UN “FIOCCO” DI TENDENZA. IL TRIBUNALE DI MILANO CHIAMATO A DECIDERE SULLA PROTEZIONE CONCORRENZIALE.

15/07/2016

Il Tribunale di Milano, con un’ordinanza del 22 aprile 2016, ha accolto le domande cautelari svolte dalla branch italiana del Gruppo Ports, società che opera a livello mondiale nel campo dell’abbigliamento e degli accessori per la moda, nei confronti della società spagnola Fashion Retail S.A. e di quella italiana Stradivarius Italia S.r.l. per aver commercializzato nei propri punti vendita e nel sito web stradivarius.com una particolare calzatura caratterizzata da un “fiocco/nodo sulla tomaia” identica a quella ideata e commercializzata dalla stessa Ports Italia.


 

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La ricorrente aveva basato la presente azione cautelare sul compimento di alcuni atti di concorrenza sleale da parte delle resistenti – imitazione servile e confusoria nonché per appropriazione di pregi –chiedendo che quest’ultime venissero inibite dalla prosecuzione delle condotte illecite. In particolare Ports Italia sosteneva che le proprie calzature erano caratterizzate dalla peculiare forma a “fiocco/nodo sulla tomaia” la quale sarebbe stata dotata di quella capacità individualizzante tale da consentire al consumatore medio di ricondurre una siffatta forma (esclusivamente) alla produzione della ricorrente. Non solo. A fronte della notorietà acquisita sul mercato dalle calzature a “fiocco/nodo sulla tomaia” dopo soli 4 mesi dal loro ingresso sul mercato, le resistenti avrebbero pedissequamente imitato tale forma caratterizzante al solo fine di porsi in scia della notorietà della ricorrente appropriandosi dei pregi connessi alla sua produzione.

Il Tribunale ha ritenuto che la peculiare forma delle calzature a “fiocco/nodo sulla tomaia” fosse effettivamente un elemento caratterizzante della produzione della ricorrente, ritenendolo dunque dotato di quella capacità individualizzante richiesta ex art. 2598 n. 1 cod. civ. Inoltre, vista la sostanziale identità tra i prodotti delle due imprese, si sarebbe di certo potuto verificare quell’effetto confusorio che la norma in questione vorrebbe evitare. Tuttavia, a detta del giudice designato, non si sarebbe verificato l’ulteriore illecito di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 cod. civ. in quanto la riproduzione degli elementi più caratteristici del prodotto altrui vorrebbe indurre il consumatore in errore circa l’origine imprenditoriale dei prodotti e non sarebbe dunque intesa ad appropriarsi dei pregi altrui, come richiesto dalla fattispecie in questione.