concorrenza sleale

IL TRIBUNALE DI ROMA ACCOGLIE IL RICORSO CAUTELARE PRESENTATO DALLA SIAE AVVERSO L’ATTIVITÀ DI “SECONDARY TICKETING”

03/02/2017

La Corte capitolina ha ritenuto di accogliere parzialmente le richieste formulate da parte della SIAE nel ricorso cautelare proposto avverso le società Live Nation 2 S.r.l., Seatwave Lts, Ticketbis Sociedad Limitada e Viagogo AG circa l’illecita rivendita on line di biglietti per i concerti dei Coldplay previsti per il 3-4 luglio 2017 allo stadio San Siro di Milano.


 

Nell’ottobre 2016 SIAE presentava, di fronte al Tribunale di Roma, ricorso cautelare per ottenere i) il sequestro dei siti identificati dai nomi a dominio www.seatwave.it, www.ticketbis.it e www.viagogo.it (nonché degli indirizzi IP associati ai predetti nomi a dominio, attuali e futuri), e/o il sequestro dei biglietti, relativi ai concerti italiani dei Coldplay, proposti in vendita su tali siti a prezzi superiori a quelli offerti, nonché ii) l’inibitoria, ai danni delle società resistenti Live Nation 2 S.r.l., Seatwave Lts, Ticketbis Sociedad Limitada e Viagogo AG, di commercializzare ulteriormente, direttamente o per mezzo di soggetti terzi, i suddetti biglietti – con fissazione della relativa penale in caso di inottemperanza.

L’azione proposta dalla SIAE, sostenuta con intervento adesivo dipendente anche da Federconsumatori, mirava a combattere il fenomeno del “secondary ticketing”, pratica commerciale per cui i biglietti messi in vendita dai rivenditori autorizzati dagli organizzatori degli eventi (cosiddetti rivenditori primari), una volta acquistati tramite il “canale primario”, vengono poi nuovamente commercializzati su piattaforme di commercio elettronico ad un prezzo notevolmente superiore rispetto a quello ufficiale praticato sul mercato primario.

Il Tribunale romano ha dichiarato che la rivendita individuale ed occasionale (c.d. bagarinaggio) sul mercato secondario di biglietti di eventi musicali, non possa ritenersi illecito sotto il profilo del diritto d’autore – neppure se eseguito ad un prezzo notevolmente maggiore di quello originario e per il tramite di piattaforme di commercio elettronico in grado di agevolare le suddette transazioni – non esistendo una norma che riconosca a favore degli artisti il diritto a ricevere un ulteriore compenso per ogni successiva rivendita del titolo di partecipazione ad un evento che riguardi la loro opera. Parimenti, il ruolo di hosting provider svolto dalle società resistenti doveva essere ritenuto, di per sé, lecito in quanto eseguito in conformità alla normativa nazionale e comunitaria.

Ciò premesso, la Corte ha però affermato che l’attività di “secondary ticketing” posta in essere dalle resistenti nel caso di specie deve essere ritenuta illecita nella misura in cui la rivendita dei biglietti veniva svolta in maniera professionale ed organizzata dalle medesime società che organizzavano l’evento e/o che gestivano piattaforme informatiche di commercio elettronico, ponendo in essere una vera e propria attività lucrativa che si interponeva tra i distributori ufficiali e i consumatori, traducendosi in una sostanziale elusione delle disposizioni a tutela del diritto patrimoniale d’autore e quindi in pregiudizio economico sia per gli autori rappresentati dalla SIAE che per i consumatori finali.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha ritenuto di accogliere parzialmente le richieste formulate dalla SIAE, disponendo la sola inibitoria alla vendita diretta o indiretta sul mercato secondario dei biglietti dei concerti dei Coldplay, acquistati sul mercato primario sia on line che off line, escludendo invece la possibilità di disporre il sequestro nei termini in cui lo stesso era stato richiesto. Attesa la liceità dell’attività di hosting provider svolta dai siti, il sequestro dei biglietti è stato ritenuto impossibile da eseguirsi a causa dell’incapacità di distinguere quali biglietti fossero rivenduti per il tramite delle medesime piattaforme tra gli utenti finali (e quindi lecitamente) e quali dalle società titolari delle medesime piattaforme.

UN NOTO ALBERO PROFUMATO. IL TRIBUNALE DI MILANO CHIAMATO A DECIDERE SULLA PROTEZIONE DEI MARCHI REGISTRATI E SULLA TUTELA CONCORRENZIALE.

28/07/2016

Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata in data 11 maggio 2016, ha accolto sia la domanda di nullità avverso il marchio “Forest Fresh” sia la domanda concorrenziale svolte dalle società Julius Samann Ltd e Tavola S.p.A., rispettivamente titolari dei diritti di proprietà intellettuale e licenziataria esclusiva per l’Italia dei marchi “JSL” rappresentati dalla particolare forma stilizzata dell’albero di conifera “Arbre Magique”, nei confronti della società polacca Siscar Spolka z o.o. Spolka Komandytowa, per aver commercializzato prodotti contraddistinti dal marchio “Forest Fresh” in contraffazione dei citati marchi “JSL”.


