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I PROGRAMMI PER COMPUTER E LA (RI) VENDITA DI COPIE TRAMITE SUPPORTE NON ORIGINALI

14/10/2016

La Corte di Giustizia con la recente decisione del 12 ottobre 2016 si è nuovamente occupata dell’esaurimento del diritto di distribuzione per la vendita di copie usate di programmi per elaboratore. La questione è giunta alla corte europea a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Regionale di Riga, Collegio speciale degli affari penali, Lettonia, nel procedimento penale a carico dei signori Aleksandrs Ranks e Jurijs Vasiļevičs per aver venduto on-line diverse copie di software editi da Microsoft e tutelati dal diritto d’autore.


 

Il giudice del rinvio ha dunque chiesto alla Corte se gli articoli 4, lettere a) e c), e 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, debbano essere interpretati nel senso che l’acquirente di una copia “usata” di un programma per elaboratore, registrata su un supporto fisico non originale, possa, in applicazione della regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione del titolare del diritto, vendere a terzi tale copia qualora (i) il supporto fisico originale di tale programma, consegnato al primo acquirente, sia stato deteriorato e (ii) quest’ultimo abbia cancellato la copia del software installata sul proprio PC o abbia cessato di utilizzarlo.

La Corte in prima battura ha precisato che è noto il principio per cui il diritto di distribuzione di una copia di un programma per elaboratore si considera esaurito qualora il titolare del diritto abbia (i) autorizzato la prima vendita della copia stessa e (ii), a fronte di un corrispettivo economico, ne abbia conferito il diritto di utilizzo senza limitazioni di durata (come affermato dalla stessa Corte di Giustizia nella nota sentenza UsedSoft./.Oracle del 3 luglio 2012, causa C-128/11).

La citata regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione si applica alle copie del software licenziato sia che queste siano registrate su un supporto analogico che siano state scaricate tramite download dal sito internet del titolare del diritto in quanto, sempre secondo la Corte, la direttiva non opera alcuna distinzione tra la forma tangibile o intangibile della copia stessa. Tuttavia il primo acquirente, se intende rivendere la copia del software acquistata, deve renderla inutilizzabile ovvero rimuoverla dal proprio PC.

Il caso in esame concerne proprio la rivendita a terzi da parte dei signori Aleksandrs Ranks e Jurijs Vasiļevičs di copie dei software Microsoft registrate su supporti non originali in quanto, a detta di quest’ultimi, il supporto originale si sarebbe deteriorato o distrutto. Nel procedimento non vi erano evidenze idonee a dimostrare che le copie dei software Microsoft oggetto di rivendita fossero state legittimamente acquisite da parte dei signori Aleksandrs Ranks e Jurijs Vasiļevičs.

A fronte di tali argomentazioni la Corte ha escluso che la copia di riserva di un programma per elaboratore, sebbene legittima ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2 della citata direttiva, possa essere oggetto di vendita a terzi senza il consenso del titolare del diritto. Tuttavia la Corte ha precisato che l’acquirente legittimo di una licenza d’uso illimitata di una copia del programma per elaboratore deve essere in grado, qualora il supporto su cui originariamente la copia licenziata è andato distrutto o deteriorato, di scaricare nuovamente la suddetta copia tramite il sito internet del titolare del diritto per il proprio esclusivo uso.

In conclusione la Corte ha chiarito che l’acquirente iniziale di una licenza d’uso illimitata di un software ha il diritto a rivendere a terzi la copia installata sul proprio PC non potendo, tuttavia, questi cedere la copia di riserva di tale software qualora il supporto originale su cui tale copia era stata registrata si sia deteriorato e/o distrutto. In ogni caso è onere di chi invoca l’applicazione del principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione dimostrare, con ogni mezzo di prova, di aver legittimamente acquisito una licenza d’uso illimitata della singola copia rivenduta (oltre che di aver reso inutilizzabile/cancellato la copia originariamente installata sul proprio PC).


LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA IN TEMA DI CRITERI DI INTERPRETAZIONE DEGLI STATUTI SOCIETARI

13/09/2016

La clausola statutaria di una società per azioni che richieda una maggioranza rafforzata per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti concernenti determinate materie è posta a tutela delle minoranze, ed è finalizzata a garantire alle stesse un potere di interdizione allo scopo di conservare i rapporti di forza esistenti all’interno della società. Pertanto, un’interpretazione di tale clausola che ne consenta la modifica con una maggioranza più limitata appare intrinsecamente contraddittoria, alla luce del criterio di buona fede e sulla base del rilievo della comune intenzione delle parti, conducendo all’annullamento della relativa delibera. Ne deriva che la clausola statutaria che protegga la minoranza richiedendo una maggioranza rafforzata per le delibere riguardanti determinate materie, non può essere modificata con una maggioranza più limitata.


