LGV HAS BEEN INVITED BY AESVI, THE VIDEOGAME TRADE ASSOCIATION, TO PARTICIPATE AT A SALON DEDICATED TO YOUNG VIDEOGAME DEVELOPERS.

17/05/2016
Thanks to the experience acquired in the multimedia and videogame sector, LGV has been invited by AESVI, the videogame trade association, to participate at a salon dedicated to young videogame developers.


 

On Saturday May 14, 2016, Mr. Alessandro Bura of LGV participated at the Svilupparty event as a mentor. Svilupparty is an event organized by AESVI in Bologna that includes – among other initiatives – the possibility for young developers to get in contact with a team of entrepreneurs and industry professionals who have been preselected by AESVI on grounds of their competence and experience. In this way, the developers had the possibility to address their questions to the person of the team most competent to deal with them. Mr. Alessandro Bura, in his capacity as legal expert, was present to freely answer the questions of young developers concerning the legal issues involved in the protection of videogames, ranging from the contractual relationships existing between the parties active in the development of the products, to the connections with other platforms and users as well as collecting societies of authors’ rights, and finally also considering matters linked with legal protection of videogames.

Vedi comunicato AESVI


 

LGV CON AESVI AL SALONE SVILUPPARTY 2016 DEDICATO AI GIOVANI SVILUPPATORI DI VIDEOGIOCHI

17/05/2016
Grazie alla esperienza acquisita nel settore dei prodotti multimediali e dei videogiochi, LGV è stato invitato da AESVI, associazione di categoria dell’industria videoludica, a partecipare al salone dedicato ai giovani sviluppatori di videogiochi.


 

Sabato 14 maggio 2016 l’avv. Alessandro Bura di LGV ha partecipato all’evento Svilupparty in qualità di mentor. Svilupparty è un evento organizzato da AESVI a Bologna che prevede – fra la altre iniziative – la possibilità per i giovani sviluppatori di entrare in contatto con un team di imprenditori e di professioni del settore, preselezionato da AESVI sulla base della competenza e dell’esperienza. Gli sviluppatori hanno così la possibilità di rivolgere specifici quesiti al componente del team di loro interesse. In questo contesto l’avv. Alessandro Bura, in qualità di esperto legale, ha risposto in modo totalmente gratuito alle  domande dei giovani sviluppatori concernenti i profili legali della tutela dei videogiochi, dai rapporti contrattuali con i partecipanti allo sviluppo, fino ai rapporti con le varie piattaforme e con gli utilizzatori nonché  le società di raccolta dei diritti d’autore, per toccare infine anche i temi legati alla tutela legale del videogioco.

Vedi comunicato AESVI


 

LE SEZIONI SPECIALIZZATE PER LE SOCIETÀ ESTERE NON SONO INCOSTITUZIONALI

12/04/2016
Le Sezioni Specializzate per le società estere non sono incostituzionali: LGV Avvocati assiste con successo una multinazionale del software in un procedimento di descrizione



L’Avv. Simona Lavagnini, partner dello Studio LGV Avvocati, ottiene una importante decisione nei confronti di una holding attiva nella produzione di imballaggi, la quale aveva sollevato l’eccezione di incostituzionalità – per violazione degli articoli 3 e 25 Cost. – della norma che ha stabilito la competenza inderogabile di alcune Sezioni Specializzate per le controversie che coinvolgono una società estera (art. 4, co. 1bis del d.lgs. 168/2003).
Il colosso internazionale dell’informatica aveva ottenuto ed eseguito nei confronti della holding un provvedimento di descrizione dei programmi per elaboratore di sua titolarità. Essendo stati rinvenuti numerosi software privi di licenza, la multinazionale aveva insistito per la conferma del provvedimento, ma la controparte aveva sollevato diverse eccezioni tra cui quella di incostituzionalità. Sosteneva in particolare che la norma in questione avrebbe attribuito un privilegio ingiustificato a favore delle società estere.
Con l’ordinanza del 2 febbraio 2016, Il Tribunale di Milano ha tuttavia rigettato l’eccezione e confermato il provvedimento di descrizione, riconoscendo per la prima volta alcuni importanti principi in materia di competenza delle Sezioni Specializzate. Innanzitutto, il Giudice ha affermato che una simile eccezione non sarebbe in realtà compatibile con il procedimento di descrizione, volto appunto ad acquisire la prova dell’illecito. Difatti il tempo necessario all’esperimento del giudizio di costituzionalità esporrebbe la prova al rischio di dispersione o alterazione. Non sussisterebbe in ogni caso alcuna disparità di trattamento tra società italiane ed estere, dato che la normativa è volta ad assicurare a queste ultime (già svantaggiate per non avere la propria sede in Italia) una maggiore celerità di giudizio davanti a Sezioni Specializzate di maggiore esperienza.


