UN ALTRO CAPITOLO DELLA SAGA TUTTA ITALIANA RELATIVA ALLE ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL COMPENSO PER COPIA PRIVATA E AL RUOLO DELLA SIAE

07/10/2020

Il 7 ottobre Il TAR Lazio è intervenuto nuovamente sulla questione, giudicando legittima la nuova normativa emanata dal Ministero dei Beni Culturali in materia, ed in particolare il nuovo ruolo affidato alla SIAE, che – pur essendo il soggetto demandato ad identificare la documentazione che i soggetti interessati all’esenzione devono depositare, nonché all’emanazione di pareri preventivi – non si troverebbe in conflitto di interessi.

 

L’antefatto
La sentenza del TAR costituisce un nuovo capitolo di una vera e propria saga giudiziaria ruotante intorno alle regole per usufruire dell’esenzione dal compenso per copia privata in Italia. Il tema riguarda il pagamento di un compenso forfettario – o compenso per copia privata, ex artt. 71 septies ss. legge sul diritto d’autore – che deve essere versato da parte di tutti i produttori o importatori sul territorio italiano, che cedano dispositivi o supporti idonei alla riproduzione di contenuti audio e/o video. Si tratta evidentemente di somme molto importanti, che sono raccolte dalla SIAE (la Società italiana degli autori e degli editori, ovvero la maggiore collecting sul territorio italiano), la quale poi provvede alle ripartizioni a favore dei titolari dei diritti d’autore e connessi. La normativa italiana prevedeva e prevede che i produttori e gli importatori possano usufruire di un’esenzione dal pagamento del compenso, in tutti quei casi in cui in astratto o in concreto i dispositivi e/o i supporti ceduti non siano utilizzabili per la riproduzione audio e/o video. Esiste tuttavia da tempo un contrasto molto forte fra la categoria dei produttori e degli importatori di dispositivi e supporti da una parte, e la SIAE (anche in rappresentanza della categoria dei titolari dei diritti) dall’altra parte, circa la legittimità delle norme che disciplinano l’applicazione dell’esenzione. I soggetti interessati, oltre a lamentare la sostanziale ingiustizia del prelievo forfettario, hanno contestato il ruolo assegnato dalla normativa alla SIAE che, pur essendo parte in causa, aveva il potere di negoziare e concludere protocolli per l’esenzione. Sul punto si è pronunciata la Corte di Giustizia UE, la quale ha ritenuto che tale ruolo fosse incompatibile con le regole comunitarie, per violazione del principio di non discriminazione. A seguito della decisione della Corte di Giustizia UE il Consiglio di Stato ha annullato la normativa di riferimento, così che nel 2019 il Ministero per i Beni Culturali ha integralmente ridisciplinato la materia, prevedendo per la SIAE un ruolo diverso e più contenuto. Secondo questa nuova disciplina la SIAE non può più concludere protocolli di esenzione, essendo unicamente incaricata di emanare pareri preventivi su richiesta del soggetto interessato, e di individuare la documentazione che quest’ultimo deve depositare per poter usufruire dell’esenzione. Anche questa nuova disciplina è stata tuttavia ritenuta viziata da vari produttori ed importatori di dispositivi e supporti, i quali hanno sostenuto – fra l’altro – che essa avrebbe assegnato alla SIAE un ruolo comunque non imparziale e sperequato. Il TAR, con la decisione del 7 ottobre 2020 ha giudicato le censure infondate, ma vi è da aspettarsi che questa decisione costituisca solo la prima tappa di un nuovo percorso giudiziale.