 

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4967 del 14 marzo 2016, è tornata sul tema, a lungo dibattuto, dell’interpretazione degli statuti societari.

La controversia riguardava l’impugnazione da parte di alcuni soci di una S.p.A. di una delibera dell’assemblea straordinaria della medesima società adottata nel settembre 2001, con la quale era stato modificato l’art. 17 dello statuto. Quest’ultima disposizione richiedeva un quorum rafforzato — pari al 60% del capitale sociale — per le assemblee che, sia in prima che in seconda convocazione, fossero state chiamate a esprimersi su determinate materie, espressamente elencate, tra le quali, però, non compariva la modifica dello stesso art. 17.

L’assemblea straordinaria della S.p.A. in questione aveva conseguentemente proceduto a modificare detto articolo dello statuto con i quorum previsti dall’art. 2369 c.c. (nel testo precedente la riforma operata dal d.lg. n. 6/2003), e quindi con una maggioranza, pari a più di un terzo del capitale sociale, inferiore a quella prevista dal medesimo art. 17.

I soci chiedevano quindi, al Tribunale prima e alla Corte d’Appello poi, l’annullamento della delibera per l’indebita modifica dell’art. 17 dello statuto sociale effettuata senza il rispetto delle maggioranze ivi previste.

A fronte del rigetto da parte della Corte d’Appello di Roma della pretesa avanzata in giudizio dai soci di minoranza della S.p.A., la Corte di Cassazione ha richiamato le norme in materia di interpretazione dei contratti (art. 1362 ss. c.c.) per cassare la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annullare la delibera dell’assemblea della società nella parte in cui aveva modificato l’art. 17 dello statuto senza l’osservanza delle maggioranze ivi previste.

Ad avviso della Suprema Corte, infatti, un’interpretazione funzionale e secondo buona fede dello statuto della società, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1369 e 1366 c.c., conduce a ritenere che, in presenza di una clausola statutaria intesa a garantire a una minoranza, attraverso la previsione di maggioranze qualificate, un potere interdittivo con riferimento alle decisioni dei soci su determinate materie, debbano essere assoggettate ai medesimi quorum rafforzati anche le delibere volte a modificare la clausola statutaria in cui essi sono previsti. Con la conseguenza che la maggioranza non qualificata dei soci non potrebbe da sola, anche in assenza di una previsione espressa dello statuto, modificare la clausola che stabilisca detti quorum.

La sentenza in commento assume un valore decisivo in quanto si inserisce nel dibattito circa l’applicabilità o meno agli statuti dei criteri ermeneutici « soggettivi » previsti dalla disciplina generale dei contratti (spec. artt. 1362-1366 c.c.), volti alla valorizzazione, in chiave interpretativa, dello scopo perseguito dai contraenti e del comportamento da questi tenuto anche successivamente alla conclusione del contratto, in luogo di quelli obiettivi previsti per l’interpretazione della legge (art. 12 disp. prel. c.c.), fondati, anzitutto, sul significato letterale delle singole previsioni considerate.


PRIVACY – IL 1 OTTOBRE 2016 ENTRA IN VIGORE IL CODICE DI DEONTOLOGIA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO A FINI DI INFORMAZIONE COMMERCIALE

06/09/2016

A partire dal 1 ottobre 2016, saranno applicabili le misure prescritte dal “Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale”, promosso dal Garante della privacy e redatto in collaborazione con diverse associazioni di categoria interessate al settore (il Codice è consultabile per esteso al seguente link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4298343).  

Il nuovo Codice è diretto alle società che forniscono informazioni sull’affidabilità commerciale di imprenditori e manager e ha l’obiettivo di regolamentare le attività di tali soggetti operando un bilanciamento tra la loro libertà di iniziativa economica e la sicurezza, la libertà individuale e la dignità dei soggetti i cui dati sono sottoposti a trattamento. Le informazioni raccolte e trattate da tali società sono infatti particolarmente delicate, in quanto attinenti alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di imprenditori. Ne consegue che il non corretto uso di banche dati e di strumenti di analisi così invasivi può arrecare seri danni alla dignità e alla riservatezza delle persone coinvolte.


