L’EQUILIBRIO FRA LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DELLA PRIVACY: INDIRIZZO EMAIL E INDIRIZZO IP DEI CONTRAFFATTORI SONO INFORMAZIONI CHE POSSONO ESSERE FORNITE AI TITOLARI DEI DIRITTI?

21/04/2020

Con parere del 2 aprile 2020, l’Avvocato Generale Saumandsgaard Øe, nella causa Constantin Film v YouTube, C-264/19 pendente davanti alla Corte di Giustizia, ha affermato che You Tube e Google non sono tenuti a fornire l’indirizzo e-mail e le informazioni relative all’indirizzo IP di un utente che viola i diritti di proprietà intellettuale ai sensi della direttiva Direttiva Enforcement.

 

La domanda pregiudiziale si inserisce nell’ambito di una controversia tra la Constantin Film Verleih GmbH, società tedesca distributrice di film, e le società statunitensi YouTube LLC e Google Inc. e verte sul rifiuto di queste ultime di fornire alla Constantin Film Verleih informazioni relative ad utenti che hanno pubblicato online diversi film in violazione dei suoi diritti esclusivi di sfruttamento ed in particolare, indirizzi e-mail, numeri di telefono e indirizzi IP utilizzati da detti utenti.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha richiesto alla Corte di giustizia se siffatte informazioni rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48/CE (2), meglio nota come Direttiva Enforcement, ai sensi del quale l’autorità giudiziaria competente può ordinare la comunicazione del “nome e indirizzo” di talune categorie di persone aventi un rapporto con prodotti o servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.
Secondo le conclusioni dell’Avvocato Generale Henrik Saugmandsgaard Øe, presentate il 2 aprile 2020, le nozioni “nome e indirizzo” devono essere definite conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto del contesto in cui esse sono utilizzate e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte. Nel dettaglio, la nozione “indirizzo” riguarderebbe il solo indirizzo postale e non anche il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo IP. Siffatta interpretazione sarebbe avvalorata dal fatto, quando il legislatore dell’Unione ha voluto riferirsi all’indirizzo e-mail o all’indirizzo, lo ha fatto espressamente, completando il termine “indirizzo” con i suffissi “email” e “IP”. Non esisterebbe infatti alcun esempio di atto normativo dell’Unione in cui i termini “nome e indirizzo”, utilizzati da soli e in un contesto generale, si riferiscano al numero di telefono, all’indirizzo IP o all’indirizzo e-mail.

Non sarebbe neppure possibile, secondo le conclusioni menzionate, un’interpretazione “dinamica” o teleologica di detta disposizione, considerando che i termini utilizzati all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/48 non offrono un margine di interpretazione sufficiente a consentire siffatta interpretazione per includere le informazioni menzionate nelle questioni pregiudiziali.
Concludendo, l’Avvocato Generale ha chiarito che, benché sia incontestabile che la Direttiva Enforcement miri ad assicurare un livello elevato di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno, non vi è alcuna norma né alcuna sentenza della Corte che abbia sancito che il diritto di proprietà intellettuale sia intangibile e che la sua tutela debba quindi essere garantita in modo assoluto: l’interpretazione proposta dalla Constantin Film Verleih aumenterebbe pertanto ingiustificatamente il livello di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno e rimetterebbe in discussione, in senso favorevole agli interessi dei titolari di diritti di proprietà intellettuale, l’equilibrio stabilito dal legislatore dell’Unione fra appunto diritti di proprietà intellettuale e gli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti di materiali protetti, compreso il diritto alla privacy.

La decisione finale della Corte, che potrebbe anche non allinearsi alle conclusioni dell’Avvocato Generale, è dunque molto attesa, considerando che l’accesso ai dati personali degli utenti colpevoli di violazioni di diritti di proprietà intellettuale ed industriale è un tema da molto tempo oggetto di discussione.

Nel nostro ordinamento, l’ostensione dei dati degli autori delle condotte illecite è di per sé ammissibile: gli articoli 156bis e 156ter l. 633/1941, introdotti proprio a seguito dell’attuazione della Direttiva Enforcement, prevedono infatti espressamente la possibilità per il titolare dei diritti di richiedere un ordine di discovery dei dati dei contraffattori (in particolare l’art. 156bis dispone, fra l’altro, che la parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande possa ottenere che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge). L’ordine del giudice può essere o meno subordinato a particolari misure di protezione della riservatezza.

In Italia, il tema è stato affrontato nel 2008 in relazione ai dati raccolti e processati dalle Telecoms in relazione agli utenti del P2P. Dopo la concessione di iniziali ordini cautelari di disclosure da parte del Tribunale di Roma, la giurisprudenza è radicalmente cambiata e si è pronunciata nel senso di una totale chiusura rispetto all’accesso agli indirizzi IP degli utenti, anche a seguito della posizione assunta dal Garante per la Tutela dei Dati Personali, che intervenne direttamente in alcuni giudizi sostenendo la natura di dati di traffico di tali indirizzi IP (v. il noto caso Peppermint).

La questione si è tuttavia riproposta alcuni anni dopo, e precisamente nel 2015, in relazione ai dati raccolti e processati dalle piattaforme online. Il Tribunale di Torino, Sezione Impresa, con ordinanza del 3 giugno nel caso Delta TV Programs contro Dailymotion, ha ordinato alla piattaforma di condivisione di video di fornire al titolare dei diritti i dati in suo possesso utili a identificare i responsabili delle violazioni commesse tramite uploading dei file delle opere protette, operando così un bilanciamento fra i diritti ed affermando che “il diritto comunitario non impone agli Stati membri di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore nel contesto di un procedimento civile, ma neppure lo vieta”.

Tale linea era stata già delineata dal Tribunal de Grand Instance di Strasburgo il quale, in data 21 gennaio 2015, aveva ordinato a quattro fra i principali service provider di fornire ad un’associazione antipirateria “l’identità, l’indirizzo postale, l’indirizzo e-mail delle persone titolari degli indirizzi IP riportati nel processo verbale”.
Peraltro, la stessa Cassazione con sentenza n. 7783 del 3 aprile 2014 aveva affermato come l’interesse alla riservatezza dei dati personali dovesse cedere alle esigenze di difesa di altri interessi giuridicamente rilevanti, fra cui l’esercizio del diritto di difesa in giudizio, a condizione che la richiesta fosse pertinente con la tesi difensiva e non eccedente le sue finalità.

Più recentemente, nel 2019, il Tribunale di Milano, Sezione Impresa, nel corso di una serie di giudizi instaurati da titolari dei diriti nei confronti di hosting provider volti ad ottenere l’inibitoria all’accesso da parte dei destinatari dei loro servizi ad indirizzi IP e nomi a dominio relativi ad IPTV che trasmettevano contenuti del Campionato di Serie A senza autorizzazione, ha espressamente ordinato ad alcuni hosting provider di fornire al titolare dei diritti tutte le informazioni in loro possesso che consentissero l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui avevano accordi di memorizzazione dei dati, relativamente ai servizi IPTV oggetto di giudizio, quali nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita e indirizzo di residenza, codice fiscale, ovvero ragione e sede sociale e numero di identificazione ai fini fiscali o di registrazione nel registro delle imprese, o analoghi, in caso di persona giuridica (peraltro con riferimento alle persone giuridiche il problema della tutela dei dati personali non si pone).

Nello stesso senso si veda anche Tribunale di Roma, emessa in data 13 marzo 2019, con cui è stato ordinato alla resistente, prestatore di un servizio della società dell’informazione, di fornire alla ricorrente, titolare dei diritti, i dati identificativi richiesti e nella sua disponibilità per l’identificazione dei gestori di portali che trasmettevano contenuti illeciti specificando che tale ordine era necessario per garantire una tutela efficace dei propri diritti di autore.
I recenti provvedimenti di Milano e Roma, fra l’altro, non hanno subordinato l’ostensione dei dati ad alcuna misura di sicurezza.

Si vuole infine ricordare come a livello comunitario esista un orientamento secondo cui, nel bilanciamento fra la tutela del diritto di autore e la tutela alla riservatezza dei dati, si debba consentire l’ostensione dei dati quando in mancanza il titolare dei diritti non abbia alcun alternativo strumento di protezione(sentenza Corte di Giustizia UE del 18 ottobre 2018 nella causa C-149/17 Bastei Lübbe GmbH & Co. KG / Michael Strotze). Nel caso di specie la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il detentore di una connessione internet utilizzatabile da più componenti di uno stesso nucleo famigliare, attraverso la quale siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file, non può esimersi dal comunicare chi abbia in concreto realizzato la violazione limitandosi ad allegare il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare, la cui tutela ricade nell’ambito dell’art. 7 CEDU, qualora la conseguenza sia la totale privazione di ogni mezzo di ricorso a favore del titolare dei diritti d’autore.

Alla luce della giurisprudenza sopra citata, le conclusioni dell’Avvocato Generale risultano quindi eccessivamente formalistiche. È infatti discutibile che il significato comune di “indirizzo” sia unicamente quello di indirizzo fisico e non anche quello di indirizzo elettronico. Se è vero che il Dictionnaire de l’Académie française citato nell’opinione qui commentata definisce l’indirizzo come “la designazione del luogo in cui si può raggiungere qualcuno”, è anche vero che secondo la nostra Treccani l’“indirizzo” è, fra l’altro, “l’insieme di dati alfanumerici tramite i quali è possibile inviare a una persona una e-mail”. Peraltro, nell’epoca digitale in cui ci troviamo, è anche ragionevole ritenere che in effetti il luogo in cui raggiungere un soggetto possa essere determinato anche dall’indirizzo email e dall’indirizzo IP.

Ci si auspica quindi che la decisione della Corte di Giustizia si discosti, almeno parzialmente, dalle rigide conclusioni dell’Avvocato Generale, e che sia quindi riconosciuto ai titolari dei diritti di poter ottenere quante più informazioni possibili per l’individuazione dei soggetti che hanno commesso violazioni, nel rispetto della tutela dei dati personali e dunque in modo pertinente e non eccedente la finalità del diritto di difesa.

Margherita Stucchi


LGV AVVOCATI MENZIONATO ANCORA UNA VOLTA DA LEGAL 500 FRA GLI STUDI LEADER IN ITALIA IN MATERIA DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE

17/04/2020

Per Legal 500 LGV Avvocati si classifica in Fascia 3 in materia di proprietà intellettuale e nella Fascia 2 in materia di diritto d’autore in Italia e riporta alcuni commenti di clienti intervistati secondo cui: “Il team è incredibilmente focalizzato sul cliente e orientato alla ricerca delle soluzioni delle problematiche. I membri del team sono fantastici nel mantenere i loro clienti aggiornati e informati su tutti gli sviluppi delle pratiche”, “Simona Lavagnini è l’avvocato di diritto d’autore a cui rivolgersi in Italia. Ha una conoscenza molto approfondita del settore e si trova in armonia con le priorità e gli obiettivi dei suoi clienti. I suoi consigli sono all’avanguardia, chiari e pratici. Si occupa anche degli aspetti tecnici e logistici della preparazione di un procedimento, che può essere piuttosto complesso nei casi di pirateria”. Alessandro Bura – senior associate di LGV Avvocati – è stato nominato tra le “Rising Star 2020”, categoria che premia i migliori giovani avvocati.

AMAZON MARKETPLACE E VIOLAZIONE DEL MARCHIO: LA RECENTE PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

14/04/2020

Con la decisione resa in data 2 aprile 2020 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella causa Coty Germany GmbH (“Coty”) nei confronti di alcune società del gruppo Amazon (C-567/18), ritenendo che il mero stoccaggio da parte di Amazon, all’interno del suo mercato online (c.d. “Amazon-Marketplace”), di prodotti che violano i diritti di marchio non vale di per sé a rendere Amazon responsabile per la violazione di tali diritti.

 

Il fatto
La decisione prende le mosse da un rinvio pregiudiziale della Corte federale di giustizia tedesca, chiamata a decidere su una causa in materia di diritto dei marchi promossa dalla società distributrice Coty contro alcune società del gruppo Amazon. Coty, licenziataria del marchio dell’Unione Europea “Davidoff” tutelato per i prodotti «profumeria, oli essenziali, cosmetici», lamentava la violazione da parte di due società del gruppo Amazon del proprio diritto di vietare a terzi l’uso del suddetto segno.
Coty aveva infatti effettuato un c.d. test purchase di alcuni flaconi del profumo a marchio “Davidoff” offerti in vendita da un venditore terzo (quindi non direttamente da Amazon) sul Market Place di Amazon. Detto venditore aderiva al programma “Logistica di Amazon”, nell’ambito del quale i prodotti venduti da soggetti terzi vengono stoccati e spediti da Amazon per loro conto.

I primi due gradi di giudizio
Coty, ritenendo che i propri diritti sul marchio “Davidoff” non fossero esauriti poiché i prodotti in questione erano stati immessi nel mercato dell’Unione Europea senza il proprio consenso, diffidava il venditore. Successivamente, Coty invitava Amazon a rimetterle tutti i flaconi di profumo recanti il marchio in questione e stoccati per conto del venditore. Amazon inviava alla prima i flaconi di profumo richiesti. Tuttavia, emergeva che tra detti flaconi ve ne erano alcuni provenienti dalle scorte di un diverso venditore, che Amazon non era in grado di indentificare. Ritenendo che la condotta di Amazon violasse i propri diritti sul marchio azionato, Coty chiedeva al Giudice tedesco (Landgeright) di inibire Amazon dallo stoccare o spedire – o far stoccare o far spedire – in Germania profumi recanti il marchio in esame, immessi in commercio nell’Unione Europea senza il consenso della stessa Coty.
Il Landgericht respingeva l’azione proposta da Coty. Quest’ultima risultava soccombente anche in secondo grado, ritenendo il giudice d’appello che le due società del gruppo Amazon non avessero né stoccato né spedito i prodotti in questione e che esse si fossero limitate a conservare tali prodotti per conto del venditore e di altri venditori terzi.

