CORTE UE: LA VENDITA DI COMPUTER CON SOFTWARE PREINSTALLATO NON COSTITUISCE DI PER SE’ UNA PRATICA COMMERCIALE SLEALE

20/09/2016

La CGE, con la decisione relativa alla causa C-310/15 depositata il 7 settembre 2016, ha stabilito che la vendita di un pc con un sistema operativo preinstallato non è contraria alle norme di diligenza professionale e, soprattutto, non falsa il comportamento economico dei consumatori. Non costituisce una pratica commerciale ingannevole neppure la mancata indicazione del prezzo di ciascuno dei programmi preinstallati.


 

Con la richiamata decisione la Corte ha posto fine ad una vicenda iniziata nel 2008 in Francia, quando un consumatore acquistò un computer Sony già provvisto del sistema operativo Windows Vista: al momento del primo utilizzo, l’acquirente rifiutò di sottoscrivere il contratto di licenza del programma software chiedendo alla Sony il rimborso della quota corrispondente al costo del programma preinstallato. La Sony respinse la richiesta del cliente, proponendo invece di annullare la vendita rimborsandogli l’intero prezzo d’acquisto. La controversia giunse fino alla Corte di Cassazione Francese la quale rimise la questione ai giudici UE, al fine di ottenere chiarimenti in ordine alla direttiva 2005/29 sulle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno.

I giudici europei hanno sentenziato che la vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati non costituisce, di per sé, una pratica commerciale sleale, dal momento che un’offerta di questo tipo non è contraria alle norme di diligenza professionale e non falsa il comportamento economico dei consumatori. Nel caso di specie, precisa la Corte, emerge che “la vendita da parte di Sony di computer provvisti di programmi informatici preinstallati risponde, come rileva l’indagine di mercato connessa, alle aspettative di gran parte dei consumatori, i quali preferiscono l’acquisto di un computer provvisto di programmi preinstallati e di uso immediato all’acquisto separato del computer e dei programmi informatici”. I giudici del Corte di Giustizia hanno precisato che sarà in ogni caso compito del giudice nazionale valutare se il consumatore è stato correttamente informato, prima dell’acquisto, del fatto che il modello di computer è venduto con programmi informatici preinstallati. Nel caso esaminato, la Sony ha correttamente rispettato le norme di diligenza professionale avendo offerto la possibilità di recedere dalla vendita.

Per quanto riguarda la seconda questione, la Corte ha riconosciuto che la mancata indicazione del prezzo dei programmi preinstallati non è né tale da impedire al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale né idonea ad indurlo a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Peraltro, siccome il prezzo di tali programmi non costituisce un’informazione rilevante che il venditore è tenuto a fornire all’acquirente, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno dei programmi informatici preinstallati non può essere considerata una pratica commerciale ingannevole.