 

Queste le regole più rilevanti fissate dal Garante nel nuovo Codice di Deontologia:

  • Ambito di applicazione: il nuovo Codice di Deontologia si applicherà esclusivamente alle informazioni commerciali che si riferiscono a persone fisiche. Il Codice, infatti, fa propria la definizione di “dato personale” prevista dall’art. 4 del D.lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”), che parla di “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile”. Ne consegue che le informazioni commerciali prive di riferimenti a persone fisiche sono liberamente utilizzabili (punto 3 del Preambolo);
  • Riferibilità dei dati: per realizzare un dossier di informazioni commerciali su un manager o un imprenditore possono essere utilizzati solo i dati personali di quest’ultimo o di persone fisiche o giuridiche che con esso hanno o hanno avuto legami economici e/o giuridici (tale legame si ha, ad es., quando l’interessato partecipa in una società attraverso il controllo diretto o indiretto di una percentuale di quote o azioni) ( 2, commi 3 e 4);
  • Dati utilizzabili e consenso: possono essere utilizzati esclusivamente i) i dati provenienti da fonti pubbliche, conoscibili da chiunque (e quindi le informazioni contenute nel registro delle imprese, all’interno di bilanci, atti immobiliari, atti pregiudizievoli, ecc.); ii) i dati estratti da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque (quali testate giornalistiche, elenchi telefonici, siti web di enti pubblici o altre attività di vigilanza e controllo); iii) i dati personali che il soggetto interessato abbia liberamente deciso di comunicare al fornitore di informazioni commerciali ( 3, commi 1 e 2). Nei casi di cui ai punti i) e ii) i dati possono essere trattati senza il consenso degli interessati (art. 5);
  • Modalità di trattamento dei dati: nell’acquisire e registrare i dati personali, le società del settore sono tenute a: i) assicurare che l’informazione estratta sia esatta e pertinente rispetto al fine perseguito; ii) annotare la fonte di provenienza dei dati; iii) mantenere i dati aggiornati ( 3, comma 4);
  • Informativa: per il trattamento dei dati sopra indicati le società fornitrici di informazioni commerciali forniscono all’interessato un’informativa redatta secondo modalità semplificate (resa in forma non individuale) rispetto a quelle ordinarie previste dall’art. 13 Codice Privacy. In particolare, l’informativa dovrà essere resa all’interno di un portale creato appositamente dalle società fornitrici di informazioni commerciali, nel caso in cui queste abbiano un fatturato annuale superiore ad € 300.000,00; all’interno del sito web della singola società fornitrice di informazioni commerciali, qualora il fatturato annuale di questa sia inferiore alla somma sopra indicata ( 4);
  • Limiti temporali all’utilizzo e conservazione dei dati: i dati personali raccolti a fini di informazione commerciale possono essere conservati solo per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili e/o pubblicati nelle fonti pubbliche da cui provengono ( 8). Per le informazioni concernenti eventi negativi (quali fallimenti, procedure concorsuali, ipoteche, ecc.), l’art. 7, comma 4, introduce invece termini più rigorosi (ad es. le informazioni relative a procedure concorsuali non possono di regola essere utilizzate per un periodo superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura concorsuale);
  • Sicurezza: i fornitori di informazioni commerciali sono tenuti ad adottare misure idonee a garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni commerciali raccolte e trattate ( 10);
  • Entrata in vigore: il nuovo Codice di Deontologia entrerà in vigore il 1 ottobre 2016. A partire da quella data, dunque, qualsiasi trattamento di dati personali per finalità di informazione commerciale non conforme al Codice sarà considerato illecito.


I PRIMI COMMENTI DOTTRINALI SULLA DECISIONE BETTY BOOP OTTENUTA DA LGV SONO FAVOREVOLI.

30/08/2016

Sul numero 3 del 2016 della Rivista di Diritti Industriale è apparso il primo commento dottrinale alla decisione storica del Tribunale di Bari del 22 febbraio 2016 (di cui si è già data notizia sul sito LGV – https://www.lgvavvocati.it/news/page/3 ). Il commento è favorevole alla posizione sostenuta da LGV in causa, e fatta sostanzialmente propria dal Tribunale, secondo cui va respinto il tentativo di eternare il monopolio sul personaggio di Betty Boop tramite il marchio, quando i diritti d’autore siano scaduti (Trib. Bari, 22 febbraio 2016, in Riv. Dir. Ind. 2016, 293 con nota di Bixio, Lunga vita a Betty Boop, l’ultra tutela del personaggio di fantasia).

 

 