Il rinvio pregiudiziale
Coty ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), ha ritenuto necessario chiedere alla Corte di giustizia di interpretare l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, nella versione anteriore alle modifiche ad opera del regolamento (UE) 2015/2424, nonché dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Tale rinvio pregiudiziale si è reso necessario per comprendere se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che un soggetto che conservi per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, e non sia a conoscenza della violazione del diritto di marchio, effettui lo stoccaggio di tali prodotti ai fini della loro offerta o della loro immissione in commercio ai sensi di dette disposizioni, anche nel caso in cui sia solo il terzo ad offrire detti prodotti o immetterli in commercio.

La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha innanzitutto richiamato la normativa applicabile al marchio dell’Unione europea evidenziando che essa conferisce, inter alia, al suo titolare il diritto esclusivo di vietare a qualsiasi terzo, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno, quando il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato. In particolare, i giudici del Lussemburgo hanno fatto presente che fra i differenti “usi” che il titolare del marchio ha il diritto di vietare rientra – in base alla normativa sopra richiamata – l’offerta dei prodotti, la loro immissione in commercio oppure il loro stoccaggio a tali fini.
Nel caso in esame la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che l’operazione di stoccaggio svolta da Amazon non rientrasse nella nozione di “uso” sopra menzionata.
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dunque, affinché lo stoccaggio da parte di un operatore economico di prodotti recanti segni identici o simili a marchi possa essere qualificato come “uso” di tali segni occorre che chi effettua lo stoccaggio persegua in prima persona la finalità di offerta dei prodotti o di loro immissione in commercio. Diversamente, non si può ritenere che il mero stoccaggio compiuto da siffatto operatore costituisca uso del marchio. In tal caso, l’operatore si limita unicamente a creare le condizioni tecniche necessarie per l’uso di tale segno.
Alla luce di tale interpretazione delle norme sopra richiamate la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, avendo rilevato che nel caso di specie Amazon si era limitata al mero stoccaggio dei prodotti contrassegnati dal marchio azionato, senza averli offerti in vendita o averli immessi in commercio essa stessa, ha ritenuto che questa non avesse fatto un uso del marchio passibile di divieto da parte del titolare.

Valentina Cerrigone


INTELLIGENZA ARTIFICIALE, UNIONE EUROPEA IN EQUILIBRO TRA APPROCCIO COMUNE E NAZIONALISMI

08/04/2020

Con la pubblicazione del Libro Bianco [1] a febbraio, l’Unione Europea ha aperto una consultazione pubblica (in scadenza il prossimo 19 maggio 2020) sul tema dell’Intelligenza Artificiale al fine di valutare la possibilità di adottare un approccio normativo comune che consenta di superare nazionalismi e visioni parziali della materia. A detta della Commissione, lo sviluppo di una normativa comune sul tema dell’Intelligenza Artificiale consentirebbe alle imprese e ai cittadini dell’Unione di affrontare con più consapevolezza le più attuali sfide sociali quali la lotta contro il cambiamento climatico, le sfide legate alla sostenibilità e ai cambiamenti demografici, la protezione delle democrazie ed infine la lotta alla criminalità. Ma la sicura attualità di questi temi verrà ancora percepita nello stesso modo a seguito dell’avvento dell’emergenza sanitaria derivata dalla diffusione del COVID-19?

 

