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PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO “IL CORRIERE DELLA SERA” IL DISPOSITIVO DELL’ORDINANZA CON CUI IL TRIBUNALE DI VENEZIA, RIBADENDO LA NOTORIETA’ DEI MARCHI “ECOLAB”, HA GIUDICATO IL SEGNO “ECOLABIOWORLD” IN CONTRAFFAZIONE CON ESSI.

15/11/2016

Con ordinanza pubblicata il 12 maggio 2016, il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa – si è pronunciato a favore di Ecolab Inc., rigettando in parte il reclamo proposto avverso l’ordinanza del 23 settembre 2015 emessa dal medesimo Tribunale in favore della multinazionale statunitense.


 

L’ordinanza reclamata, resa all’esito di un giudizio cautelare promosso da Ecolab e diretto all’accertamento della contraffazione dei propri marchi da parte del segno “Ecolabioworld”, aveva infatti disposto l’inibitoria all’utilizzo di tale segno all’interno dell’attività di impresa della parte resistente, del nome a dominio www.ecolabioworld.org e della pagina Facebook www.facebook.com/Ecolabioworld. Il Giudice del reclamo ha confermato tale pronuncia sottolineando come il marchio ECOLAB abbia acquisito un elevato livello di notorietà e distintività nel pubblico dei consumatori. Il collegio veneziano ha altresì ribadito la sussistenza di un forte rischio di confusione tra il marchio azionato ECOLAB ed il segno “Ecolabioworld”, atteso che nel confronto tra due segni denominativi il lemma iniziale (ECOLAB, nella fattispecie) condiziona in modo significativo il ricordo del consumatore, essendo le restanti differenze non percepibili dal pubblico come rilevanti. L’aggiunta del lemma “io” e della parola “world” nel segno avverso è stata altresì ritenuta inidonea, sotto un profilo concettuale, a scongiurare il rischio di confusione tra i segni a confronto: sarebbe infatti impensabile, affermano i giudici veneziani, che vedendo il segno “Ecolabioworld” il pubblico di riferimento sia in grado di attribuire allo stesso una peculiare valenza concettuale, tale da distinguerlo dal noto marchio ECOLAB. Interessante, infine, il passaggio dell’ordinanza in cui il Tribunale di Venezia, rigettando l’avversaria domanda di convalidazione del segno “ecolabioworld” ai sensi dell’art. 28 c.p.i., ha ribadito che tale istituto non si applica ai marchi di fatto, presupponendo la valida registrazione del segno posteriore di cui si chiede la convalida.

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CONTRAFFAZIONE DEL NOTO SEGNO BIFORCATO “DIADORA”. IL TRIBUNALE DI TORINO CHIAMATO A DEFINIRE I SINGOLI PROFILI DI RESPONSABILITA’ DEGLI “ATTORI” DELLA VIOLAZIONE.

08/11/2016

Il tribunale di Torino, con ordinanza pubblicata in data 3 agosto 2016, ha accolto la domanda di accertamento della contraffazione svolta dalla società Diadora s.r.l., titolare di diverse registrazioni aventi ad oggetto il marchio figurativo costituito dal noto segno biforcato . I Giudici Torinesi hanno ritenuto responsabili della condotta contraffattiva tutte le resistenti per aver contribuito – seppur in maniera diversa – alla commercializzazione della calzature recanti un segno pressoché uguale a quello “Diadora”. Il Tribunale ha chiarito infatti che costituisce contraffazione qualsiasi contributo – anche solo pubblicitario – all’utilizzo illecito del segno altrui.


 

A fondamento delle proprie domande la società ricorrente Diadora s.r.l., che opera da molti anni nel settore delle calzature e dell’abbigliamento, azionava il marchio figurativo costituito dal segno biforcato oggetto di risalenti registrazioni nazionali, internazionali e comunitarie, di seguito riprodotto   diadora.

In particolare, la ricorrente introduceva il procedimento cautelare documentando che le resistenti Melania Italia s.r.l., Fantasia Calzature e Punto 4 s.r.l. commercializzavano e pubblicizzavano per la vendita sui siti internet, le seguenti calzature a marchio “Melania”, recanti un segno pressocchè uguale al proprio marchio registrato:

scarpe

Il Tribunale di Torino rilevava che il segno apposto dalle resistenti sulle scarpe pubblicizzate per la vendita costituiva contraffazione dei segni della ricorrente, atteso che riproduce interamente tutti gli elementi del marchio Diadora (dimensione e posizionamento sul prodotto comprese) e che l’accorgimento di apporre una stella sulla biforcazione superiore del segno non era sufficiente ad eliminare la capacità evocativa del marchio Diadora e il conseguente rischio di confusione sull’origine e provenienza dei prodotti.

