CLAUSOLA DI RIPARAZIONE E PROTEZIONE DEL MARCHIO REGISTRATO. IL TRIBUNALE DI TORINO SEGUE LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA.

21/07/2016

Con ordinanza del 23 maggio 2016 il Tribunale di Torino ha concesso le misure cautelari di inibitoria dalla produzione e vendita, sequestro e ritiro dal commercio dei copri-cerchioni per automobili prodotti dalla società Wheeltrims s.r.l., che riproducevano i marchi registrati di titolarità di Volkswagen AG, Seat S.A. e Skoda Auto.


 

La decisione segue il principio già affermato dalla Corte di Giustizia Europea –  nell’ordinanza resa in data  6 ottobre 2015 (C- 500/14) in occasione di un rinvio pregiudiziale sottoposto proprio dalla Corte Torinese in un procedimento che vedeva coinvolta la stessa Wheeltrims s.r.l. – secondo cui la commercializzazione di prodotti di ricambio, ammessa sul territorio europeo in applicazione della c.d. clausola di riparazione, non autorizza il produttore dei componenti di ricambio a violare le disposizioni poste a tutela dei marchi registrati.

La Corte piemontese ha affermato che il ricambista può utilizzare un marchio registrato di terzi solo ed esclusivamente allo scopo di indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio, ovvero al fine di indicare la compatibilità del proprio componente di ricambio con un determinato modello di vettura. L’utilizzo dei segni registrati è invece inibito quando l’apposizione del marchio potrebbe creare confusione circa la provenienza del prodotto, impedendo al consumatore di distinguere fra il prodotto originale e quello del ricambista.

Il Tribunale ha ribadito l’interesse superiore di tutela dei diritti di privativa industriale e di trasparenza del mercato, di modo che il consumatore possa sempre conoscere la provenienza del bene e l’identità del soggetto che li ha realizzati.