Intelligenza Artificiale: definizione e status della normativa dell’Unione Europea
Nell’ambito della definizione di una strategia comune per il mercato unico digitale, l’Unione Europea ha iniziato ad interessarsi più attivamente di Intelligenza Artificiale (IA) nel 2017, momento in cui il Consiglio Europeo ha riconosciuto il tema in questione come urgente e in rapida evoluzione, tanto da invitare la Commissione Europea a gettare le basi per una normativa comune. Secondo il Consiglio era infatti necessario approcciare l’IA in maniera uniforme in tutta l’Unione “garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei dati, diritti digitali e norme etiche [2]”.
Da qui la Commissione ha raccolto l’invito del Consiglio ed in data 25 aprile 2018 [3] ha pubblicato una comunicazione agli altri organi europei interessati in cui è stata resa pubblica la strategia in tema di IA che avrebbe portato ad un aumento esponenziale delle risorse dell’Unione destinate allo sviluppo di progetti su IA (quasi 2,5 miliardi di euro tra il 2018 ed il 2020 oltre ad investimenti privati ed un piano di sostegno economico per il decennio 2020-2030), anche al fine di rendere le tecnologie basate su IA quanto più possibile accessibili a cittadini e imprese. L’iniziativa è evidentemente mirata a competere con altre potenze del globo (USA, Cina, Giappone e Canada) nella corsa tecnologica a sfruttare le opportunità offerte dallo sviluppo “casalingo” di Intelligenze Artificiali.
Insomma, l’industria europea “cannot miss the train”, per usare le parole della Commissione. Circostanza ribadita dalla stessa Commissione nella successiva comunicazione del 7 dicembre 2018 in cui ha esposto il proprio piano coordinato sul tema dell’IA [4].
Slogan a parte, la comunicazione della Commissione del 25 aprile 2018 contiene una (seppur imprecisa) definizione di IA, assente sino a quel momento nei testi legislativi dell’Unione. Studiosi e tecnici hanno fornito negli anni definizioni parzialmente diverse, senza tuttavia raggiungere un accordo su una definizione in particolare [5]. Con la comunicazione la Commissione aveva definito l’IA come “sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi” [6]. Tale definizione è stata poi ulteriormente elaborata dal cosiddetto Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull’intelligenza artificiale [7] che, con la relazione “Orientamenti etici per un’IA affidabile”, ha specificato la nozione dell’intelligenza artificiale come segue: “Sistemi software (ed eventualmente hardware) progettati dall’uomo che, dato un obiettivo complesso, agiscono nella dimensione fisica o digitale percependo il proprio ambiente attraverso l’acquisizione di dati, interpretando i dati strutturati o non strutturati raccolti, ragionando sulla conoscenza o elaborando le informazioni derivate da questi dati e decidendo le migliori azioni da intraprendere per raggiungere l’obiettivo dato”. A tale definizione è stato aggiunto che “I sistemi di IA possono usare regole simboliche o apprendere un modello numerico, e possono anche adattare il loro comportamento analizzando gli effetti che le loro azioni precedenti hanno avuto sull’ambiente.”

White Paper su IA, pilastri per promuovere una regolamentazione comune
È evidente che l’adozione di una regolamentazione comune auspicata dal Consiglio nel 2017 sul tema dell’IA ha subito un’accelerata improvvisa alla pubblicazione del White Paper sull’IA lo scorso 19 febbraio da parte della Commissione. La consultazione pubblica avviata dalla Commissione scadrà il prossimo 19 maggio 2020, data entro la quale potranno pervenire proposte ed osservazioni su come dare ulteriore impulso alle attività di ricerca e sviluppo sul tema dell’IA, migliorare lo sviluppo delle conoscenze in tema di IA da parte delle piccole e medie imprese europee e infine fornire gli elementi essenziali per un quadro legislativo sul tema. Secondo la Commissione i sistemi di IA possono aiutare l’Unione ad affrontare le più attuali sfide sociali quali la lotta contro il cambiamento climatico, le sfide legate alla sostenibilità e ai cambiamenti demografici, la protezione delle democrazie ed infine la lotta alla criminalità. Tutto ciò senza tralasciare il rispetto dei diritti umani fondamentali, quali la dignità umana e la protezione della privacy degli individui.
La Commissione intende quindi approcciare il tema dell’IA attraverso una legislazione comune che si fondi sullo sviluppo dell’economia europea basato sullo sfruttamento della gran quantità di dati disponibili attraverso sistemi di IA “affidabili” e che nello stesso tempo possa garantire i diritti umani fondamentali. Il sistema economico “d’eccellenza” che la Commissione intende sviluppare è basato sulla razionalizzazione della ricerca, sulla promozione della collaborazione tra gli Stati membri (oltre che tra il settore pubblico e quello privato), aumentando gli investimenti nello sviluppo e nella diffusione dell’IA.
Al fine di rendere i sistemi di IA “affidabili”, la Commissione ha confermato quanto già espresso dal Gruppo di Esperti e cioè qualsiasi sviluppo di IA “affidabili” non può prescindere dal garantire i seguenti sette pilastri fondamentali:
(i) apporto e supervisione dell’uomo; (ii) solidità e sicurezza tecnica; (iii) privacy e governance dei dati; (iv) trasparenza; (v) diversità, non discriminazione ed equità; (vi) benessere sociale e ambientale, (vii) responsabilità.
Ciò ovviamente per evitare che lo sviluppo di sistemi basati su IA possa avere effetti distorsivi. La Commissione è infatti ben consapevole che i sistemi di IA, attraverso l’automazione delle attività prima di esclusiva competenza dell’uomo, possano minacciare la privacy dei cittadini, ledere il loro diritto di espressione, il principio di non discriminazione e l’autorealizzazione dell’individuo (solo per citare alcuni dei rischi).