I Giudici Torinesi ritenevano dunque tutte le resistenti responsabili di tale atto contraffattivo, rigettando in tal senso l’eccezione di legittimazione passiva formulata dalla società Melania Italia s.r.l. la quale sosteneva di non intrattenere rapporti commerciali né con la ricorrente né con Fantasia Calzature e Punto 4 s.r.l. e di non essere titolare dei domini www.melania.it e www.fantasiacalzature.it (appartenenti ad altri soggetti) sui quali sono state pubblicizzate le calzature contenenti il fregio con la stella. In particolare, i Giudici Torinesi motivavano il rigetto di tale eccezione preliminare sostenendo che, secondo consolidato giurisprudenziale, costituisce contraffazione qualsiasi contributo causale – anche solo pubblicitario – all’utilizzo illecito del segno altrui.

Nel caso di specie, è documentato che è la stessa ricorrente Melania Italia s.r.l. nella pubblicità e nel commercio a presentarsi come il soggetto che usa il segno oggetto del procedimento. Inoltre, sul sito www.melania.it – dove vengono pubblicizzate e commercializzate le scarpe oggetto di contestazione – compare l’indicazione “Melania Italia srl” e dal retro della scatola di cartone contenente le scarpe acquistate nel negozio Pittarello di Torino viene dichiarato che le stesse sono prodotte e distribuite da Melania Group s.p.a.. Infine, nel corso dell’esecuzione sono emerse fatture emesse da Melania Italia s.r.l. nei confronti di soggetti aventi sede in Paesi europei relative a prodotti contrassegnati con il fregio in contestazione. Da tali elementi emergeva dunque con evidenza il pieno coinvolgimento della resistente Melania nella dedotta contraffazione del segno della ricorrente.


LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULLA QUESTIONE DEL COLLEGAMENTO IPERTESTUALE COME FORMA DI “COMUNICAZIONE AL PUBBLICO”

07/11/2016

Con la sentenza dell’8 settembre 2016 la Corte di Giustizia europea ha preso in considerazione la complessa tematica relativa alla qualificabilità di un collegamento ipertestuale inserito all’interno di una pagina web come “comunicazione al pubblico”. In particolare, con la sentenza C-160/15, la Corte ha dichiarato che costituisce “comunicazione al pubblico” la pubblicazione su un sito internet di un link che rimandi ad opere protette, liberamente disponibili su un altro sito internet ma senza l’autorizzazione del titolare del relativo diritto d’autore.


 

Nel caso di specie nell’ottobre 2011 la GS Media – società che gestisce il sito GeenStijl.nl, tra le pagine web di attualità più cliccate dei Paesi Bassi – inseriva all’interno del sito un collegamento ipertestuale che rimandava ad un file elettronico presente sul sito australiano Filefactory.com per l’archiviazione dati. Tale file, accessibile a chiunque cliccasse sul predetto link, conteneva le fotografie realizzate su commissione di Sanoma, editore della rivista Playboy, destinate ad apparire sull’edizione della stessa rivista nel dicembre 2011. Le fotografie venivano quindi rese disponibili al pubblico senza autorizzazione dell’editore, titolare dei diritti d’autore sulle medesime. Sanoma richiedeva in più occasione a GS Media la rimozione dei collegamenti ipertestuali presenti sul sito GeenStijl.

La questione rimessa di fronte alla Corte di Giustizia era già stata parzialmente trattata nel 2014 dalla sentenza Svensson nella quale è stata fornita la definizione di “comunicazione al pubblico” richiamata anche nella decisione in commento. In entrambe le sentenze la Corte afferma che i) viene posto in essere un “atto di comunicazione” quando, in mancanza dell’intervento dell’utente, i clienti dello stesso non potrebbero fruire dell’opera diffusa e che ii) per “pubblico” debba intendersi un numero indeterminato di destinatari potenziali, ricomprendente quindi un numero consistente di persone.

Tuttavia, la causa GS Media è stata risolta in maniera opposta al caso Svensson. In quest’ultimo, infatti, la Corte aveva ritenuto non sussistente alcuna “comunicazione al pubblico” in quanto il link ipertestuale che veniva messo a disposizione degli utenti rimandava ad un sito sul quale il contenuto informatico richiamato era stato pubblicato con il consenso del titolare dei diritti. Il collegamento ipertestuale non poteva essere considerato rilevante per la divulgazione del contenuto del sito cui gli internauti venivano reindirizzati, sulla base della conclusione per cui i titolari del diritto d’autore di tale opera, quando hanno autorizzato la detta comunicazione, hanno considerato l’insieme degli utenti di Internet come pubblico.

