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UN “FIOCCO” DI TENDENZA. IL TRIBUNALE DI MILANO CHIAMATO A DECIDERE SULLA PROTEZIONE CONCORRENZIALE.

15/07/2016

Il Tribunale di Milano, con un’ordinanza del 22 aprile 2016, ha accolto le domande cautelari svolte dalla branch italiana del Gruppo Ports, società che opera a livello mondiale nel campo dell’abbigliamento e degli accessori per la moda, nei confronti della società spagnola Fashion Retail S.A. e di quella italiana Stradivarius Italia S.r.l. per aver commercializzato nei propri punti vendita e nel sito web stradivarius.com una particolare calzatura caratterizzata da un “fiocco/nodo sulla tomaia” identica a quella ideata e commercializzata dalla stessa Ports Italia.


 

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La ricorrente aveva basato la presente azione cautelare sul compimento di alcuni atti di concorrenza sleale da parte delle resistenti – imitazione servile e confusoria nonché per appropriazione di pregi –chiedendo che quest’ultime venissero inibite dalla prosecuzione delle condotte illecite. In particolare Ports Italia sosteneva che le proprie calzature erano caratterizzate dalla peculiare forma a “fiocco/nodo sulla tomaia” la quale sarebbe stata dotata di quella capacità individualizzante tale da consentire al consumatore medio di ricondurre una siffatta forma (esclusivamente) alla produzione della ricorrente. Non solo. A fronte della notorietà acquisita sul mercato dalle calzature a “fiocco/nodo sulla tomaia” dopo soli 4 mesi dal loro ingresso sul mercato, le resistenti avrebbero pedissequamente imitato tale forma caratterizzante al solo fine di porsi in scia della notorietà della ricorrente appropriandosi dei pregi connessi alla sua produzione.

Il Tribunale ha ritenuto che la peculiare forma delle calzature a “fiocco/nodo sulla tomaia” fosse effettivamente un elemento caratterizzante della produzione della ricorrente, ritenendolo dunque dotato di quella capacità individualizzante richiesta ex art. 2598 n. 1 cod. civ. Inoltre, vista la sostanziale identità tra i prodotti delle due imprese, si sarebbe di certo potuto verificare quell’effetto confusorio che la norma in questione vorrebbe evitare. Tuttavia, a detta del giudice designato, non si sarebbe verificato l’ulteriore illecito di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 cod. civ. in quanto la riproduzione degli elementi più caratteristici del prodotto altrui vorrebbe indurre il consumatore in errore circa l’origine imprenditoriale dei prodotti e non sarebbe dunque intesa ad appropriarsi dei pregi altrui, come richiesto dalla fattispecie in questione.


SIMONA LAVAGNINI TRA GLI AUTORI DI “THE DIGITAL SINGLE MARKET COPYRIGHT. INTERNET AND COPYRIGHT LAW IN THE EUROPEAN PERSPECTIVE”

07/07/2016

È di recentissima pubblicazione l’ultimo volume monografico della Collana “Diritto e Policy dei Nuovi Media”, curato da Mario Franzosi, Oreste Pollicino e Gianluca Campus, che raccoglie gli atti del Convegno organizzato dalla Formazione Permanente Magistrati in collaborazione con AIPPI nel novembre 2015. Il volume approfondisce le problematiche relative alla circolazione di contenuti digitali nel territorio europeo, alla luce delle più recenti novità tecniche e legislative.


 

Simona Lavagnini ha contribuito redigendo il capitolo “The Directive 2014/26/EU on collecting societies and the user’s perspective”, che analizza in chiave critica i profili relativi al monopolio di cui godono, di fatto, gli enti per la gestione collettiva dei diritti d’autore (le c.d. “collecting societies”) nei singoli stati europei. Particolare attenzione è stata rivolta alla prospettiva dell’utente, costretto a negoziare con unico soggetto.

Simona Lavagnini ha quindi esplorato possibili soluzioni a livello europeo volte a garantire il giusto equilibrio tra le posizioni dei soggetti coinvolti, esaminando sia la tendenza ad estendere la portata applicativa della normativa in materia di concorrenza anche con riferimento a tali enti, sia l’opzione di applicare in capo agli stessi norme più stringenti volte ad imporre maggiore trasparenza a tutela degli utenti e dell’interesse pubblico.


SIMONA LAVAGNINI TRA GLI AUTORI DELLA VI EDIZIONE DEL COMMENTARIO BREVE ALLE LEGGI SU PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA EDITO DA WOLTER KLUWER-CEDAM

22/06/2016

È in corso di pubblicazione la sesta Edizione del Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza, che rappresenta da anni un punto di riferimento per chi si occupa della materia.


 

Come nelle precedenti edizioni, il name partner  Simona Lavagnini ha contribuito al Commentario redigendo il commento ad alcune norme in materia di diritto d’autore, fra cui in particolare l’art. 16-bis relativo alla comunicazione al pubblico via satellite e ritrasmissione via cavo,  gli artt. 100, 101 e 102 relativi alla protezione del titolo, delle rubriche, dell’aspetto esterno dell’opera, degli articoli e di notizie, nonché gli artt. 102-quater e 102-quinquies in tema di misure tecnologiche di protezione e informazioni sul regime dei diritti.

