REGOLAMENTO AGCOM LEGITTIMO: LO DECIDE CON UNA RECENTISSIMA SENTENZA IL TAR DELLA REGIONE LAZIO. LO STUDIO LGV AVVOCATI SI ERA GIÀ OCCUPATO DELLA QUESTIONE NEL 25ESIMO QUADERNO DI AIDA “IL REGOLAMENTO AGCOM SUL DIRITTO D’AUTORE”.

4/04/2017

Con sentenza pubblicata il 30 marzo 2017, il TAR del Lazio ha deciso che è legittimo il Regolamento adottato da AGCOM con delibera n. 680/13/CON del 12 dicembre 2013 recante una disciplina per la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. La questione ed il Regolamento sono stati commentati dall’Avv. Simona Lavagnini all’indomani della sua emanazione, nel 2014, con alcuni contributi pubblicati nel 25esimo Quaderno di AIDA “Il regolamento Agcom sul diritto d’autore”.


 

AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) è un organo amministrativo di controllo e garanzia preposto allo svolgimento della duplice funzione di monitoraggio della concorrenza nel mercato e della tutela dei diritti fondamentali nei settori delle telecomunicazioni, dei mass media e dell’editoria. Nel dicembre 2013, AGCOM adottava il Regolamento oggetto di recente controversia con il quale introduceva una disciplina per la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, al fine di assicurare ai titolari dei diritti il beneficio della protezione autorale anche in ambito digitale. In particolare, il Regolamento AGCOM prevede che il titolare del diritto d’autore, qualora ritenga che un’opera digitale sia stata resa disponibile su una pagina internet in violazione della legge sul diritto d’autore (L. n. 633 del 1941), può presentare un’istanza all’Autorità, chiedendone la rimozione. La presentazione dell’istanza da parte del soggetto interessato determina l’instaurarsi di un procedimento istruttorio innanzi all’Autorità stessa che può o concludersi con l’archiviazione disposta dalla Direzione servizi media dell’Autorità o, se ritenuta sussistente una violazione, consentire all’Autorità di disporre la rimozione selettiva delle opere oppure la disabilitazione dell’accesso alle stesse oppure ancora la disabilitazione dell’accesso al sito. La portata innovativa dell’attribuzione di tali poteri all’Autorità ha portato parte della dottrina italiana ad approfondire la tematica attraverso la pubblicazione della citata 25esima edizione dei Quaderni di AIDA interamente dedicata al regolamento AGCOM, per la realizzazione della quale l’Avv. Simona Lavagnini ha portato attivamente il suo contributo.

Successivamente, varie associazioni di categoria e di tutela dei consumatori proponevano ricorso amministrativo contro il Regolamento AGCOM, lamentando che la sua adozione da parte dell’Autorità costituiva una violazione del principio di legalità nonché, più in generale, un esercizio di poteri non conferiti dalla legge alla suddetta Autorità. Con sentenza del 30 marzo 2017, il TAR del Lazio ha rigettato totalmente il ricorso proposto, ritenendone infondati i motivi nel merito.

Innanzitutto, il Giudice amministrativo ha rilevato che, da una lettura sistematica delle norme applicabili in materia, emerge che i prestatori dei servizi di comunicazione elettronica, pur non essendo soggetti a un obbligo generale di sorveglianza o di ricerca di fatti o circostanze illecite sulla loro rete, sono comunque obbligati a collaborare con AGCOM al fine di garantire una tutela efficace del diritto d’autore. Pertanto, ne discende che debba essere riconosciuto necessariamente un potere di vigilanza in capo all’Autorità: “una lettura sistematica delle disposizioni normative sin qui richiamate conferma la sussistenza dei poteri regolamentari esercitati da AGCOM nonché di quello di vigilanza, nei confronti dei prestatori dei servizi, da esercitarsi anche con l’imposizione di misure volte a porre termine alle violazioni della disciplina sul diritto d’autore, attraverso rimedi che si pongono in concorrenza, e non in sostituzione, di quelli già attribuiti all’Autorità giudiziaria”. Così statuendo, il Tribunale amministrativo ha confermato sussistenti in capo ad AGCOM i compiti di regolamentazione e di vigilanza nel settore del diritto d’autore (cui, peraltro, l’Autorità si era attenuta proprio con l’adozione del Regolamento in parola) senza che lo svolgimento di tali funzioni potesse considerarsi un’invasione della giurisdizione del giudice ordinario (c.d. “doppio binario giudiziario-amministrativo”). Inoltre, il TAR non riscontrava alcun profilo di illegittimità costituzionale inerente al Regolamento o alla procedura seguita per la sua adozione, osservando sul punto che: “il potere regolamentare di AGCOM è stato, nella specie, validamente esercitato e la disciplina delle modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza dell’Autorità nel settore delle comunicazioni elettroniche, descritta nel regolamento impugnato, non presenta potenziali profili di incostituzionalità che debbano essere sottoposti al Giudice delle leggi”.

Il Tribunale amministrativo ha riconosciuto all’Autorità il potere di emanare provvedimenti inibitori, anche in conformità alla normativa europea. Ha inoltre rigettato il motivo di ricorso proposto dai ricorrenti a mente del quale i costi delle rimozioni sono integralmente a carico degli ISP (internet service provider), mentre i titolari del diritto d’autore, che non incontrano limiti nel numero di segnalazioni che possono avanzare, non contribuiscono in alcun modo al bilancio dell’Autorità. In merito il TAR puntualmente osservava che: “non può farsi discendere dall’assenza del contributo un diniego di tutela, non trattandosi di prestazioni corrispettive”. Infine, il Giudice amministrativo rilevava che lo Schema di Regolamento era stato regolarmente notificato alla Commissione Europea a norma della Direttiva 98/34 (c.d. direttiva trasparenza), le cui osservazioni in merito erano state successivamente integrate dall’Autorità in una seconda versione del testo rispetto al quale la Commissione ha affermato di non avere più alcuna osservazione da proporre. Dunque, nemmeno sotto questo profilo il TAR ha riscontrato alcun fondamento per ordinare l’annullamento del Regolamento AGCOM, e cumulativamente con le ragioni di cui sopra, ha rigettato il ricorso proposto contro lo stesso.