Nel caso in esame, invece, la Corte ha dichiarato che la pubblicazione del link costituisce “comunicazione al pubblico” in quanto i) la predisposizione del link da parte del sito olandese ha integrato condizione necessaria per la divulgazione al pubblico che, in difetto della condotta di GS Media, non avrebbero potuto fruire del contenuto e poiché ii) la divulgazione delle immagini è stata eseguita in assenza del consenso del titolare del diritto d’autore sulle fotografie e con la consapevolezza da parte di GS Media dell’assenza del suddetto consenso, oltre che con evidenti finalità di lucro. Tali circostanze hanno portato la Corte a ritenere in questo caso che la comunicazione del link abbia reso le informazioni accessibili ad un pubblico nuovo e diverso da quello cui le fotografie erano state destinate, con la conseguenza di poter propriamente qualificare tale atto come “comunicazione al pubblico”.


TUTELA DEI DATI PERSONALI E INDIRIZZO IP DINAMICO

25/10/2016

I Giudici europei classificano l’indirizzo IP dinamico come dato personale nel caso in cui al gestore del sito internet che abbia registrato l’accesso al proprio sito da parte di un utente siano attribuiti strumenti giuridici per ottenere dal fornitore dei servizi di rete le informazioni aggiuntive necessarie alla completa identificazione di detto utente.


 

La Corte di Giustizia, con la recente decisione del 19 ottobre 2016, si è occupata della questione se un indirizzo di protocollo internet (definito “indirizzo IP”) dinamico possa essere qualificato come dato personale ed essere come tale soggetto alle previsioni di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e alla loro libera circolazione nell’Unione.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici europei era riferito a due questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte Federale di Giustizia della Germania (Bundesgerichtshof) nel ricorso presentato dal cittadino tedesco sig. Patrick Breyer avverso la sentenza di appello che aveva parzialmente disatteso le sue argomentazioni. Il caso è sorto a seguito della consultazione da parte del sig. Breyer di vari siti Internet riconducibili a servizi federali tedeschi i quali, per contrastare la pirateria informatica, provvedono a registrare in un file di registro gli accessi effettuati dagli utenti di ciascun sito. I dati relativi agli utenti che vengono memorizzati includono il nome del sito o del file consultato, le parole inserite nei campi di ricerca, la data e l’ora della consultazione, il volume dei dati trasferiti, il messaggio relativo all’esito della consultazione e l’indirizzo IP del PC a partire dal quale è stato effettuato l’accesso.

A seguito dell’accesso, il sig. Breyer proponeva ricorso dinanzi ai giudici amministrativi tedeschi, chiedendo che alla Repubblica federale di Germania fosse inibita la conservazione – anche attraverso soggetti terzi – dell’indirizzo IP dell’utente dei siti internet ad essa riconducibili ed in particolare di quello del sig. Breyer per le attività oggetto di causa. A seguito del rigetto del ricorso in primo grado, il giudice d’appello ha ritenuto che un indirizzo IP dinamico costituisce un dato personale solo se l’utente abbia rivelato la propria identità durante la sessione di consultazione del sito stesso. Solo in quel caso, a detta del giudice dell’impugnazione, l’operatore del sito internet sarebbe in grado di identificare l’utente incrociando il suo nome con l’indirizzo IP del suo computer. La disputa è approdata dinanzi alla Corte Federale tedesca la quale ha rimesso alla Corte di Giustizia europea la questione se un indirizzo IP dinamico registrato da un gestore di un sito internet a seguito della consultazione da parte di un utente costituisce, nei confronti di tale gestore, un dato personale ai sensi della direttiva 95/46/CE qualora solamente un terzo, segnatamente il fornitore di accesso a Internet della suddetta persona, disponga delle informazioni necessarie a identificarla.