 

SPECIALIZED COURT DIVISIONS FOR FOREIGN COMPANIES ARE NOT UNCONSTITUTIONAL

12/04/2016
Specialized Court Divisions for foreign companies are not unconstitutional: LGV Avvocati successfully assists a software multinational in civil search proceedings



Ms. Lavagnini, partner of LGV Avvocati, wins an important decision against a holding company, operating in the packaging sector, which claimed the unconstitutionality – specifically a breach of articles 3 and 25 of the Constitution – of a norm providing for mandatory competence of certain Specialized Court Divisions for disputes involving a foreign company (art. 4, para. 1bis of Legislative Decree 168/2003).
The international IT giant had obtained and carried out a civil search against the holding company in relation to computer programs it owned. A lot of unlicensed software was found, so that the multinational corporation insisted for confirmation of the decision authorizing the search. However, the opposing side claimed a series of exceptions, among which was that of unconstitutionality. In particular, they claimed that the norm in question conferred an unjustified privilege on foreign companies.
With ordinance dated February 2, 2016, the Court of Milan rejected the exceptions and confirmed the decision authorizing the search, and recognized, for the first time, certain important principles concerning the competence of the Specialized Court Divisions. Firstly, the Judge affirmed that such an exception was not compatible with the civil search procedure, which is aimed at acquisition of evidence of the unlawful act. Indeed, initiating a judgment of unconstitutionality would risk the dispersion or alteration of that evidence. In any event, there are no grounds for asserting disparity in treatment between Italian and foreign companies, seeing as the law is such as to ensure those foreign corporations (which are at a disadvantage as they have no headquarters in Italy) are subject to a faster procedure before the more experienced Specialized Court Divisions.


 

I DIRITTI D’AUTORE SUL PERSONAGGIO DI FANTASIA

02/03/2016

Il marchio non può sostituire ed “eternare” i diritti d’autore sul personaggio di fantasia: LGV Avvocati assiste con successo Avela Inc. in un contenzioso sul personaggio Betty Boop.

Con sentenza n. 953/2016 il Tribunale di Bari (Sezione Specializzata in materia di Impresa) si è pronunciato a favore di Avela Inc. – assistita dagli Avvocati Simona Lavagnini e Luigi Goglia, partner dello Studio LGV Avvocati – rigettando la domanda di contraffazione dei marchi aventi ad oggetto il noto personaggio di fantasia Betty Boop avanzata da un importante colosso editoriale.



Avela è una società statunitense che si occupa, in particolare, della produzione, distribuzione e licensing di opere come quadri e poster cinematografici relativi a film e/o cartoni animati. Nell’ambito di tale attività, aveva rielaborato alcuni poster del personaggio Betty Boop, caduto in pubblico dominio, e concesso in licenza alcune immagini perché fossero utilizzate come decorazioni su alcuni capi d’abbigliamento. Lo stesso personaggio – e più precisamente il nome Betty Boop e una particolare rappresentazione della figura femminile parzialmente sovrapposta al disegno di un cuore – era stato anche oggetto di più registrazioni di marchio (nazionali e comunitarie) da parte della multinazionale dell’editoria. Quest’ultima agiva quindi nei confronti dei licenziatari di Avela per contraffazione dei propri marchi, che chiamavano Avela in giudizio.

Il Collegio ha tuttavia sancito – per la prima volta nella giurisprudenza – un importante principio in materia di proprietà industriale ed intellettuale: i diritti di marchio spettanti al titolare dello stesso non possono coprire il personaggio in quanto tale, ma solo una sua specifica rappresentazione grafica. Pertanto, chi non possa vantare diritti d’autore sul personaggio non può tentare di sostituirli e di “eternarli” tramite la registrazione di marchi. Il marchio – ancorché valido – consente unicamente di proteggere da un rischio di confusione circa l’origine dei prodotti, e cade esclusivamente sulla specifica immagine oggetto di registrazione. Diversamente si finirebbe per assicurare al titolare del marchio una tutela più ampia (anche perché potenzialmente non soggetta a termini temporali) rispetto a quella attribuita all’autore dell’opera dalla normativa sul diritto d’autore.