bp

In una precedente news del nostro sito abbiamo parlato della storica decisione del Tribunale di Bari nel caso Betty Boop, in cui LGV ha rappresentato la società statunitense Avela, attiva nel settore dei poster e del merchandising di personaggi di fantasia, sostenendo la tesi che – caduto il personaggio di fantasia in pubblico dominio – un marchio avente ad oggetto il medesimo personaggio non poteva impedire l’utilizzazione del personaggio in altre rappresentazioni grafiche, non in funzione di marchio. La Rivista di Diritto Industriale ha recentemente pubblicato una nota a commento della citata sentenza del Tribunale di Bari, in cui si sostiene la correttezza della posizione in questione, affermandosi espressamente “è più che apprezzabile la linea tenuta dal Tribunale di Bari nel voler scongiurare il tentativo che sul noto personaggio di Betty Boop si instaurasse una reviviscenza di diritti più ampi e duraturi di quelli autoriali”. Il commento sottolinea peraltro – correttamente – come un tentativo di questo genere sia sempre più ricorrente, anche in termini di prolungamento della durata della tutela e/o estensione dell’oggetto del diritto. Emerge invece chiaramente dalla riflessione sulla decisione del Tribunale di Bari e sui precedenti giurisprudenziali in materia di personaggio di fantasia la necessità di evitare ogni uso strumentale degli istituti della proprietà industriale ed intellettuale (ed in questo caso del marchio), in un’ottica pro-concorrenziale che è propria delle esclusive del settore della proprietà industriale ed intellettuale stessa. Non va in fatti dimenticato che i monopoli in questione nascono e vivono in funzione dei loro effetti pro-concorrenziali e più in generale di creazione di valore per la società nel suo complesso: così che va certamente evitato (e considerato fuori sistema) ogni uso degli strumenti della proprietà industriale ed intellettuale che miri – extra legem – ad una indebita estensione della protezione, onde evitare che tale uso si trasformi in una difesa ultra-monopolistica a favore di soggetti che – già detentori di una posizione economicamente dominante  – possano perpetuare tale posizione solo in virtù degli investimenti economici che sono in grado di effettuare e senza invece dover svolgere alcuna attività effettivamente creativa o innovativa. Il sistema della proprietà intellettuale ed industriale, invece, non protegge mai l’investimento ex se, ma solo se finalizzato alla creazione di un valore (diversamente qualificato dall’ordinamento, ossia se creativo, originale, distintivo, etc.). In ciò risiede la forza e la funzione degli istituti di cui si è parlato, che vanno difese da parte degli operatori, per evitare una deriva degli istituti che potrebbe portare ad una loro delegittimazione e quindi – in ultima istanza – ad un effetto boomerang per tutti i titolari di diritti di questo genere.


UN NOTO ALBERO PROFUMATO. IL TRIBUNALE DI MILANO CHIAMATO A DECIDERE SULLA PROTEZIONE DEI MARCHI REGISTRATI E SULLA TUTELA CONCORRENZIALE.

28/07/2016

Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata in data 11 maggio 2016, ha accolto sia la domanda di nullità avverso il marchio “Forest Fresh” sia la domanda concorrenziale svolte dalle società Julius Samann Ltd e Tavola S.p.A., rispettivamente titolari dei diritti di proprietà intellettuale e licenziataria esclusiva per l’Italia dei marchi “JSL” rappresentati dalla particolare forma stilizzata dell’albero di conifera “Arbre Magique”, nei confronti della società polacca Siscar Spolka z o.o. Spolka Komandytowa, per aver commercializzato prodotti contraddistinti dal marchio “Forest Fresh” in contraffazione dei citati marchi “JSL”.


A fondamento delle proprie domande le società attrici azionavano i marchi nazionali, comunitari e internazionali aventi ad oggetto la particolare forma stilizzata di un albero di conifera, successivamente ripresa per realizzare dei deodoranti a forma di albero. In particolare, le stesse sostenevano che il marchio internazionale “Forest Fresh” di proprietà della società polacca Siscar Spólka z o.o. Spólka Komandytowa – segno consistente in un alberello stilizzato, al centro del quale compare l’elemento denominativo “Forest Fresh” e destinato a contraddistinguere una linea di prodotti identici a quelli contraddistinti dal marchio delle attrici (omonimi deodoranti per automobili) – sarebbe nullo e costituirebbe contraffazione dei marchi di propria titolarità, oltre a costituire una condotta di concorrenza sleale per imitazione servile (delle confezioni di vendita e delle colorazioni associate a identiche fragranze) e per appropriazione di pregi.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto i marchi in questione confondibili sotto ogni profilo, alla luce dell’alto gradiente distintivo dei marchi JSL tanto per le caratteristiche intrinseche dei segni (dal momento che la forma ad albero stilizzato è di gran lunga prevalente sulla componente denominativa del marchio ed è del tutto arbitraria, non descrivendo in alcun modo la fragranza dei deodoranti in oggetto) quanto per la rinomanza raggiunta presso il pubblico dei consumatori.

I Giudici Milanesi concludevano dunque per la contraffazione dei marchi JSL ad opera del marchio “Forest Fresh” e per la nullità di quest’ultimo. Il Tribunale ha ritenuto inoltre che la condotta della società convenuta costituisse comportamento anticoncorrenziale per imitazione servile, atteso il rischio di confusione ravvisato tra i segni in parola, nonché appropriazione di pregi, poiché la convenuta presentava i prodotti in modo del tutto analogo e si serviva di canali distributivi identici (in espositori posizionati in autogrill, distributori di benzina, negozi di casalinghi e supermercati) attraverso un packaging del tutto simile, al solo fine  di “sfruttare la scia” del concorrente. Infine, il Tribunale ha ritenuto integrata anche la fattispecie di cui all’art. 2598, n. 3, c.c.