Sistemi di IA in campo medico – il caso del COVID – 19
Non è un mistero che in campo medico i sistemi diagnostici più evoluti siano in grado di elaborare autonomamente ed in tempo reale una miriade di dati provenienti fra l’altro da Internet, pubbliche amministrazioni e altre strutture sanitarie collegate in rete. Ciò accade da tempo in questo settore, tanto che è comune parlare del settore dell’Internet of Medical Things [8]. Ovviamente sono numerosi i problemi sottesi all’utilizzo di IA in campo medico sia come affidabilità dei dati elaborati (acquisire dati dei pazienti da internet o da altre banche dati qualora non sufficientemente validate potrebbe portare a non corrette diagnosi) sia come obiettivi perseguiti (le IA potrebbero perseguire obiettivi non etici come guidare verso pratiche mediche che soddisfino gli obiettivi amministrativi ma non la reale qualità della cura) [9].
Il Libro Bianco indica l’intero settore dell’assistenza sanitaria come un esempio per un ambito ad alto rischio di cui ogni futura regolamentazione dovrebbe tenere conto.
Nella situazione ora descritta è intervenuta l’emergenza sanitaria derivante dal contagio da COVID – 19, la quale – con effetto deflagrante – ha portato alla luce due temi cruciali: il primo riguarda il nuovo bilanciamento fra campo medico e diritti fondamentali nel contesto sanitario emergenziale, mentre il secondo concerne l’effettiva possibilità di continuare, e come, con una collaborazione fra Stati membri nel contesto europeo.
In netto contrasto con le indicazioni di principio di cui al Libro Bianco, infatti, nell’attuale emergenza sanitaria per combattere il COVID-19 si osserva un progressivo complicarsi delle modalità di bilanciamento dei pilastri dell’etica e della tutela dei diritti umani fondamentali con gli obiettivi di protezione del diritto alla salute, proprio in quel campo ad alto rischio individuato nel Libro Bianco. Questo potrebbe significare, da un lato, che la strada della regolamentazione basata sui principi etici indicata dalla Commissione sarà sottoposta ad aspre critiche per non aver tenuto conto di quanto già accadeva in ambito medico in tema di IA. In particolare, la Commissione non fa cenno alcuno circa il necessario bilanciamento tra diritti umani fondamentali (quali privacy) e la necessaria applicabilità di sistemi di IA, che necessariamente debbano sacrificare la privacy dei cittadini per tutelare la salute pubblica. Dall’altro lato stiamo già assistendo a prese di posizione chiare da parte dei singoli Stati membri in favore dell’applicabilità di IA in campo medico con conseguente sacrificio dei diritti umani fondamentali indicati nel Libro Bianco, quali la privacy.
A conferma si veda la discussione in atto in Italia dove si sta valutando, tra le altre misure obbligatorie da intraprendere, la possibilità di utilizzare un’applicazione per smartphone in grado di tracciare i movimenti dei cittadini per fermare l’epidemia da COVID-19. Ovviamente la lesione del diritto alla privacy connesso all’utilizzo della citata applicazione è evidente. Ancor più evidente è l’utilizzo di IA in grado di elaborare i dati ricevuti fornendo una diagnosi in breve tempo per contenere e combattere la pandemia senza che i cittadini si possano (forse) opporre al tracciamento dei propri dati personali e medici. Oltre al tracciamento tramite applicazione su smartphone il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Università e Ricerca hanno pubblicato un invito ai centri di ricerca ed alle imprese innovative per fornire un contributo nell’ambito dei dispositivi per la prevenzione, la diagnostica e il monitoraggio per il contenimento e il contrasto del diffondersi del COVID-19 (ivi incluso l’utilizzo di un’applicazione per smartphone in grado di eseguire un monitoraggio degli individui) [10]. Sul punto l’approccio di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, appare ondivago. Da una parte il Garante, nei primi giorni dell’emergenza, si è detto favorevole all’utilizzo dell’app in questione qualora tale sistema di raccolta ed elaborazione dati, ancorchè invasivo, sia comunque finalizzato all’interesse generale di tutela della salute [11]. Dall’altra parte, più recentemente, il Garante ha espresso un parere che sembrerebbe diverso, sostenendo che l’utilizzo di app di questo tipo possa avvenire solo su base volontaria. Ora, sembrerebbe opportuno affrontare la questione in un’ottica olistica, e chiedersi se l’emergenza sanitaria giustifichi o meno la compressione di diritti fondamentali. Se così è (e pare che i costituzionalisti italiani si siano espressi in questo senso), la compressione del diritto alla privacy non è diversa da quella del diritto alla libertà di movimento, di associazione, e di lavoro che già i cittadini stanno subendo da diverse settimane, per il bene – quantomeno asseritamente – superiore della salute pubblica. È ovvio che la compressione possa giustificarsi solo nella misura in cui l’emergenza sanitaria effettivamente sussista, e che le due opposte istanze debbano essere bilanciate costantemente, anche in un’ottica evolutiva. Quando la minaccia è massima, si possono giustificare misure più invasive; quando la minaccia è minore, tali misure possono diventare illegittime. È altrettanto ovvio che bisognerà assicurare un adeguato controllo delle scelte che in questi giorni vengono peraltro prese da Governi, Governatori Regionali, altre autorità amministrative, con poco o nessun coinvolgimento del Parlamento e nella paralisi del sistema giudiziario. Entrambi questi aspetti vanno celermente ripristinati, a pena di stravolgere le caratteristiche fondanti della nostra società. Sarà interessante vedere quali saranno le decisioni adottate dall’Italia e dagli altri Stati membri dell’EU. E’ infatti lecito aspettarsi che altri questi ultimi intraprendano propri per implementare i sistemi di IA in campo medico per contrastare la diffusione del COVID-19.
E qui viene in luce il secondo tema sopra accennato, ossia l’effetto dirompente che l’emergenza COVID – 19 sta avendo su tutte le strutture e i principi dell’Unione Europea. Gli Stati membri hanno presto sospeso alcuni di questi principi, primo fra tutti quello di libera circolazione delle persone e delle merci, bloccando le frontiere, le consegne di merci ritenute essenziali, e talora procedendo a sequestri di tali merci in transito per rifornire le proprie strutture. Anche nel campo dell’IA e delle app per il controllo sanitario è prevedibile che ciascun Stato membro si muova in autonomia, con buona pace delle iniziative intraprese dagli organi comunitari, ed evidenziando come il sistema tutto debba ormai essere ripensato. Resta quindi da porsi una domanda fondamentale: resisteranno i pilastri fondamentali – anche in tema di IA – elaborati dall’Unione Europea alla sfida dell’emergenza sanitaria che ha sconvolto l’Europa?