Simona Lavagnini è inoltre autrice di una parte rilevante del commento alle norme in materia di banche di dati, tema su cui ha particolare esperienza, e si è quindi occupata dell’introduzione e del commento agli artt. 64-quinquies e 64-sexies in tema di tutela delle banche di dati qualificabili come opere dell’ingegno, nonché degli artt. 102-bis e 102-ter in materia di diritti del costitutore di una banca dati tutelata da diritto sui generis.


LE SEZIONI SPECIALIZZATE PER LE SOCIETÀ ESTERE NON SONO INCOSTITUZIONALI

12/04/2016
Le Sezioni Specializzate per le società estere non sono incostituzionali: LGV Avvocati assiste con successo una multinazionale del software in un procedimento di descrizione



L’Avv. Simona Lavagnini, partner dello Studio LGV Avvocati, ottiene una importante decisione nei confronti di una holding attiva nella produzione di imballaggi, la quale aveva sollevato l’eccezione di incostituzionalità – per violazione degli articoli 3 e 25 Cost. – della norma che ha stabilito la competenza inderogabile di alcune Sezioni Specializzate per le controversie che coinvolgono una società estera (art. 4, co. 1bis del d.lgs. 168/2003).
Il colosso internazionale dell’informatica aveva ottenuto ed eseguito nei confronti della holding un provvedimento di descrizione dei programmi per elaboratore di sua titolarità. Essendo stati rinvenuti numerosi software privi di licenza, la multinazionale aveva insistito per la conferma del provvedimento, ma la controparte aveva sollevato diverse eccezioni tra cui quella di incostituzionalità. Sosteneva in particolare che la norma in questione avrebbe attribuito un privilegio ingiustificato a favore delle società estere.
Con l’ordinanza del 2 febbraio 2016, Il Tribunale di Milano ha tuttavia rigettato l’eccezione e confermato il provvedimento di descrizione, riconoscendo per la prima volta alcuni importanti principi in materia di competenza delle Sezioni Specializzate. Innanzitutto, il Giudice ha affermato che una simile eccezione non sarebbe in realtà compatibile con il procedimento di descrizione, volto appunto ad acquisire la prova dell’illecito. Difatti il tempo necessario all’esperimento del giudizio di costituzionalità esporrebbe la prova al rischio di dispersione o alterazione. Non sussisterebbe in ogni caso alcuna disparità di trattamento tra società italiane ed estere, dato che la normativa è volta ad assicurare a queste ultime (già svantaggiate per non avere la propria sede in Italia) una maggiore celerità di giudizio davanti a Sezioni Specializzate di maggiore esperienza.


 

I DIRITTI D’AUTORE SUL PERSONAGGIO DI FANTASIA

02/03/2016

Il marchio non può sostituire ed “eternare” i diritti d’autore sul personaggio di fantasia: LGV Avvocati assiste con successo Avela Inc. in un contenzioso sul personaggio Betty Boop.

Con sentenza n. 953/2016 il Tribunale di Bari (Sezione Specializzata in materia di Impresa) si è pronunciato a favore di Avela Inc. – assistita dagli Avvocati Simona Lavagnini e Luigi Goglia, partner dello Studio LGV Avvocati – rigettando la domanda di contraffazione dei marchi aventi ad oggetto il noto personaggio di fantasia Betty Boop avanzata da un importante colosso editoriale.



Avela è una società statunitense che si occupa, in particolare, della produzione, distribuzione e licensing di opere come quadri e poster cinematografici relativi a film e/o cartoni animati. Nell’ambito di tale attività, aveva rielaborato alcuni poster del personaggio Betty Boop, caduto in pubblico dominio, e concesso in licenza alcune immagini perché fossero utilizzate come decorazioni su alcuni capi d’abbigliamento. Lo stesso personaggio – e più precisamente il nome Betty Boop e una particolare rappresentazione della figura femminile parzialmente sovrapposta al disegno di un cuore – era stato anche oggetto di più registrazioni di marchio (nazionali e comunitarie) da parte della multinazionale dell’editoria. Quest’ultima agiva quindi nei confronti dei licenziatari di Avela per contraffazione dei propri marchi, che chiamavano Avela in giudizio.

Il Collegio ha tuttavia sancito – per la prima volta nella giurisprudenza – un importante principio in materia di proprietà industriale ed intellettuale: i diritti di marchio spettanti al titolare dello stesso non possono coprire il personaggio in quanto tale, ma solo una sua specifica rappresentazione grafica. Pertanto, chi non possa vantare diritti d’autore sul personaggio non può tentare di sostituirli e di “eternarli” tramite la registrazione di marchi. Il marchio – ancorché valido – consente unicamente di proteggere da un rischio di confusione circa l’origine dei prodotti, e cade esclusivamente sulla specifica immagine oggetto di registrazione. Diversamente si finirebbe per assicurare al titolare del marchio una tutela più ampia (anche perché potenzialmente non soggetta a termini temporali) rispetto a quella attribuita all’autore dell’opera dalla normativa sul diritto d’autore.