I DIRITTI D’AUTORE SUL PERSONAGGIO DI FANTASIA

02/03/2016

Il marchio non può sostituire ed “eternare” i diritti d’autore sul personaggio di fantasia: LGV Avvocati assiste con successo Avela Inc. in un contenzioso sul personaggio Betty Boop.

Con sentenza n. 953/2016 il Tribunale di Bari (Sezione Specializzata in materia di Impresa) si è pronunciato a favore di Avela Inc. – assistita dagli Avvocati Simona Lavagnini e Luigi Goglia, partner dello Studio LGV Avvocati – rigettando la domanda di contraffazione dei marchi aventi ad oggetto il noto personaggio di fantasia Betty Boop avanzata da un importante colosso editoriale.



Avela è una società statunitense che si occupa, in particolare, della produzione, distribuzione e licensing di opere come quadri e poster cinematografici relativi a film e/o cartoni animati. Nell’ambito di tale attività, aveva rielaborato alcuni poster del personaggio Betty Boop, caduto in pubblico dominio, e concesso in licenza alcune immagini perché fossero utilizzate come decorazioni su alcuni capi d’abbigliamento. Lo stesso personaggio – e più precisamente il nome Betty Boop e una particolare rappresentazione della figura femminile parzialmente sovrapposta al disegno di un cuore – era stato anche oggetto di più registrazioni di marchio (nazionali e comunitarie) da parte della multinazionale dell’editoria. Quest’ultima agiva quindi nei confronti dei licenziatari di Avela per contraffazione dei propri marchi, che chiamavano Avela in giudizio.

Il Collegio ha tuttavia sancito – per la prima volta nella giurisprudenza – un importante principio in materia di proprietà industriale ed intellettuale: i diritti di marchio spettanti al titolare dello stesso non possono coprire il personaggio in quanto tale, ma solo una sua specifica rappresentazione grafica. Pertanto, chi non possa vantare diritti d’autore sul personaggio non può tentare di sostituirli e di “eternarli” tramite la registrazione di marchi. Il marchio – ancorché valido – consente unicamente di proteggere da un rischio di confusione circa l’origine dei prodotti, e cade esclusivamente sulla specifica immagine oggetto di registrazione. Diversamente si finirebbe per assicurare al titolare del marchio una tutela più ampia (anche perché potenzialmente non soggetta a termini temporali) rispetto a quella attribuita all’autore dell’opera dalla normativa sul diritto d’autore.