LA RICERCA DI UN (EQUO) COMPENSO SI PERDERA’ NELLE NUVOLE?

07/10/2021

Con le conclusioni del 23 settembre 2021 rassegnate nella causa C-433/20, l’Avvocato Generale Hogan ha ritenuto che l’equo compenso per copia privata previsto dall’art. 5, par. 2, lett. b), Direttiva 2001/29/CE, debba ricomprendere anche il caso di fornitura dello spazio o della capacità di archiviazione su cloud, messi a disposizione da un terzo quale il fornitore di servizi internet e che siano utilizzati dagli utenti privati per ottenere ed archiviare copie di opere protette. Tale equo compenso si presume tuttavia già assolto da parte dei fornitori dei supporti che consentono tale archiviazione (smartphone, tablet, ecc.), salvo che il titolare dei diritti dimostri l’inadeguatezza di tale importo, con valutazione di merito rimessa al giudice dello Stato membro.

 

La vicenda

La vicenda, che è approdata sino alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, origina da una controversia instaurata dalla società tedesca di gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi su opere musicali (Austro-Mechana) per l’accertamento dell’esigibilità (e la conseguente quantificazione) dell’equo compenso per copia privata nei confronti della società tedesca Strato AG, fornitrice di servizi di archiviazione virtuale su cloud (tramite il servizio denominato “HiDrive”) all’interno del territorio austriaco.

A detta di Austro-Mechana, la normativa austriaca prevederebbe il pagamento del diritto al compenso per qualsiasi tipo di supporto di registrazione che sia stato immesso in commercio nel territorio nazionale, inclusa la messa a disposizione di uno spazio di archiviazione nel cloud, come fornito dalla società Strato AG. Di contro, l’applicazione dell’equo compenso per copia privata anche a spazi di archiviazione “dematerializzati” (come il cloud) è stata contestata da Strato AG, secondo cui, mancando il supporto fisico per la registrazione dell’opera protetta, la normativa in questione non sarebbe applicabile. Strato AG ha inoltre sostenuto che tale compenso non sarebbe dovuto a fronte del fatto che i titolari dei diritti avrebbero già ottenuto il pagamento del compenso per copia privata (i) dai produttori dei dispositivi, senza i quali sarebbe impossibile caricare i contenuti protetti sul cloud (i.e. smartphone, tablet, ecc.), e (ii) dalla stessa Strato AG per l’acquisito dei server di archiviazione situati in Germania.

Il Tribunale commerciale di Vienna ha respinto le domande di Austro-Mechana, ritenendo l’equo compenso per copia privata previsto dalla normativa austriaca non applicabile allo spazio di archiviazione cloud fornito da Strato AG poiché l’utente non avrebbe materialmente a disposizione il supporto per l’archiviazione dei contenuti protetti (i.e. server) ma gli sarebbe riconosciuta la sola possibilità di accedere alla capacità di archiviazione in qualche luogo non ben identificato della “nuvola” del fornitore. Austro-Mechana ha impugnato la decisione ed il giudice d’appello ha sollevato due questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia.

L’opinione dell’Avvocato Generale

Entrambe le questioni pregiudiziali vertono sull’interpretazione dell’art. 5, par. 2, lett. b), Direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in cui è prevista la facoltà per gli Stati di porre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle opere protette per riproduzioni effettuate da privati, senza scopo di lucro, su qualsiasi supporto a fronte dell’esigibilità da parte dei titolari dei diritti di un equo compenso. La prima questione pregiudiziale verte sull’esigibilità di tale equo compenso da parte dei titolari dei diritti d’autore o connessi a carico dei fornitori di spazi di archiviazione cloud ad utenti privati, mentre la seconda attiene alla quantificazione di tale equo compenso.

A detta dell’Avvocato Generale, in risposta alla prima questione, la terminologia “riproduzioni su qualsiasi supporto” utilizzata dal legislatore europeo non limiterebbe l’eccezione della copia privata ai soli supporti fisici (CD/DVD, ecc.) di proprietà dei singoli utenti privati, ricomprendendo altresì anche supporti intangibili, come lo spazio o la capacità di archiviazione su cloud, messi a disposizione da un terzo quale il fornitore di servizi internet e che siano utilizzati dagli utenti privati per ottenere ed archiviare copie di opere protette. Tale conclusione sarebbe basata sul presupposto che, di per sé, qualsiasi riproduzione di opere protette integra un atto lesivo dei diritti del titolare, di cui l’eccezione per copia privata rappresenta una limitazione; di conseguenza, a detta dell’Avvocato Generale, non vi possono essere discriminazioni tra categorie di supporti che non comprendano anche quelli derivanti dal progresso tecnologico. Ovviamente il limite dell’applicabilità del compenso per copia privata sarebbe rappresentato dalla legittimità dell’acquisizione dell’opera protetta da parte del privato, essendo quindi estranee tutte le forme di riproduzione/messa a disposizione abusive che integrerebbero di per sé una violazione dei diritti del titolare.

Accertata l’esigibilità da parte del titolare dei diritti dell’equo compenso per copia privata anche da parte del terzo fornitore di servizi di archiviazione cloud, non sarebbe tuttavia possibile quantificare con esattezza l’ammontare di tale equo compenso. Da qui, la conclusione dell’Avvocato Generale, in risposta alla seconda questione pregiudiziale, di presumere non dovuto alcun compenso aggiuntivo da parte del terzo fornitore di servizi cloud poiché vi sarebbe il rischio di disequilibrio tra i diritti dei titolari e le facoltà concesse agli utenti privati. Solo qualora il titolare possa dimostrare che il pagamento dell’equo compenso effettuato dai fornitori dei supporti (i.e. smartphone, tablet, ecc.) possa dirsi inadeguato all’effettivo pregiudizio subito per gli utilizzi privati, il giudice del rinvio dovrà verificare e quantificare gli eventuali importi aggiuntivi dovuti ai titolari quale equo compenso.

Alessandro Bura