Note:
[1] Testo completo consultabile al link https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf;
[2] Documento del Consiglio EUCO 14/17 CO EUR 17 CONCL 5 del 19 ottobre 2017, testo completo disponibile al link https://www.consilium.europa.eu/media/21608/19-euco-final-conclusions-it.pdf;
[3] COM(2018) 237 del 25 aprile 2018, Comunicazione della Commissione Europea “L’intelligenza artificiale per l’Europa” testo completo disponibile al link https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-237-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF;
[4] COM(2018) 795 final del 7 dicembre 2018, Communication for Coordinated Plan on Artificial Intelligence;
[5] Per approfondimenti si veda LAVAGNINI, Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale: proteggibilità delle opere e titolarità dei diritti in Il diritto d’autore 2018, fasc. 3, 360 ss.;
[6] La Commissione ha precisato inoltre che i sistemi basati sull’intelligenza artificiale possono “consistere solo in software che agiscono nel mondo virtuale (ad esempio assistenti vocali, software per l’analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale), oppure incorporare l’IA in dispositivi hardware (per esempio in robot avanzati, auto a guida autonoma, droni o applicazioni dell’Internet delle cose)”;
[7] Si tratta del Gruppo di esperti ad alto livello sull’intelligenza artificiale è indipendente ed è stato istituito dalla Commissione nel giugno 2018 ed ha reso pubblico il proprio parere nell’aprile 2019, disponibile al link https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai;
[8] Sul punto si veda https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/article/47692/imot-healthcare/;
[9] Per una disamina dei vantaggi e rischi si veda Musacchio, Guaita, Ozzello, Pellegrini, Ponzani, Zilich, A. De Micheli, Intelligenza Artificiale e Big Data in ambito medico: prospettive, opportunità, criticità, AMD Journal, ISSN 2036-363X (print) vol. 21-3;
[10] Il progetto denominato Innova per l’Italia è pubblicato sul sito del Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione al link https://innovazione.gov.it/innova-per-l-Italia-la-tecnologia-e-l-innovazione-in-campo-contro-l-emergenza-covid-19/;
[11] Sul punto si veda www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9298389.

Alessandro Bura, Tankred Thiem


COVID-19: ADOZIONE DI MISURE STRAORDINARIE DA PARTE DEGLI UFFICI PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.

06/04/2020

A seguito della diffusione pandemica del focolaio di infezione da COVID-19, gli Uffici per la tutela della Proprietà Industriale e Intellettuale hanno adottato dei provvedimenti di emergenza al fine di garantire l’erogazione continuativa dei propri servizi e tutelare i cittadini dei numerosi Paesi interessati da misure restrittive della circolazione e dall’interruzione del regolare svolgimento delle attività lavorative.

