sentenze

LE SEZIONI SPECIALIZZATE PER LE SOCIETÀ ESTERE NON SONO INCOSTITUZIONALI

12/04/2016
Le Sezioni Specializzate per le società estere non sono incostituzionali: LGV Avvocati assiste con successo una multinazionale del software in un procedimento di descrizione



L’Avv. Simona Lavagnini, partner dello Studio LGV Avvocati, ottiene una importante decisione nei confronti di una holding attiva nella produzione di imballaggi, la quale aveva sollevato l’eccezione di incostituzionalità – per violazione degli articoli 3 e 25 Cost. – della norma che ha stabilito la competenza inderogabile di alcune Sezioni Specializzate per le controversie che coinvolgono una società estera (art. 4, co. 1bis del d.lgs. 168/2003).
Il colosso internazionale dell’informatica aveva ottenuto ed eseguito nei confronti della holding un provvedimento di descrizione dei programmi per elaboratore di sua titolarità. Essendo stati rinvenuti numerosi software privi di licenza, la multinazionale aveva insistito per la conferma del provvedimento, ma la controparte aveva sollevato diverse eccezioni tra cui quella di incostituzionalità. Sosteneva in particolare che la norma in questione avrebbe attribuito un privilegio ingiustificato a favore delle società estere.
Con l’ordinanza del 2 febbraio 2016, Il Tribunale di Milano ha tuttavia rigettato l’eccezione e confermato il provvedimento di descrizione, riconoscendo per la prima volta alcuni importanti principi in materia di competenza delle Sezioni Specializzate. Innanzitutto, il Giudice ha affermato che una simile eccezione non sarebbe in realtà compatibile con il procedimento di descrizione, volto appunto ad acquisire la prova dell’illecito. Difatti il tempo necessario all’esperimento del giudizio di costituzionalità esporrebbe la prova al rischio di dispersione o alterazione. Non sussisterebbe in ogni caso alcuna disparità di trattamento tra società italiane ed estere, dato che la normativa è volta ad assicurare a queste ultime (già svantaggiate per non avere la propria sede in Italia) una maggiore celerità di giudizio davanti a Sezioni Specializzate di maggiore esperienza.


 

I DIRITTI D’AUTORE SUL PERSONAGGIO DI FANTASIA

02/03/2016

Il marchio non può sostituire ed “eternare” i diritti d’autore sul personaggio di fantasia: LGV Avvocati assiste con successo Avela Inc. in un contenzioso sul personaggio Betty Boop.

Con sentenza n. 953/2016 il Tribunale di Bari (Sezione Specializzata in materia di Impresa) si è pronunciato a favore di Avela Inc. – assistita dagli Avvocati Simona Lavagnini e Luigi Goglia, partner dello Studio LGV Avvocati – rigettando la domanda di contraffazione dei marchi aventi ad oggetto il noto personaggio di fantasia Betty Boop avanzata da un importante colosso editoriale.



Avela è una società statunitense che si occupa, in particolare, della produzione, distribuzione e licensing di opere come quadri e poster cinematografici relativi a film e/o cartoni animati. Nell’ambito di tale attività, aveva rielaborato alcuni poster del personaggio Betty Boop, caduto in pubblico dominio, e concesso in licenza alcune immagini perché fossero utilizzate come decorazioni su alcuni capi d’abbigliamento. Lo stesso personaggio – e più precisamente il nome Betty Boop e una particolare rappresentazione della figura femminile parzialmente sovrapposta al disegno di un cuore – era stato anche oggetto di più registrazioni di marchio (nazionali e comunitarie) da parte della multinazionale dell’editoria. Quest’ultima agiva quindi nei confronti dei licenziatari di Avela per contraffazione dei propri marchi, che chiamavano Avela in giudizio.

Il Collegio ha tuttavia sancito – per la prima volta nella giurisprudenza – un importante principio in materia di proprietà industriale ed intellettuale: i diritti di marchio spettanti al titolare dello stesso non possono coprire il personaggio in quanto tale, ma solo una sua specifica rappresentazione grafica. Pertanto, chi non possa vantare diritti d’autore sul personaggio non può tentare di sostituirli e di “eternarli” tramite la registrazione di marchi. Il marchio – ancorché valido – consente unicamente di proteggere da un rischio di confusione circa l’origine dei prodotti, e cade esclusivamente sulla specifica immagine oggetto di registrazione. Diversamente si finirebbe per assicurare al titolare del marchio una tutela più ampia (anche perché potenzialmente non soggetta a termini temporali) rispetto a quella attribuita all’autore dell’opera dalla normativa sul diritto d’autore.


 

VIOLAZIONE DEI DIRITTI SUL SOFTWARE

12/02/16

Il “pirata” che non adempie alla transazione può essere condannato per la violazione dei diritti sul software: LGV Avvocati assiste con successo un colosso internazionale dell’informatica


L’Avv. Simona Lavagnini, partner dello Studio LGV Avvocati, ottiene a favore della multinazionale del software una significativa sentenza di condanna di un’impresa catanese attiva nell’assistenza e nel commercio di prodotti informatici, responsabile della violazione dei diritti d’autore sui programmi per elaboratore.
Nel 2006, nell’ambito di una campagna antipirateria su base nazionale nei confronti di rivenditori informatici, la multinazionale del software eseguiva una descrizione nei confronti dell’impresa catanese, rilevando la presenza di programmi illeciti. All’esito dell’esecuzione le parti raggiungevano un accordo transattivo, senza che venisse iniziato il procedimento di merito. L’impresa catanese non teneva tuttavia fede agli impegni assunti, chiedendo anzi l’annullamento della transazione per temerarietà della pretesa, violenza morale e dolo, nonché il risarcimento del danno. La multinazionale si costituiva chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la risoluzione dell’accordo transattivo, e per conseguenza l’accertamento dell’originario illecito (così come risultante dalla descrizione), il risarcimento del danno, l’inibitoria assistita da penale e la pubblicazione della decisione.
Con la recente sentenza n. 1456 del 3 febbraio 2016 il Tribunale di Milano si è pronunciato a favore del colosso dell’informatica, rilevando in sostanza la mancanza di prove poste a fondamento del richiesto annullamento e riconoscendo il grave inadempimento contrattuale – relativo in particolare al mancato pagamento della somma pattuita nella transazione a titolo di risarcimento – posto in essere dall’impresa catanese, con conseguente dichiarazione della risoluzione e reviviscenza di tutti gli obblighi anche risarcitori derivanti dall’illecito commesso da quest’ultima.