CONFERMATO L’ORDINE DI STAY DOWN NEI CONFRONTI DELL’ISP NEUTRALE CHE NON ABBIA RIMOSSO I CONTENUTI ILLECITI CARICATI DAI PROPRI UTENTI.
28/04/2017
Il Tribunale di Torino, con sentenza pubblicata il 7 aprile 2017, ha accolto, quasi in toto, le domande dell’attrice Delta TV Programs s.r.l., accertando la responsabilità degli ISPs Google Inc., Google Ireland Holdings e Youtube LLC per violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Delta TV Programs s.r.l. ed in particolare dei diritti di sfruttamento economico vantati dalla stessa su alcune telenovelas caricate sul portale Youtube. Alle convenute è stato quindi ordinato di rimuovere e cancellare tali contenuti audiovisivi dal portale Youtube ed impedirne per il futuro l’ulteriore caricamento, condannando le stesse al pagamento in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento danni, della totale somma di Euro 250.000,00.
Nel caso in oggetto Delta TV s.r.l., società operante nel settore dell’edizione, produzione, noleggio e distribuzione di programmi audiovisivi e televisivi, è titolare esclusiva dei diritti di sfruttamento economico, compreso il territorio Italiano, di alcune telenovelas di produzione sudamericana. La medesima società è altresì titolare dei diritti sulla versione italiana delle opere audiovisive in questione per aver provveduto al doppiaggio delle opere in lingua originale attraverso mezzi propri. Parte attrice veniva a conoscenza che un certo numero di episodi delle telenovelas predette venivano caricati, nella loro versione italiana, sui siti internet youtube.com e youtube.it per la diretta e gratuita fruizione ad opera di tutti gli utenti internet. Per tale ragione, Delta TV conveniva in giudizio Google e Youtube per vedere accertata la violazione dei suoi diritti d’autore sui programmi in parola.
Le convenute hanno in primo luogo lamentato la mancanza di prova della titolarità in capo all’attrice di tutti i diritti di sfruttamento sulle telenovelas in questione. I Giudici Torinesi hanno respinto tale eccezione preliminare, rilevando che l’attrice ha offerto evidenza documentale attestante la sussistenza di contratti di licenza aventi ad oggetto la concessione dello sfruttamento economico in relazione a quasi tutte le opere audiovisive in parola; in merito alle restanti opere, è stato in ogni caso affermato che poco rileverebbe la mancata prova, atteso che l’attrice agisce per la tutela dei propri diritti di sfruttamento economico della versione italiana delle menzionate telenovelas, la quale, a sua volta, costituisce opera derivata tutelabile autonomamente ai sensi dell’art. 4 della Legge sul diritto d’autore.
Nel merito, Youtube LLC è stato qualificato quale “hosting provider” con conseguente applicazione alla stessa delle norme di cui al D. Lgs. 70/2003, a sua volta attuativo della Direttiva comunitaria 2000/31/CE. Ciò che conferma l’insussistenza in capo a Youtube dell’obbligo di preventivo vaglio dell’effettiva titolarità dei diritti d’autore posseduti da parte dei singoli soggetti che caricano i video, con la sola ipotesi di responsabilità ipotizzabile nei casi in cui detta società venga informata dell’illiceità dei contenuti video caricati. E’ stato inoltre precisato che – affinché sorga l’obbligo di controllo a posteriori in capo al service provider – è necessaria la ricorrenza di una diffida /comunicazione specifica, contenente con esattezza l’URL relativo al caricamento ritenuto illecito.
Quanto al caso in esame, il dovere di controllo e rimozione è sorto in capo alle convenute solo con la notifica dell’atto di citazione contenente le esatte URL incriminate, e non con la generica diffida indirizzata dalla stessa attrice alle società convenute circa 9 mesi prima dell’introduzione del giudizio che non conteneva invece alcun riferimento alle URL contestate.
L’istruttoria tecnica svolta nel corso del processo ha confermato l’obbligo giuridico (e la possibilità da un punto di vista pratico) in capo ai gestori della piattaforma Youtube di attivarsi e di impedire nuovi caricamenti di video già oggetto di segnalazione e rimossi. Al riguardo, si è notato che i video in parola non sono stati rimossi ma solo oscurati ad opera delle convenute e ciò significa che essi erano comunque visibili dall’estero ovvero dallo stesso territorio italiano con accorgimenti di facile approntamento, simulando cioè una connessione dall’estero.
Il Tribunale di Torino ha dunque confermato le responsabilità delle convenute per violazione dell’art. 16 D.lgs n. 70/2003 a far data dall’avvenuta notifica dell’atto di citazione, condannandole al risarcimento dei danni in favore di Delta TV s.r.l.. E’ stato inoltre ordinato alle medesime convenute di cancellare e rimuovere i video contestati ai sensi dell’art. 156 Legge sul Diritto d’autore e di impedirne altresì l’ulteriore caricamento sulla piattaforma Youtube. Le ulteriori misure della penale e pubblicazione sono state invece ritenute sproporzionate nel caso in esame e, per tale ragione, rigettate.