LA TASSAZIONE AGEVOLATA PREVISTA DAL DECRETO PATENT BOX SI APPLICA ANCHE AGLI AGGIORNAMENTI SOFTWARE

14/03/2017

Con risoluzione n. 28/E l’Agenzia risponde positivamente al quesito proposto da una società attiva nel settore della produzione di programmi per elaboratori elettronici circa l’applicabilità del regime di tassazione agevolata stabilito dal Decreto Patent Box ai redditi derivanti da attività di concessione in uso del prodotto, qualora consistano in attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software, in considerazione dell’obbligatorietà, prevista dalla norma, di svolgere un’attività di ricerca e sviluppo.


 

L’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “legge di stabilità 2015”) prevede un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. “Patent Box”) per i redditi derivanti dall’utilizzo di “software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Tale regime opzionale è stato disciplinato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze del 30 luglio 2015 (c.d. “Decreto Patent Box”).

Una società attiva nello sviluppo di software ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito alla corretta individuazione delle attività che potrebbero considerarsi agevolabili; ed in particolare l’istante ha chiesto di conoscere se fosse corretto considerare assoggettabili alla tassazione agevolata le attività di licenza iniziale, canoni di assistenza/manutenzione, realizzazione delle c.d. modifiche del software applicativo dalla stessa sviluppato e registrato presso il Registro Pubblico Speciale Programmi per Elaboratore tenuto dalla SIAE.

L’Agenzia delle Entrate ha in primo luogo chiarito che, tra i beni immateriali che consentono alle imprese di accedere a tale regime opzionale di tassazione, vi è anche il software protetto da copyright – per tale intendendosi tutti i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. In secondo luogo l’Agenzia ha confermato che l’attività di concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali è agevolabile; sul punto ha sottolineato, inoltre, che per potere godere del regime di tassazione agevolato la società, in osservanza del principio del c.d. “nexus approach”, deve svolgere attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software che si sostanzino in attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. L’Agenzia ha infine specificato che le attività come la formazione del personale, il basic help desk di c.d. “secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud, ecc. – che configurano una forma puramente strumentale all’utilizzo del software, estranea al perimetro della sua tutela – non costituiscono attività agevolabili in quanto non rappresentano un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale.