VIOLAZIONE DI SOFTWARE: L’AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETA’ PUO’ ESSERE PERSONALMENTE RESPONSABILE SE NON PROVA DI AVERE ADOTTATO LE MISURE NECESSARIE AD IMPEDIRE L’INSTALLAZIONE, SUI PC AZIENDALI, DI PROGRAMMI PER ELABORATORE PRIVI DI LICENZA, E LA CONDANNA COMPRENDE SIA IL DANNO PATRIMONIALE, SIA IL DANNO MORALE, FINO AD ARRIVARE AL RADDOPPIO DEL DOVUTO
20/10/2020
Con sentenza del 12 ottobre 2020 il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, ha condannato una società operativa nel settore della progettazione di apparecchiature e arredamenti per la ristorazione e le aziende ospedaliere, ed il suo amministratore, per violazione dei diritti d’autore sul software. La pronuncia è stata resa nell’ambito di un giudizio di merito promosso a seguito della conferma, in via cautelare, del decreto con il quale il medesimo Tribunale aveva autorizzato inaudita altera parte la descrizione autorale presso i pc della società stessa.
Il caso prende le mosse da una descrizione dei pc aziendali disposta ai sensi della legge sul diritto d’autore, che aveva evidenziato la presenza di numerose copie di software prive di regolare licenza. Per tale ragione, a seguito della conferma del decreto autorizzativo, le attrici promuovevano il giudizio di merito per l’accertamento definitivo della violazione dei propri diritti esclusivi e la condanna al risarcimento dei danni conseguentemente patiti. La causa di merito veniva instaurata, oltre che nei confronti della società destinataria del provvedimento cautelare, anche del suo amministratore, ritenuto personalmente responsabile tra l’altro ai sensi degli artt. 2395 e 2476 c.c..
I convenuti si difendevano negando la propria responsabilità e allegando che, quanto all’amministratore della società, questo non avrebbe dovuto essere condannato perché all’oscuro della presenza di software non licenziati, i quali sarebbero stati scaricati autonomamente da alcuni dipendenti sui pc dell’azienda.
Con la sentenza in commento, il Collegio veneziano ha integralmente respinto queste argomentazioni, riconoscendo invece la responsabilità personale anche dell’amministratore della società convenuta. Sul punto il Tribunale ha statuito che – viste le ridotte dimensioni dell’azienda e l’attività (di progettazione) da questa svolta, per la quale è dunque necessario l’utilizzo di software di disegno quali quelli di titolarità delle attrici – non era credibile che l’amministratore non fosse a conoscenza della presenza e dell’utilizzo di programmi per elaboratore illeciti e che anzi, dalla documentazione e dalle evidenze acquisite in corso di causa non sarebbe stato da escludere che sia stato proprio l’amministratore a promuovere il compimento degli illeciti accertati. La responsabilità dell’amministratore, prosegue il Tribunale, sussisterebbe comunque anche ove non fosse dimostrabile la sua consapevolezza, e ciò in considerazione del fatto che anche da una condotta omissiva – consistente nella fattispecie nel mancato controllo delle licenze dei software presenti in azienda e comunque nella mancata adozione di misure tecniche idonee ad impedire il compimento delle violazioni – deriverebbe comunque un danno diretto per le società titolari.
Altro aspetto saliente della decisione riguarda la condanna al risarcimento del danno. I convenuti sono stati condannati sia per il danno patrimoniale sia per il danno non patrimoniale. A tale ultimo proposito i Giudici, ancora una volta accogliendo le istanze delle attrici, hanno ritenuto di dover liquidare il danno non patrimoniale – nella sua accezione di danno morale, in considerazione della rilevanza anche penale ex art. 171bis l.a. e 158 c.p. della riproduzione illecita di programmi per elaboratore – in misura pari al danno patrimoniale, con un sostanziale raddoppio della somma dovuta.
Giorgio Rapaccini