppati (come quella dell’Unione Europea), è doppio rispetto al resto del mondo. Una vasta gamma di prodotti è stata oggetto delle attività di contraffazione e pirateria. Dall’analisi dei dati effettuata emerge che qualsiasi prodotto al quale gli asset IP potrebbero conferire un valore aggiunto è divenuto un bersaglio della contraffazione. Tra i prodotti più attaccati vi sono i prodotti del lusso (come orologi, profumi e oggetti in pelle) oltre che i prodotti di consumo di massa (come i giocattoli, i prodotti farmaceutici, i cosmetici e gli alimentari).

La maggior parte dei brand sono vittima della contraffazione. Tuttavia il dato allarmante è rappresentato dal fatto che nell’Unione Europea le società italiane sono le più colpite dal fenomeno, subito dopo le società statunitensi a livello mondiale. Il dato prevedibile è invece rappresentato dal fatto che la Cina è il maggior esportatore di prodotti contraffatti verso l’Unione Europea. Non solo. I prodotti contraffatti in ingresso in Unione Europea seguono rotte sempre più diversificate e complesse, sfruttando stazioni di transito in cui non vi è possibilità per il titolare del diritto violato di intraprendere efficaci ed immediate azioni a tutela del diritto. Ciò da un lato è dovuto all’abilità dei contraffattori di camuffare l’originale punto di partenza della merce e dall’altro dal rimpacchettamento e dalla rietichettatura dei prodotti. Inoltre vi è da considerare che mentre i prodotti importati sono generalmente oggetto di ispezioni accurate da parte delle autorità doganali locali, le merci in transito fuoriescono dall’oggetto dell’ispezione e pertanto è meno probabile che vengano intercettate. Le stazioni predilette per le rotte della contraffazione mondiale sono rappresentate da Hong Kong, Cina ed Emirati Arabi Uniti.


LA DIVISIONE ANNULLAMENTO DELL ‘EUIPO ACCERTA LA NULLITA’ DI DUE MODELLI COMUNITARI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, II co., REG. 6/2002

22/11/2016

Con due provvedimenti datati 9 e 16 novembre, l’Ufficio ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità proposta nei confronti di modelli comunitari aventi ad oggetto dispositivi per movimentatori di pediere e di testiere diretti univocamente ad essere inseriti all’interno di poltrone e divani.


 

Le azioni di nullità sono state proposte nei confronti dei seguenti disegni/modelli aventi ad oggetto rispettivamente dei dispositivi di movimentazione di pediere e testiere di divani e poltrone:

testiera                        pediera

Le due azione di nullità proposte erano fondate sull’assunto centrale della ontologica non tutelabilità di detti dispositivi come modelli/design per violazione, fra l’altro, degli art. 4 e 8 del Reg. 6/2002. Nei ricorsi si è infatti sostenuto che tali dispositivi non potessero accedere alla tutela concessa dai disegni e modelli in quanto i) componenti di prodotto complesso destinati a divenire invisibili durante la normale utilizzazione del prodotto complesso in cui sono stati incorporati; ii) le caratteristiche d’aspetto dei dispositivi erano determinate unicamente dalla loro funzione tecnica.

Le decisioni partono dall’analisi della norma di riferimento ossia art. 4 del Reg. 6/2002 rilevando come il componente di un prodotto complesso è tutelabile qualora possieda i requisiti della novità e del carattere individuale e rimanga visibile una volta collocato nella sua posizione finale all’interno del prodotto complesso. L’Ufficio, rilevando da una parte che il dispositivo deve essere presente sin dall’inizio all’interno del prodotto e ribadendo, dall’altra, che il concetto di accessorio prevede la possibilità di applicare lo stesso ad un prodotto finito in un secondo momento, qualifica correttamente i dispositivi in esame come “componenti del prodotto complesso”.

Stabilito dunque che i modelli comunitari riguardavano una componente di un prodotto complesso, l’attenzione della Divisione nullità si sposta sull’analisi del requisito della visibilità della componente durante la normale utilizzazione. Sul punto la decisione richiama la giurisprudenza consolidata che vuole che i requisiti di cui all’art. 4 del citato Regolamento siano soddisfatti quando l’intero componente può essere visto, per un determinato lasso di tempo in modo che tutte le sue caratteristiche essenziali possano essere riconosciute.

L’Ufficio ha quindi concluso per la declaratoria di nullità a fronte della totale invisibilità del componente durante la normale utilizzazione del prodotto. Gli altri motivi di nullità non sono stati esaminati per motivi di economia processuale.

Le due decisioni rappresentano un importante traguardo per la riaffermazione della categorie dei diritti di privativa industriale e degli ambiti di tutela che ad essi devono essere riconosciuti – soprattutto in ipotesi come quella in esame in cui i titoli vengano rilasciati dall’Ufficio senza un previo controllo dell’esistenza dei requisiti di validità imposti dal Regolamento.

In un sistema privo di esame preventivo, è facile assistere ad episodi di strumentalizzazione di “false” privative che devono essere combattuti con forza al fine di ripristinare le corrette dinamiche di mercato.