 

UIBM
Con Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 è stato ampliato il campo applicativo e temporale della sospensione già disposta con Decreto Direttoriale dell’11 marzo 2020, prevedendo la sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi dinanzi l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per il periodo compreso tra il 23 febbraio e 15 aprile 2020. I termini riprenderanno a decorrere dal 16 aprile 2020 per la parte residua.
Oggetto di sospensione anche i termini perentori ex art. 176, comma 1 c.p.i. relativi al procedimento di opposizione, mentre restano esclusi dall’ambito di applicazione della sospensione – in virtù della loro natura giurisdizionale – i termini relativi ai procedimenti instaurati dinanzi alla Commissione dei ricorsi.

EUIPO
Con Decisione del Direttore Esecutivo EUIPO n. EX 20/3 del 16 marzo 2020, i termini compresi tra il 9 marzo e 30 aprile 2020 sono automaticamente prorogati al 1° maggio 2020. In considerazione della festività del 1° maggio, in concreto tutte le scadenze risultano differite al 4 maggio 2020.
Oggetto del differimento, le scadenze riguardanti qualsiasi procedimento instaurato presso l’EUIPO – compresi i procedimenti dinanzi le Commissioni di Ricorso – e, fra gli altri, i termini relativi ai pagamenti delle tasse ufficiali, alla rivendicazione dei diritti di priorità di deposito, al differimento della pubblicazione dei design, alla conversione delle domande.
Il termine per la presentazione di un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea contro una decisione delle Commissioni di Ricorso non sarà invece differibile, in quanto la proroga non è estensibile ai procedimenti di competenza di altre e differenti autorità.

EPO
Con una nota del 15 marzo 2020 pubblicata sull’Official Journal dell’EPO del marzo 2020, i termini fissati dal 15 marzo 2020 in poi sono automaticamente prorogati al 17 aprile 2020.
La proroga è applicata anche alle domande internazionali di brevetto (PCT) e ai termini di pagamento delle tasse ufficiali, incluse le tasse di rinnovo dei brevetti.
L’Ufficio ha inoltre deciso di rinviare a data da destinarsi tutte le procedure orali di esame e di opposizione previste fino al 17 aprile 2020, a meno che sia stato disposto il loro compimento tramite videoconferenza.
Sono altresì rinviate fino a nuovo avviso le udienze e procedure orali fissate dinanzi le Commissioni di Ricorso fino al 30 aprile 2020.
Per quanto riguarda i termini scaduti prima del 15 marzo 2020, in caso di inosservanza di un termine da parte di soggetti che risiedano in aree colpite dal virus, qualsiasi documento ricevuto in ritardo verrà considerato tempestivamente presentato previa dimostrazione dell’impossibilità di rispettare il termine a causa di eventi eccezionali contingenti all’epidemia in corso, verificatisi in uno qualsiasi dei dieci giorni antecedenti il giorno di scadenza del termine, stante l’invio del documento non oltre il quinto giorno dopo la cessazione della situazione impeditiva.

WIPO
L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale assicura la regolare erogazione dei propri servizi, non disponendo ad oggi alcun differimento dei termini previsti dal Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT), dal Sistema di Madrid per la Registrazione Internazionale dei Marchi e dal Sistema dell’Aia per la Registrazione Internazionale dei Disegni e Modelli Industriali.
A causa dell’interruzione dei servizi postali in numerosi Paesi contraenti, l’Ufficio Internazionale ha momentaneamente sospeso l’invio e il ricevimento di comunicazioni tramite posta. Fino a nuovo avviso, l’Ufficio potrà trasmettere e ricevere le comunicazioni solo per via elettronica.
Nell’eventualità in cui l’impraticabilità dei servizi postali o dei mezzi di comunicazione elettronica sia causa del mancato rispetto di un termine prescritto, fornendo prova a giustificazione di tale impossibilità, sarà considerato tempestivamente presentato il documento inviato entro cinque giorni dopo aver ottenuto nuovamente l’accesso alla posta o ai mezzi di comunicazione elettronica. In ogni caso, l’Ufficio dovrà ricevere il documento entro sei mesi dalla data di scadenza del termine in questione.

Riferimenti
Comunicato stampa dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale del 20 marzo 2020;
Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Decisione del Direttore Esecutivo EUIPO del 16 marzo 2020, n. EX 20/3, riguardante l’estensione dei limiti temporali;
Nota dell’EPO del 15 marzo 2020, pubblicata sull’Official Journal dell’EPO del marzo 2020, riguardante disservizi dovuti all’insorgenza dell’epidemia di COVID-19.

Alessia Asaro