La normativa applicabile
Da tempo vige in Italia – come in altri Paesi europei, anche se non tutti – l’eccezione al diritto d’autore denominata eccezione per copia privata, in base alla quale le persone fisiche possono, ad uso esclusivamente personale e senza fini di lucro e/o commerciali, effettuare delle copie di opere audio e/o video. A fronte di tale eccezione è dovuto ai titolari dei diritti d’autore e connessi un indennizzo forfettario (il compenso per copia privata) che viene prelevato dalla SIAE nei confronti di tutti coloro che svolgono attività di importazione, produzione e commercializzazione di apparecchi e supporti di registrazione audio e video in Italia. La normativa previgente (art. 4 dell’Allegato tecnico del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 30 giugno 2009) prevedeva che la SIAE potesse promuovere protocolli per una più efficace applicazione delle disposizioni “anche al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionali di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi. Detti protocolli applicativi sono adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con loro associazioni di categoria”. A seguito di impugnazione, la normativa veniva portata all’attenzione della Corte di Giustizia UE la quale – con decisione del 22 settembre 2016, nella causa C-110/15 – riteneva che la normativa italiana non fosse conforme alle regole comunitarie, “nella parte in cui subordinava l’esenzione dal pagamento del prelievo per copia privata in capo ai produttori e agli importatori di apparecchi e di supporti destinati a un uso manifestamente estraneo alla copia privata alla conclusione di accordi tra un ente, titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere, e i debitori del compenso o le loro associazioni di categoria, e che, dall’altro lato, stabilisca che il rimborso di detto prelievo, ove questo sia stato indebitamente versato, può essere chiesto solo dall’utente finale di tali apparecchi e supporti”. Come si è detto, a seguito di questa decisione della Corte di Giustizia UE il Consiglio di Stato annullava il sopra menzionato art. 4 dell’Allegato tecnico al d. m. 30 dicembre 2009. Il Ministero per i Beni Culturali emanava quindi nel 2019 una serie di nuove disposizioni dirette a ridisciplinare la materia (disposizioni che peraltro oggi sono state già sostituite da nuovi decreti, fra cui in particolare il decreto del Ministero del 30 giugno 2020 e il decreto direttoriale del 4 settembre 2020, senza che peraltro siano state introdotte modifiche di rilievo). Le nuove disposizioni mirano a superare le censure che avevano portato all’annullamento della precedente normativa, disponendo quindi che il sistema della concessione di protocolli venga sostituito da una serie di esenzioni ex ante, unicamente condizionate al ricorrere di criteri chiari e trasparenti. La SIAE continua tuttavia a svolgere alcune specifiche attività relative ai procedimenti connessi all’esenzione, soprattutto nei casi in cui non si applicano le ipotesi di esenzione tipizzate dall’art. 2 del decreto 18 giugno 2019 (oggi sostituito dal decreto 30 giugno 2020, peraltro di contenuto identico). Secondo l’art. 2 in questione, infatti, in linea generale il compenso non è dovuto in caso di uso di apparecchi e supporti di registrazione manifestamente estraneo a quello della realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi per uso privato, ivi incluso l’uso esclusivamente professionale. La norma prevede poi alcune ipotesi tipiche di esenzione, e precisamente: a) per gli apparecchi e supporti di registrazione esportati verso altri Paesi; b) per gli apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico; c) per gli apparecchi e supporti di registrazione, ivi comprese le consolle per videogioco, nei quali non sia presente o sia stata inibita tecnicamente la funzione di duplicazione di fonogrammi e di videogrammi; d) per gli apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi; e) per gli apparecchi e supporti di registrazione ceduti, anche per il tramite di centrali di committenza, alle amministrazioni pubbliche. In questo contesto la SIAE continua ad esplicare un ruolo, dal momento che essa è anzitutto il soggetto a cui rivolgersi per ottenere l’individuazione della documentazione comprovante l’uso manifestamente estraneo alla copia privata nei casi diversi da quelli previsti nelle lettere ora indicate, fra cui ricade anche l’uso professionale. Inoltre, in tutti i casi i produttori e/o gli importatori devono depositare presso la SIAE una dichiarazione trimestrale con l’indicazione analitica dei dati delle cessioni esenti unitamente alla relativa documentazione per l’espletamento delle attività di controllo, che può prevedere anche l’indicazione dei numeri identificativi univoci dei dispositivi e dei supporti, nonché il deposito delle fatture di compravendita. Infine, è possibile richiedere alla SIAE un parere preventivo circa la riconducibilità di una fattispecie concreta alle ipotesi di esenzione.