La Corte di Giustizia, dopo aver constatato che risulta pacifico che l’indirizzo IP statico consente di individuare in maniera inequivoca e permanente il dispositivo connesso alla rete, ha affermato che il gestore della pagina internet sarebbe in grado di identificare l’utente che accede alla sua pagina attraverso un indirizzo IP dinamico esclusivamente attraverso ulteriori informazioni generalmente fornite da un soggetto terzo (il fornitore di accesso ad internet dell’utente stesso). Per tali ragioni, al fine di qualificare un indirizzo IP dinamico come dato personale e come tale soggetto alla direttiva in questione, a detta della Corte è necessario verificare se la possibilità di combinare un indirizzo IP dinamico con le informazioni aggiuntive detenute dal fornitore di accesso ad internet costituisca un mezzo che può essere ragionevolmente utilizzato dal gestore della pagina internet per identificare la persona interessata. Nel caso di specie la Corte ha precisato che il diritto nazionale tedesco non consente al gestore della pagina internet di ottenere dal fornitore di accesso ad internet, a semplice richiesta, le informazioni aggiuntive in grado di identificare l’utente che utilizza un indirizzo IP dinamico. Sono tuttavia previsti strumenti giuridici che consentono al fornitore di servizi di media online di rivolgersi, nel particolare caso di attacchi cibernetici, all’autorità competente affinché quest’ultima assuma le iniziative necessarie per ottenere tali informazioni dal fornitore di accesso ad internet e per avviare procedimenti penali.

Sulla base di tale circostanza la Corte ha concluso che l’indirizzo IP dinamico registrato da un gestore di una pagina internet in occasione della consultazione da parte di un utente costituisce un dato personale nei confronti di tale gestore se esso disponga dei mezzi giuridici che gli consentano di far identificare la persona interessata attraverso le informazioni aggiuntive in possesso del fornitore di accesso ad internet. Di conseguenza il gestore della pagina internet può raccogliere e impiegare dati personali di un utente, in mancanza del suo consenso, solo nella misura in cui detta raccolta e detto impiego siano necessari per consentire l’effettiva fruizione dei servizi offerti dalla pagina internet da parte dell’utente in questione, senza che l’obiettivo di assicurare il funzionamento generale dei medesimi servizi possa giustificare l’impiego di tali dati dopo una sessione di consultazione degli stessi.


IL SOCIO TITOLARE DI ALMENO UN TERZO DEL CAPITALE DI S.R.L. HA IL POTERE DI CONVOCARE L’ASSEMBLEA

21/10/2016

In tema di società a responsabilità limitata, il potere di convocare l’assemblea, in caso di inerzia dell’organo di gestione, deve riconoscersi, nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. (Corte di Cassazione, sentenza n.  10821/2016)


 

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che, nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, al socio di maggioranza di una S.r.l., titolare di almeno un terzo del capitale, va riconosciuto il potere di convocazione dell’assemblea, in caso di inerzia dell’organo di gestione.

Preliminarmente, va rilevato che il Codice Civile italiano non prevede per le S.r.l. un sistema analogo a quello contemplato dall’articolo 2367 relativo alle S.p.A. in materia di convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci.

A norma del suindicato articolo 2367 c.c., infatti: “Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare”.

A parere della Corte l’obiettivo di fondo della riforma del diritto societario del 2003 è stato quello di configurare la S.r.l. come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; con accentuati margini di disponibilità delle norme che ammettano soluzioni organizzative, proprie di società di persone, per via statutaria. Centrale nella S.r.l. è divenuto, dunque, il ruolo del socio, al quale spettano anche poteri prima riservati in via esclusiva all’amministratore.

In particolare la Corte, con riferimento al caso di specie, ha differenziato in maniera decisa la disciplina delle S.r.l. da quella delle S.p.A., confermando l’inapplicabilità della tecnica del rinvio. L’autonomia e potenziale onnicomprensività della normativa sulla S.r.l. induce ad escludere l’estensione analogica del meccanismo procedurale di convocazione previsto dall’articolo 2367 Codice Civile: estensione, già in linea di principio, dissonante con la rigidità dei diversi tipi societari.

Tale pronuncia va inquadrata all’interno di un costante sforzo degli operatori (che affonda le proprie radici da lungo tempo) teso ad eliminare i pericoli di una paralisi della vita societaria nei casi di inerzia ostruzionistica degli amministratori derivante, da un lato, dall’inapplicabilità in via analogica dell’articolo 2367 c.c. dettato per le società per azioni, attesa la forte differenza tra i due tipi societari, e, dall’altro, dall’inutilizzabilità dell’art. 2487 c.c., in quanto unicamente relativo alla nomina e revoca dei liquidatori (peraltro, tramite il “filtro” del Tribunale).

È evidente quindi che la decisione de quo costituisca un’importante novità nel panorama delle società di capitali ed in particolare delle società a responsabilità limitata la quale ha finalmente e correttamente individuato, nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, un meccanismo alternativo nel riconosciuto potere di convocazione dell’assemblea da parte del socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, in caso di inerzia dell’organo di gestione.