LA COMMISSIONE DEI RICORSI DA’ RAGIONE AD LGV:

“VZ PORTALE FINANZIARIO” È DISTINTIVO E REGISTRABILE COME MARCHIO

20/05/2022

Con sentenza n. 49/22 depositata il 16 maggio 2022, la Commissione dei Ricorsi accoglie il ricorso n. 7852 presentato da LGV Avvocati nell’interesse della banca svizzera VZ Depotbank AG e annulla la precedente decisione dell’UIBM che rifiutava la protezione del marchio “VZ PORTALE FINANZIARIO” per servizi finanziari di cui alla Classe 36 della Classificazione di Nizza.

 

La vicenda

Nel 2019 l’UIBM rifiutava la protezione in Italia della registrazione internazionale “VZ PORTALE FINANZIARIO” per i servizi finanziari e assicurativi di cui alla classe 36, ritenendo il marchio descrittivo dei servizi rivendicati all’interno di tale classe e perciò privo di qualsiasi carattere distintivo ex art. 7 c.p.i.
Contro tale decisione LGV proponeva ricorso dinanzi alla Commissione dei Ricorsi.

Il ricorso dinanzi alla Commissione dei Ricorsi

Secondo LGV l’UIBM aveva erroneamente ritenuto che l’elemento dominante del marchio denominativo in parola risiedesse nell’elemento “PORTALE FINANZIARIO”, non prendendo in considerazione l’acronimo “VZ” posto all’inizio del segno.
La parte dominante – e distintiva – del segno avrebbe dovuto essere invece individuata nell’acronimo “VZ”, in ragione del suo posizionamento nella parte iniziale del marchio e poiché sigla da anni distintiva delle attività della ben nota società richiedente VZ Depotbank, oltre che priva di alcun significato evocativo dei servizi finanziari.

La decisione della Commissione dei Ricorsi

Con decisione resa il 28 febbraio 2022 e depositata in data 16 maggio 2022, la Commissione dei Ricorsi ha fatto proprie le argomentazioni avanzate da LGV Avvocati, censurando come erronea la precedente decisione di rifiuto del marchio emessa dall’UIBM.
Secondo la Commissione, infatti, “come giustamente rivendica la parte ricorrente – è proprio l’acronimo “VZ”, presente all’interno del segno, che deve essere considerato la parte dominante (e distintiva) del segno”.
Ancora, precisa la Commissione, “una volta individuato nell’acronimo “VZ” l’elemento dominante del marchio, appare evidente la lontananza di significato dell’espressione “VZ” rispetto ai prodotti/servizi contraddistinti dallo stesso agli occhi dei consumatori italiani, dimostrando ciò, anche sotto il profilo merceologico, la sicura sussistenza in capo al marchio dei requisiti minimi richiesti dall’art. 7 c.p.i. per ottenere la registrazione”.
Il caso posto all’attenzione della Commissione è stato definito dalla stessa una “novità” nel panorama dei precedenti casi esaminati.

Alessia Asaro