Il ricorso avanti al TAR e la relativa decisione
Nel caso deciso dal TAR i ricorrenti – società di produzione e importazione di dispositivi e supporti, nonché loro associazioni di categoria – agivano in giudizio affermando che la nuova disciplina emanata dal Ministero dei Beni Culturali creerebbe comunque a vantaggio di SIAE una posizione dominante, ed inoltre sarebbe viziata da illogicità ed eccessiva gravosità. Per quanto in particolare riguarda il primo profilo, l’esercizio del diritto all’esenzione sarebbe illegittimamente subordinato, nelle ipotesi non tipizzate, ad una “autorizzazione” preventiva della SIAE, alla quale risulterebbe quindi rimesso un potere discrezionale di riconoscere o meno l’an del diritto dell’esenzione medesimo, con conseguente vanificazione del criterio dettato in via generale per l’esenzione dall’art. 4, comma 1, dell’Allegato tecnico. La posizione rappresentata dai ricorrenti non è stata tuttavia condivisa dal TAR, che ha ritenuto erronea la ricostruzione del quadro normativo da cui le censure muovevano. Secondo il TAR, infatti, nella nuova normativa la SIAE non è assegnataria di alcun potere di esenzione, che è invece predeterminato dalla legge. Essa interviene solo ai limitati fini di individuare quale documentazione il soggetto interessato debba depositare, nelle ipotesi in cui l’esenzione non sia fra quelle tipizzate. In altre parole, mentre nel caso in cui si tratti dei dispositivi disciplinati dalle lettere da a) a d) dell’art. 2 del decreto, l’esenzione si applica ex ante senza necessità che la SIAE identifichi la documentazione da fornire a prova del ricorrere dell’esenzione, negli altri casi è necessario per quest’ultimo dare la prova effettiva che da un lato i dispositivi ed i supporti non sono messi a disposizione di utenti privati e che dall’altro lato essi siano manifestamente riservati ad usi diversi dalla realizzazione di copie private. L’onere della prova ricade sul soggetto interessato, con la conseguenza che la preindividuazione della documentazione idonea in contraddittorio con la SIAE mira a facilitare l’assolvimento dell’onere stesso, ed in ogni caso ricade negli speciali poteri e funzioni di cui la SIAE è titolare ai sensi dell’art. 182bis legge sul diritto d’autore.

Conclusioni
La decisione del TAR valorizza le modifiche apportate dalla nuova disciplina al ruolo della SIAE che passa da soggetto concedente l’esenzione a soggetto preposto allo svolgimento di attività procedimentali connesse all’esenzione. È tuttavia interessante notare come il TAR abbia fatto riferimento all’art. 182bis legge autore, e conseguentemente ai poteri e alle funzioni speciali di vigilanza di cui la SIAE ancora fruisce, che sembrano un portato di un sistema risalente, in cui la SIAE era un ente pubblico economico con funzioni para-pubblicistiche, forse non più del tutto adeguato all’attuale configurazione del sistema del diritto d’autore in Italia. Va detto infatti che le collecting societies sono state chiaramente riconosciute come operatori dell’ordinamento privi di poteri e funzioni speciali, in quanto espressione di interessi specifici (quelli dei titolari di diritti d’autore e connessi) e come tali necessariamente soggette al principio di “parità delle armi” con gli altri soggetti interessati, fra cui anche gli utilizzatori finali e professionali. Inoltre, da tempo esiste in Italia l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) a cui sono già attribuite competenze concorrenti e prevalenti rispetto a quelle riconosciute a SIAE, il cui ruolo potrebbe essere potenziato, considerata la sua posizione di maggiore terzietà.

Simona Lavagnini