A fondamento delle proprie domande le società attrici azionavano i marchi nazionali, comunitari e internazionali aventi ad oggetto la particolare forma stilizzata di un albero di conifera, successivamente ripresa per realizzare dei deodoranti a forma di albero. In particolare, le stesse sostenevano che il marchio internazionale “Forest Fresh” di proprietà della società polacca Siscar Spólka z o.o. Spólka Komandytowa – segno consistente in un alberello stilizzato, al centro del quale compare l’elemento denominativo “Forest Fresh” e destinato a contraddistinguere una linea di prodotti identici a quelli contraddistinti dal marchio delle attrici (omonimi deodoranti per automobili) – sarebbe nullo e costituirebbe contraffazione dei marchi di propria titolarità, oltre a costituire una condotta di concorrenza sleale per imitazione servile (delle confezioni di vendita e delle colorazioni associate a identiche fragranze) e per appropriazione di pregi.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto i marchi in questione confondibili sotto ogni profilo, alla luce dell’alto gradiente distintivo dei marchi JSL tanto per le caratteristiche intrinseche dei segni (dal momento che la forma ad albero stilizzato è di gran lunga prevalente sulla componente denominativa del marchio ed è del tutto arbitraria, non descrivendo in alcun modo la fragranza dei deodoranti in oggetto) quanto per la rinomanza raggiunta presso il pubblico dei consumatori.

I Giudici Milanesi concludevano dunque per la contraffazione dei marchi JSL ad opera del marchio “Forest Fresh” e per la nullità di quest’ultimo. Il Tribunale ha ritenuto inoltre che la condotta della società convenuta costituisse comportamento anticoncorrenziale per imitazione servile, atteso il rischio di confusione ravvisato tra i segni in parola, nonché appropriazione di pregi, poiché la convenuta presentava i prodotti in modo del tutto analogo e si serviva di canali distributivi identici (in espositori posizionati in autogrill, distributori di benzina, negozi di casalinghi e supermercati) attraverso un packaging del tutto simile, al solo fine  di “sfruttare la scia” del concorrente. Infine, il Tribunale ha ritenuto integrata anche la fattispecie di cui all’art. 2598, n. 3, c.c.


UN “FIOCCO” DI TENDENZA. IL TRIBUNALE DI MILANO CHIAMATO A DECIDERE SULLA PROTEZIONE CONCORRENZIALE.

15/07/2016

Il Tribunale di Milano, con un’ordinanza del 22 aprile 2016, ha accolto le domande cautelari svolte dalla branch italiana del Gruppo Ports, società che opera a livello mondiale nel campo dell’abbigliamento e degli accessori per la moda, nei confronti della società spagnola Fashion Retail S.A. e di quella italiana Stradivarius Italia S.r.l. per aver commercializzato nei propri punti vendita e nel sito web stradivarius.com una particolare calzatura caratterizzata da un “fiocco/nodo sulla tomaia” identica a quella ideata e commercializzata dalla stessa Ports Italia.


 

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La ricorrente aveva basato la presente azione cautelare sul compimento di alcuni atti di concorrenza sleale da parte delle resistenti – imitazione servile e confusoria nonché per appropriazione di pregi –chiedendo che quest’ultime venissero inibite dalla prosecuzione delle condotte illecite. In particolare Ports Italia sosteneva che le proprie calzature erano caratterizzate dalla peculiare forma a “fiocco/nodo sulla tomaia” la quale sarebbe stata dotata di quella capacità individualizzante tale da consentire al consumatore medio di ricondurre una siffatta forma (esclusivamente) alla produzione della ricorrente. Non solo. A fronte della notorietà acquisita sul mercato dalle calzature a “fiocco/nodo sulla tomaia” dopo soli 4 mesi dal loro ingresso sul mercato, le resistenti avrebbero pedissequamente imitato tale forma caratterizzante al solo fine di porsi in scia della notorietà della ricorrente appropriandosi dei pregi connessi alla sua produzione.

Il Tribunale ha ritenuto che la peculiare forma delle calzature a “fiocco/nodo sulla tomaia” fosse effettivamente un elemento caratterizzante della produzione della ricorrente, ritenendolo dunque dotato di quella capacità individualizzante richiesta ex art. 2598 n. 1 cod. civ. Inoltre, vista la sostanziale identità tra i prodotti delle due imprese, si sarebbe di certo potuto verificare quell’effetto confusorio che la norma in questione vorrebbe evitare. Tuttavia, a detta del giudice designato, non si sarebbe verificato l’ulteriore illecito di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 cod. civ. in quanto la riproduzione degli elementi più caratteristici del prodotto altrui vorrebbe indurre il consumatore in errore circa l’origine imprenditoriale dei prodotti e non sarebbe dunque intesa ad appropriarsi dei pregi altrui, come richiesto dalla fattispecie in questione.